Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 2607

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In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 2607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2607
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14776/2019 Numero sezionale 10/2024 Numero di raccolta generale 2607/2024 Data pubblicazione 29/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Mauro Di Marzio Presidente FIDEJUSSIONE E CONTO CORRENTE Dott.ssa Loredana Nazzicone Consigliere BANCARIO. Dott. Rosario Caiazzo Consigliere Dott. AS Falabella Consigliere Ud. 08/01/2024 PU Dott. Eduardo Campese Consigliere - rel. Cron. R.G.N. 14776/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14776/2019 r.g. proposto da: IN BA, TI MA e IN NZ, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Bruno Guaraldi, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via G. Avezzana n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Matteo Acciari.

- ricorrenti -

contro

BANCO BPM S.P.A., con sede in Milano, alla Piazza F. Meda n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maura Arcaini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Alberto Neri, presso il cui studio elettivamente domicilia in GI IL, alla via Ernesto “Che” Guevara n. 2.

- controricorrente -

1 Numero registro generale 14776/2019 Numero sezionale 10/2024 Numero di raccolta generale 2607/2024 Data pubblicazione 29/01/2024 avverso l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA datata 19/02/2019 e la sentenza, n. cron. 358/2018, del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA pubblicata il giorno 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 08/01/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del sesto motivo di ricorso, con assorbimento del settimo, ottavo e tredicesimo, e con rigetto e/o declaratoria di inammissibilità degli altri;
sentito, per i ricorrenti, l'Avv. B. Guaraldi, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
sentito, per la controricorrente, l'Avv. A. Neri, che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso;
lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. Il 28 agosto 2013 fu notificato a RA NI, ZO NI e IT TI il decreto n. 3180/13, emesso dal Tribunale di GI IL su ricorso del Banco Popolare soc. coop. (poi divenuto Banco Popolare BPM s.p.a., d'ora in avanti, breviter, Banco), con il quale era stato ingiunto, a loro ed a AS IS, il pagamento, in via solidale, in favore del Banco, di € 389.826,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tanto in virtù delle fideiussioni prestate dagli stessi per garantire le somme erogate dal menzionato creditore, giusta due contratti di mutuo, alla Calcestruzzi Val d'Enza s.r.l., all'epoca ammessa alla procedura di concordato preventivo avanti al medesimo tribunale.

1.1. RA NI, ZO NI e IT TI proposero opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., eccependo, tra l'altro, che: i) la Calcestruzzi Val d'Enza s.r.l., al contrario di quanto affermato nel ricorso per ingiunzione, non fosse debitrice del Banco, bensì sua creditrice per circa € 271.953,65, per abusivi addebiti, a titolo di interessi, commissioni e tassi oltre-soglia, nell'andamento del conto corrente n. 1229, acceso presso la sua filiale di Montecchio IL;
ii) pochi giorni prima della notificazione del 2 Numero registro generale 14776/2019 Numero sezionale 10/2024 Numero di raccolta generale 2607/2024 Data pubblicazione 29/01/2024 decreto suddetto, il co-fideiussore ingiunto AS IS aveva concluso una transazione con il Banco per il credito portato dall'ingiunzione, transazione di cui gli opponenti, invocando l'art. 1304 cod. civ., dichiararono di volersi avvalere;
iii) era stato superato il termine legale per agire contro i fideiussori rispetto alla scadenza dell'obbligazione garantita;
iv) l'ingiunzione avrebbe dovuto essere revocata quanto meno per la parte di debito pagato dal IS.

1.1. Si costituì l'opposto, contestando le avverse argomentazioni ed affermando che la transazione conclusa con il IS era da intendersi “pro quota”, con conseguente infondatezza dell'eccezione di controparte di cui all'art. 1304 cod. civ.. 1.2. Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale fu espletata una c.t.u. (al fine di verificare, “…sulla base della documentazione prodotta in atti, se vi sia stato il superamento dei tassi soglia rilevanti per l'usura sopravvenuta” e, in caso positivo, ricalcolare, “per ogni singolo periodo in cui sia rilevato il superamento del tasso soglia, il saldo depurato dagli interessi convenzionali” ed “i soli interessi legali relativamente al periodo in cui tale superamento si è verificato”), poi seguita da un supplemento di indagine affidato alla medesima consulente, l'adito tribunale, con sentenza del 13 marzo 2018, n. 358, accolse parzialmente l'opposizione, revocò l'ingiunzione opposta e condannò gli opponenti al pagamento della residua somma di € 249.826,11 (ottenuta detraendo da quella originariamente ingiunta l'importo di € 140.000,00 corrisposto dal condebitore AS IS), oltre interessi legali dal 25 luglio 2013 al saldo. Compensò, inoltre, i 2/5 delle spese di lite, ponendone la residua frazione a carico di RA NI, ZO NI e IT TI, unitamente a quelle della espletata c.t.u.. 1.2.1. Ritenne quel giudice: i) quanto all'eccezione di compensazione relativa al rapporto di conto corrente n. 1229, che, «A prescindere dalle argomentazioni svolte dall'opposto, è assorbente il rilievo in ordine alla mancata produzione, da parte degli opponenti, di qualsivoglia estratto conto». Riferì, in proposito, che, «All'inizio delle operazioni peritali, il c.t. di parte opponente ha proposto che si tenesse conto dei dati inseriti nella perizia 3 Numero registro generale 14776/2019 Numero sezionale 10/2024 Numero di raccolta generale 2607/2024 Data pubblicazione 29/01/2024 di parte da lui stesso elaborata […], i quali sarebbero stati ottenuti “scaricando i files elettronici di Banco popolare dall'home banking in dotazione alla Calcestruzzi Val d'Enza”. Il c.t. della Banca si è opposto rilevando che il quesito richiedeva una soluzione basata sulla documentazione in atti, non potendosi ritenere una perizia di parte equipollente agli estratti conto. Non avendo, poi, il c.t. di parte opposta prestato consenso all'acquisizione degli estratti conto ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il c.t.u. ha ritenuto di interpellare il giudicante: “informato dell'assenza agli atti della documentazione bancaria relativa al rapporto di conto corrente, il G.I. ha confermato che il quesito prevedeva la sola indagine sui documenti prodotti in causa” […]. Il c.t.u. ha, quindi, concluso di non essere in grado di svolgere l'indagine circa un eventuale superamento dei tassi soglia nel rapporto di conto corrente n. 1129. Ora, a prescindere da quanto sarebbe stato riferito informalmente dal giudice al c.t.u., si ritiene del tutto condivisibile la posizione assunta dal perito». Considerò, inoltre, «capziosa […] l'argomentazione in ordine alla natura documentale dei movimenti allegati alla perizia di parte. Invero, non rileva che questi siano ontologicamente documenti o meno, quanto, invece, il peso probatorio degli stessi. Una mera stampata dei movimenti bancari, asseritamente estratti dal sistema di home banking, rappresenta sì un documento, ma liberamente elaborato dalla parte che lo produce, non avendo una chiara provenienza dall'istituto bancario ed essendo comunque modificabile. Specialmente a fronte di espressa contestazione, quindi, non si può sostenere che esso supplisca alla mancata produzione degli estratti conto. Peraltro, avendo chiesto il c.t. di parte attrice di esibire al c.t.u. gli estratti conto, che quindi sarebbero nella disponibilità degli opponenti, non si comprende proprio per quale motivo parte opponente non li abbia tempestivamente depositati al fine di corroborare le proprie domande. Né, da ultimo, tale (opinabile) scelta può giustificare un'elusione dell'onere probatorio»;
ii) quanto alla pretesa duplicazione degli interessi di mora, che era «pacifico che i mutui erano regolati sul conto corrente n. 1229» e che «Non merita accoglimento la tesi di parte opponente secondo cui sarebbe illegittimo l'addebito di interessi di mora sul saldo passivo del conto corrente, 4 Numero registro generale 14776/2019 Numero sezionale 10/2024 Numero di raccolta generale 2607/2024 Data pubblicazione 29/01/2024 costituito anche dalle rate insolute dei mutui e dai relativi interessi passivi»;
iii) quanto alla pretesa usura nei contratti di mutuo, ne escluse la configurabilità al momento della loro conclusione, altresì precisando che, «anche qualora ciò fosse stato accertato nel corso dei rapporti contrattuali (e così non è), il rilievo non comporterebbe alcuna conseguenza in termini di nullità o inefficacia della clausola determinativa degli interessi, né cagionerebbe il venir meno del diritto della Banca a richiedere (o a trattenere, nel caso concreto) le somme addebitate a titolo di interessi passivi», come sancito da Cass., SU, n. 24675 del 2017;
iv) quanto alla transazione conclusa da AS IS ed il Banco, della quale gli opponenti avevano dichiarato di volersi avvalere ex art. 1304 cod. civ., che la stessa, diversamente da quanto preteso da questi ultimi, doveva intendersi aver riguardato soltanto la quota del menzionato condebitore, sicché «il debito residuo dei condebitori non transigenti deve essere ridotto in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato da colui che ha transatto»;
v) quanto, infine, all'eccezione degli opponenti ex art. 1957 cod. civ. (asserita tardività dell'azione del creditore), rimarcò che le parti avevano espressamente derogato alla norma di legge e che Calcestruzzi Val d'Enza s.r.l. era sottoposta a procedura di concordato preventivo, radicata con ricorso depositato il 15.6.11 ed omologato il 18.2.2012. Puntualizzò, quindi, che «La comunicazione di decadenza dal beneficio

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