Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 01429

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 01429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01429
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM CA nato a [...] il [...] AM EM nato a [...] il [...] ZA CO nato a [...] A MAIDA il 08/01/1967 OL CO nato a [...] il [...] SC AN nato a [...] il [...] AT RL RI SUD RL avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. ha concluso : per il rigetto per SC NA MARIA;
per l'inammissibilita' per OL CO;
per AM CA, LA EM e la RI ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena inflitta con eliminazione, a cura della Corte, dell'aumento, per l'aggravante ex art. 4 legge 146/2006;
per ZA CO e la AT RL ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. in subordine l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena inflitta con l'eliminazione, a cura della Corte, dell'aumento per l'aggravante ex art. 4 legge 146/2006. Inammissibilità nel resto. Per il resto si è riportato alla memoria depositata in cancelleria. uditi : L'Avv. De Fuoco, in sostituzione dell'Avv. Sisto, per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
L'Avv. Ricca, per ND NG, ND NU e UP sud srl, che si è riportato ai motivi di ricorso ed in subordine ha chiesto l'annullamento per maturata prescrizione;
L'Avv. Dell'Anno, in sostituzione dell'Avv. Muronee dell'avv. Bevilacqua, per TO e TI s.r.I., che si è riportato ai motivi di ricorso;
L'Avv. De Feo, per HI, che ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. ND NG, ND NU, UP sud s.r.I., TO DO, TI S.r.l., MB AR e HI IA hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di CC in data 24/01/2018 di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale della medesima città in data 14/11/2014 di condanna di ND NG, ND NU e HI IA per i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod. pen. e 4 In. 146 del 2006 (capo A.1), 256, comma 1 lett. a) e 260 d. Igs. n. 152 del 2006 (capo B.1) e 483 cod. pen. per i fatti commessi dall'1/5/2009 in poi (capo C.1), di condanna di TO DO per i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod. pen. e 4 I.n. 146 del 2006 (capo A.2 e A.3.), 256, comma 1 lett. a) e 260 d. Igs. n. 152 del 2006 (capo B.2 e B.3.) e 483 cod. pen. (capo C.2 e C.3.), di condanna di MB AR per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 lett. a), e 260 d. Igs. n. 152 del 2006 (capo D) e 483 cod. pen. (capo E), e di irrogazione di sanzione amministrativa alla UP UD S.r.l. per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 ter, comma 2, 25 undecies, comma 2, lett. b), e), f) del d. Igs. n. 231 del 2001 (capo V) e alla TI S.r.l. per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 ter, comma 2, 25 undecies, comma 2, lett. b), e), f) del d. Igs. n. 231 del 2001 (capi L e M). La sentenza ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti di ND NU e NG nonché di HI IA in ordine ai fatti contestati al capo C.1 limitatamente ai fatti commessi sino all'aprile del 2009 perché estinti per prescrizione. Le condotte per cui è intervenuta condanna sono essenzialmente consistite nella partecipazione ad associazione a delinquere di tipo "transnazionale" dedita alla commissione di più delitti di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali nonché di falsità ideologica in atti pubblici (art.416 cod. pen.) e nella realizzazione di detti reati -fine (artt. 256 e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, unitariamente considerati, nonché art. 483 cod. pen.).

2. ND NG, ND NU e la UP UD s.r.I., con un primo motivo di ricorso, lamentano, deducendo violazione di legge, che la sentenza impugnata ha erroneamente incluso i rifiuti di plastica solida esportati composti da teli agricoli codice di Basilea B3010 tra i rottami di plastica indicati nell'allegato al regolamento CE 1418/2007 nella colonna d) di pag. L316/20 e tra le resine della colonna a) e colonna d) stessa pagina;
aggiungono come la Corte territoriale non abbia valutato l'intervenuto dissequestro di detta merce proprio in quanto conforme a quanto dichiarato, ovvero materia prima secondaria, ovvero rifiuto recuperato da riciclare destinato ad un ciclo produttivo della plastica. In particolare, anche tenendo conto della definizione di miscela di rifiuti contenuta nel regolamento CE 1013/2006, il rifiuto in esportazione nella specie, ovvero telo agricolo per serre, era da inquadrarsi tra le resine termoplastiche LDPEappartenenti alla famiglia dei polietileni alogenati, ovvero dei polimeri ricavati dalla polimerizzazione dell'etilene, e non rientranti tra quelle soggette a restrizioni di cui alle colonne a) e d) di cui all'allegato di cui sopra. Inoltre la UP UD s.r.l. operava in regime semplificato ex artt. 214 - 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 con conseguente applicazione del d.m. 05/02/1998 allegato I sub allegato I punto 6 relativamente alle caratteristiche delle materie prime secondarie. La Corte avrebbe dunque erroneamente esteso il divieto, riguardante i soli rottami di plastica, di cui alla colonna d), a tutte le resine di plastica, non prestando attenzione neppure alla risposta della Cina al questionario, da cui si ricava l'importazione dei rifiuti termoplastici senza restrizioni.

2.1. Con un secondo motivo lamentano la erronea applicazione dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 essendo le spedizioni de quibus non soggette alle restrizioni di cui al regolamento CE 1418/2007 nell'allegato relativo alla voce "Cina" pagg. L316/19-20, e dell'art. 416 cod. pen. difettando gli elementi costitutivi del reato associativo in considerazione della sussistenza unicamente di attività commerciali svolte da ognuno degli imputati e fini a se stesse, da ciò derivando anche l'impossibilità di configurare un concorso tra il reato associativo e quello ex art. 260 cit.. Richiamate in astratto le caratteristiche necessarie dei due reati suddetti, sottolineano che la UP UD ha recuperato il telo agricolo e lo ha venduto alla HE NG PL, industria riconosciuta dalla stessa sentenza come esistente e regolarmente autorizzata dal governo cinese ad irriportare polietilene ed il cui agente italiano era NG IA Wu, dietro assicurazione dello spedizioniere "Aermar Duesse di VO" della necessità della sola compilazione dell'allegato VII e della inclusione dei rifiuti in quelli assoggettati alle procedure semplificate purché destinati effettivamente al recupero;
lo spedizioniere ha organizzato la spedizione su indicazione dell'acquirente posto che la vendita è avvenuta ex works, ovvero franco stabilimento con assunzione dei costi e rischi del trasporto a cura del solo acquirente. Polieco, poi, (ovvero il SO per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) che non può considerarsi parte danneggiata, avrebbe avallato tutta l'operazione con timbro e sottoscrizione. In definitiva, vi sarebbe stato un ricavo oggettivo lecito ed il pieno recupero di ciò che si stava esportando. A riprova della insussistenza dei reati contestati richiamano il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli e il conseguente dissequestro della merce fondati sulla corretta esportazione dei rifiuti plastici in oggetto. Nessuna consapevolezza di concorrere nel reato di cui all'art.260 cit. è pertanto configurabile nella specie posto che la normativa da applicare era quella delle normali transazioni commerciali.

2.2. Con un terzo motivo lamentano la violazione del divieto di bis in idem in relazione al decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 11/03/2011 perché il fatto non costituisce reato intervenuto con riguardo al delitto di cui all'art. 260 cit. (mai venne infatti ipotizzato il reato associativo) in procedimento iscritto a seguito del sequestro di medesimi containers oggetto del procedimento in esame instaurato dalla Dda di CC nei confronti dei medesimi soggetti.

2.3. Con un quarto motivo lamentano il ritenuto elemento psicologico del reato associativo, in realtà nessuno degli imputati avendo avuto conoscenza dell'esplicazione di un altrui contributo e consapevolezza del vincolo, e inoltre lamentano, non essendo ravvisabile l'ipotesi del comma 1 dell'art. 416 cod. pen., ed essendo la previsione sul raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 comma 6 cod. pen. relativamente al reato ex art. 260 intervenuta solo successivamente alla consumazione dello stesso, la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione a fronte della data dell'ultima spedizione in data 19/10/2009. 2.4. Con un quinto motivo ribadiscono la mancata notifica al difensore Avv. Ricca per la Reuperi UD dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. e la mancata notifica di detto avviso a ND NU, quale persona fisica, nel caso in cui egli avesse ricevuto l'avviso solo quale amministratore della UP UD.

2.5. Con un sesto motivo lamentano la mancata riduzione al minimo edittale della pena principale irrogata e delle pene accessorie applicate nonché della sanzione amministrativa irrogata alla UP UD a fronte, oltre che delle modalità dei fatti, di una fattispecie di "difficile interpretazioné, come del resto dimbstrato dal proscioglimento disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli;
lamentano inoltre che, essendo la merce stata dissequestrata, l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 non era applicabile.

2.6. Con un settimo motivo lamentano la ritenuta legittimazione del Polieco alla costituzione di parte civile pur in presenza non di una fattispecie di smaltimento di rifiuti (che legittimerebbe per legge le funzioni consortili e, dunque, di controllo per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) bensì di rifiuti recuperati MPS e pur non vigendo alcun obbligo di concerto con Polieco per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti non essendo la decisione statutaria di Polieco mai stata approvata con decreto ministeriale

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