Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/08/2024, n. 21972
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La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
In tema di accertamento fiscale, l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, nel consentire all'amministrazione finanziaria di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, non comporta alcuna deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della l. n. 890 del 1982, limitandosi ad aggiungere ulteriori modalità di notificazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28788/2018 Numero sezionale 2731/2024 Numero di raccolta generale 21972/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: avviso accertamento ex Composta da d.l. n. 79 del 2010 – sottoscrizione - notificazione Giacomo Maria Nonno - Presidente - diretta a mezzo del servizio Filippo D'Aquino - Consigliere - R.G.N. 28788/2018 postale Maria Giulia Putaturo - Consigliera - Donati Viscido di Nocera Salvatore Leuzzi - Consigliere - UD – 15/05/2024 CC Raffaella Brogi - Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28788/2018 R.G. proposto da F.G. s.r.l., con sede in Belpasso (CT) – Strada Comunale San Todar, 20, nella persona dell'amministratore unico sig. IL AT, rappresentato e difeso dall'Avv. IRIS MARIA RUGGIERO, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Domenico Siciliano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio eletto in Roma, via Portoghesi, n. 12 – controricorrente – Numero registro generale 28788/2018 Numero sezionale 2731/2024 Numero di raccolta generale 21972/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 1308/13/18, depositata il 22 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dalla Consigliera Raffaella Brogi. Rilevato che:
1. A seguito di una verifica conclusa in data 28 settembre 2012, con la redazione del P.V.C., l'Agenzia delle entrate di Catania emise due avvisi di accertamento nei confronti di F.G. s.r.l. Con il primo avviso di accertamento, relativo all'anno 2009, furono contestati ricavi non dichiarati per complessivi Euro 133.204,91 per violazione del principio di competenza temporale ex art. 109 t.u.i.r., con particolare riferimento alla fattura n. 5 emessa in data 30 gennaio 2010 relativa a servizi di logistica dal 1.12.2009 al 31.12.2009, da considerare quale componente positivo reddituale di competenza dell'anno 2009 e da allocare, secondo il principio di competenza, nel bilancio chiuso il 31/12/2009. In merito a tale annualità veniva, quindi, accertato un maggior reddito di euro 133.204,41. Con il secondo avviso di accertamento, relativo all'anno 2010, furono contestate sia l'indebita deduzione dal reddito d'impresa di maggiori quote di ammortamento su beni strumentali per complessivi Euro 301.368,67, sia l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per complessivi Euro 245.760,49, riferibili a costi sostenuti dalla società nel precedente periodo d'imposta per acquisizione di beni e servizi inerenti l'attività d'impresa e da allocare, piuttosto, nel bilancio chiuso al 31/12/2009, secondo il principio di competenza. Per effetto di tali contestazioni è stato, pertanto, accertato un maggior reddito d'impresa pari a Euro 547.129. 2 Numero registro generale 28788/2018 Numero sezionale 2731/2024 Numero di raccolta generale 21972/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 2. F.G. s.r.l. impugnò entrambi gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Provinciale di Catania, contestando, con i primi due motivi, la nullità degli atti opposti per inesistenza della notificazione operata a mezzo posta, senza l'intermediazione di un soggetto abilitato e per intervenuta decadenza dal potere accertativo ex art. 57 d.P.R. 26/10/1972 n. 633 (in quanto l'impugnazione intervenuta oltre il termine di decadenza non poteva avere efficacia sanante). Con il terzo motivo veniva chiesto l'annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione ex art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (in quanto sottoscritti da un soggetto diverso dal Direttore titolare, in assenza di valida delega e della necessaria qualifica) e, infine, con il quarto motivo veniva contesta la nullità degli atti opposti per violazione degli artt. 41, 41 bis e 42 d.P.R. 29/09/1973 n. 600, degli artt. 110, comma 8, e 163 D.P.R. 22/12/1986, n. 917, dell'art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 l. 27/07/2000, n. 212, in ragione sia dell'omessa considerazione dei costi erroneamente dedotti nell'anno 2010 ai fini della determinazione del reddito d'esercizio dell'anno 2009, sia dell'omessa considerazione (nella determinazione del reddito del 2010) dei ricavi imputati all'anno 2009. Veniva, quindi, rappresentato che la corretta ricostruzione avrebbe portato, per l'anno 2009, a una perdita fiscale (conseguente alla differenza tra i maggiori costi di Euro 245.760,49 e i maggiori ricavi di Euro 133.204,41), con imposte a credito da compensare con il debito d'imposta dell'anno 2010, che sarebbe risultato, così, di ammontare minore rispetto a quello oggetto di accertamento. Con riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno 2010 veniva, inoltre, contestato anche il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla ripresa delle quote di ammortamento di Euro 301.368,67 ritenute indeducibili, non essendo possibile comprendere – neppure attraverso la lettura del 3 Numero registro generale 28788/2018 Numero sezionale 2731/2024 Numero di raccolta generale 21972/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 P.V.C. – quali fossero i beni considerati e come l'Ufficio fosse pervenuto alla determinazione di quell'importo. Veniva, infine, contestata l'illegittimità delle sanzioni, per la scorretta applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 18/12/1997, n. 472. 3. L'Agenzia delle entrate, nel costituirsi, aveva prodotto gli Ordini di servizio n. 32/2013 e n. 8/2014, dai quali risultava che, a decorrere dal 13/01/2014, era stata attribuita la delega di firma al sig. CO NA (firmatario degli avvisi impugnati).
4. La C.T.P. di Catania, previa riunione dei giudizi autonomamente pendenti avverso i due atti impositivi, con sentenza n. 1913/2017 depositata in data 23 febbraio 2017, accolse entrambi i ricorsi e annullò gli avvisi di accertamento, in quanto invalidamente sottoscritti, affermando che la delega prodotta dall'Agenzia delle entrate, sebbene nominativa, non conteneva né le ragioni, né il termine di validità, elementi, al contrario, rilevanti secondo la giurisprudenza di legittimità. Venivano, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione proposti da F.G. s.r.l.
5. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 1308/13/18 (depositata in data 22 marzo 2018), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, rilevando che, nel caso di specie, trattandosi di delega di firma da parte del titolare dell'Ufficio al funzionario che ha adottato gli atti impositivi, era manifestamente infondata la tesi di F.G. s.r.l., secondo la quale l'atto di delega doveva necessariamente contenere un limite temporale, a pena di nullità degli atti di esercizio della delega. La CTR è quindi passata all'esame dei motivi di ricorso devoluti dalla parte appellata, ritenendo infondata la contestazione relativa all'inesistenza giuridica della notificazione, dal momento che quest'ultima può essere eseguita nei confronti della persona giuridica a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna preclusione di legge 4 Numero registro generale 28788/2018 Numero sezionale 2731/2024 Numero di raccolta generale 21972/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 ostativa, purché la consegna sia eseguita a persone abilitate a ricevere il piego, mentre in assenza di queste ultime, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale. Sul punto la C.T.R. rileva che «l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alle società con le modalità previste dall'art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della L. n. 890/1982, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante della società (vds. Cass. N. 18762/2011)». Con riferimento al motivo di ricorso con il quale è stata eccepita la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione la CTR ha evidenziato che «gli atti impositivi sono sufficientemente motivati e tali da consentire al destinatario degli stessi di esercitare proficuamente il proprio diritto di difesa (ex art. 24 Cost.)». È stato, invece, accolto il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 110, comma 8, t.u.i.r. in relazione alla duplicazione dell'imposta per gli anni 2009 e 2010. 6. Contro la sentenza emessa dalla C.T.R. di Catania in data 22 marzo 2018, F.G. ha proposto ricorso in cassazione, proponendo cinque motivi.
7. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, nel quale ha precisato di aver fatto acquiescenza alla sentenza impugnata con provvedimento COMIT n. 7291/2018.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso F.G. s.r.l. ha contestato la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo