Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2022, n. 06295

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2022, n. 06295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06295
Data del deposito : 22 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO AR, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/03/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto AR NO, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Secondo il Magistrato di sorveglianza il reclamo andava considerato manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge, essendo l'operato dell'Amministrazione, in materia, conforme alle leggi e ai regolamenti e non essendo astrattamente configurabile alcuna lesione all'esercizio di diritti spettanti al detenuto.

2. NO ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia,

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