Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2019, n. 16100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2019, n. 16100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16100
Data del deposito : 12 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA PE nato a [...] il [...] SC IC nato a [...] il [...] PA EN nato a [...] il [...] SC ET nato a [...] il [...] IA LA nato a [...] il [...] IA IC nato a [...] il [...] ND AR nato a [...] il [...] RE BI ZI nato a [...] il [...] EL AL nato a [...] il [...] RA LE nato a [...] il [...] TT ER nato a [...] il [...] EO NO nato a [...] il [...] D'ST ER nato a [...] il [...] CA ES nato a [...] il [...] AN LU EA nato a [...] il [...] MO OR nato a [...] il [...] MO AR nato a [...] il [...] PR MA nato a [...] il [...] SC FF nato a [...] il [...] SC DE nato a [...] il [...] IA EF nato a [...] il [...] IA OR NC nato a [...] il [...] D'NO ES nato a [...] il [...] RI MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2017 del G.U.P. TRIBUNALE DI AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella DE MASELLIS, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/11/2017 il G.u.p. del Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena agli odierni ricorrenti e ad altri imputati per i reati, previsti dagli artt. 416, 648 cod. pen., 1 e 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, 372 cod. pen., 74 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, loro rispettivamente ascritti. Il giudice disponeva la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, dei beni nella disponibilità degli imputati, per importi di diversa entità, da eseguire, per la parte corrispondente al relativo ammontare, sulle somme in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro, del quale disponeva il mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avevano creato un'articolata rete di raccolta in Italia di ingenti quantitativi di oro di provenienza illecita, con l'individuazione di referenti nei maggiori poli orafi nazionali e di corrieri che, sotto forma di lamine di oro puro, lo trasportavano in Svizzera, dove risiedeva ET AT, ritenuto il dominus del circuito criminale, il quale provvedeva all'acquisto dell'oro con pagamento in contanti. Sarebbero stati impiegati "capitali illeciti provenienti dall'estero in contanti per un valore complessivo stimato in 173.758.000,000 euro, calcolati in riferimento ai 4.343,95 kg di oro trafficato". Per i reati fine di ricettazione e commercio abusivo di oro veniva contestata e riconosciuta "l'aggravante della transnazionalità per essere il gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato".

2. Hanno proposto ricorso ventiquattro imputati, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza per i seguenti motivi.

3. RI AT (avv. Sassi). Con unico motivo, nel ricorso del 24/11/2017, la difesa ha dedotto che il sequestro preventivo dei beni in territorio svizzero fu disposto in relazione al reato di riciclaggio ed in quanto finalizzato alla confisca ex art. 648 quater cod. pen., mentre la confisca è stata poi ordinata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, sul presupposto della sussistenza del reato transnazionale, non previsto nell'ordinamento del Paese richiesto. Pertanto, non è più consentita la confisca di beni situati in territorio svizzero. Con il secondo ricorso, in data 24/1/2018, successivo al deposito delle motivazioni della sentenza impugnata, la difesa ha ripreso ed ampliato le medesime argomentazioni.

4. RI nell'interesse di SC IC, ON CE, EM MA e HI AN, proposti dagli avv. Pansini e Gianzi.

4.1. Mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

4.2. Mancanza di motivazione sull'aggravante della transnazionalità, che va ritenuta insussistente, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite nella sentenza DA (Sez. U, n. 18374 del 23/04/2013): «la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa». Nel caso di specie risulta l'identità fra l'associazione per delinquere ed il gruppo criminale transnazionale.

4.3. Mancanza di motivazione sulla natura transnazionale dei reati fine, non avendo il giudice verificato se l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia stata conseguenza della ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 4 della stessa legge o se ricorrano altre condizioni che consentono di qualificare i reati come transnazionali.

5. RI nell'interesse di IC SC, PI SC, EN AN, IO HI, AR HI, CE ON, ND LI, SI FR, RT TT, RI AM, ES D'IA, SC FO, GI EA NO, DA EM, MA EM, AN HI, OR CO HI e MA BO.

5.1. I tre motivi del primo ricorso, proposto dall'avv. Pansini, sono sovrapponibili a quelli di cui al paragrafo che precede;
con il terzo la difesa, lamentando la stessa carenza di motivazione sulla natura transnazionale dei reati fine, ha dedotto altresì che la confisca per equivalente non è consentita nel caso di specie, perché l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 non richiama la sentenza di applicazione della pena.

5.2. Con il secondo ricorso (avv. Pansini e Malinconico) sono stati articolati sette motivi.

5.2.1. Mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonostante le difese avessero proposto numerose questioni sul punto.

5.2.2. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 416 cod. pen.

5.2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità.

5.2.4. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen.

5.2.5. Violazione della legge penale in riferimento alla illegalità della pena accessoria della confisca per equivalente disposta ex art. 11 della legge n. 146 del 2006, considerato che la norma richiama espressamente la "sentenza di condanna" e non già quella di applicazione della pena.

5.2.6. Omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, in questa sede reiterata.

5.2.7. Questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, che consente la confisca per equivalente con vincolo di solidarietà, in contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

5.3. Con una successiva memoria e con la memoria di replica la difesa ha contestato la quantificazione del profitto operata dal primo giudice ed ha richiamato gli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali si può desumere che "il vantaggio della ricettazione per i ricorrenti corrispondeva alla metà di circa un euro e sessanta al grammo di oro compravenduto dell'intero quantitativo - agli stessi riferibile - del metallo prezioso trasferito all'estero".

6. RI nell'interesse di SC IC, ON CE, EM MA, HI AN e RI RO, proposti dall'avv. Gianzi.

6.1. Mancanza di motivazione sull'aggravante della transnazionalità, insussistente alla luce della sentenza DA.

6.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, in presenza di argomentazioni apodittiche, sulla possibilità di disporre la confisca a seguito di sentenza di applicazione della pena nonché sulla determinazione ed entità del profitto.

6.3. Con motivi nuovi e con la memoria di replica la difesa ha denunciato violazione di legge e mancanza di motivazione sulla quantificazione degli importi assoggettati a confisca.

7. Nel ricorso presentato nell'interesse di D'IN SC (avv. Laino) sono stati dedotti cinque motivi, con i quali si è denunciata violazione di legge con riferimento alla illegalità della pena accessoria della confisca per equivalente disposta ex art. 11 della legge n. 146 del 2006. 7.1. L'art. 445 cod. proc. pen. richiama l'art. 240 cod. pen.: non è consentita la confisca per equivalente perché non prevista in relazione al delitto di ricettazione.

7.2. Il giudice ha applicato l'art. 11 della legge n. 146 del 2006, equiparando illegittimamente la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna.

7.3. Erronea riconducibilità dei reati in contestazione alla nozione di reati contratto. Le compravendite in astratto avevano causa lecita e per l'individuazione del profitto confiscabile va fatto riferimento all'utile netto incamerato. Il ruolo dell'imputato, in ciascuna delle fattispecie delittuose contestate, fu quello di "soggetto incaricato delle operazioni di trasformazione del metallo reperito". Le argomentazioni sul punto sono state riprese con i motivi nuovi: la difesa ha ribadito che solo il profitto acquisito per effetto delle singole transazioni rappresenta il risultato patrimoniale illecito conseguito e materialmente confiscabile;
il giudice ha disatteso l'obbligo di motivazione.

7.4. Divieto di applicazione del principio solidaristico per la ipotesi di confisca. Violazione del principio di colpevolezza e proporzionalità.

7.5. Illegittimità della quantificazione degli importi confiscati, imperniata sul criterio della confiscabilità dell'intero profitto, riferito a tutte le attività illecite ascritte al complessivo gruppo dei concorrenti considerati nei capi d'imputazione.

8. Ricorso EL HE (avv. Bonacci).

8.1. Con il primo motivo si è dedotto che non sussistono l'associazione per delinquere e l'aggravante della transnazionalità, alla luce della sentenza DA.

8.2. Con il secondo motivo la difesa ha sostenuto che la confisca per equivalente è sanzione penale e, in particolare, una pena accessoria, quindi non applicabile ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Se invece ritenuta pena principale, la stessa sarebbe dovuta rientrare nell'accordo. Il giudice ha applicato l'art. 11 della legge n. 146 del 2006, equiparando illegittimamente la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, nonostante le differenze ontologiche fra le due pronunce. Lo stesso

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