Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26796

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26796
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES MI nato a [...] il [...] ES OR nato a [...] il [...] ES MI nato a [...] il [...] AN PP nato a [...] il [...] US ME nato a [...] il [...] ES VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di ES MI, ES OR e US ME e la declaratoria di inammissibiltà dei ricorsi di ES MI, AN PP e ES VI;
udito l' Avvocato NOCITA PIETRO in difesa di ES MI il quale ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso;
udito l' Avvocato COLOSIMO PAOLO in difesa di ES MI, AN PP e ES VI il quale ha concluso insistendo per raccoglimento dei motivi dei ricorsi e dei motivi aggiunti;
udito l' Avvocato SIVIERO EMILIO in difesa di ES OR, ES MI e US ME il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 08/02/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna emessa in data 15/09/2016 nei confronti di LE UG condannato per i reati ex art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di cui ai capi A), B1), C), C2, D) - con la sola esclusione dell' intestazione dell' appartamento di Sant' Agata Bolognese - ed F) nonchè nei confronti di: RK UG condannato per il reato ex artt. 81 cpv e 648 ter c.p. di cui al capo C1), NA UG condannata per i reati ex artt. 81 cpv e 648 ter c.p. di cui ai capi Al), B) e C1) ed ancora per il reato ex art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di cui al capo D) con la sola esclusione della intestazione dell' appartamento di Sant' Agata Bolognese, LA NI condannata per il reato ex art. 12- quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di cui al capo E);
in parziale riforma della suddetta sentenza confermava l' affermazione della penale responsabilità di IU RI per il reato ex artt. 81 cpv e 648 ter c.p. di cui al capo C1) ed esclusa la sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata rideterminava il trattamento sanzionatorio a suo carico ed, ancora, confermava la condanna alla pena di giustizia a carico di IA UG per il reato ex art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di cui al capo F) revocando la confisca a suo carico e disponendo la restituzione in favore di quest' ultima dell' immobile sito in Viadana, Via Scassa n. 23. I giudici di appello, nel confermare la complessiva ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ritenevano comprovato, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, che LE UG, definitivamente condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsioni, stabilmente insediatosi nel territorio della provincia di Reggio Emilia ove gestiva imprese di autotrasporti, si era reso responsabile dell'intestazione fittizia di beni acquistati con il ricavato di tali attività delittuose ed, al contempo, che i suoi stretti congiunti ovvero altri soggetti vicini alla cerchia parentale, estranei al delitto presupposto, dovevano rispondere, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, di concorso nel delitto ex art. 12- quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 ed, in caso il reimpiego in attività economiche, della commissione del reato di cui all'art. 648 ter c.p.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, LE UG, RK UG, LA NI, NA UG, IU RI e IA UG.

2.1. LE UG formula quattro motivi.

2.1.1. Con i primi due motivi, fra loro connessi, deduce inosservanza degli artt. 24 e 111 Cost., 420 ter, 420 quater, 178, 179 e 125 c.p.p.;
mancanza di concreta e logica motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale di Bologna in data 15/09/2016. Lamenta che, in modo erroneo, la corte d'appello aveva escluso la nullità del processo celebratosi in assenza dell'imputato assumendo che questi, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza non aveva più espresso alcuna volontà in senso contrario nè posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso. Assume che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che l' imputato, dopo una prima rinunzia a presenziare in aula per l'udienza, mai aveva rinnovato tale volontà per le successive udienze nè tantonneno l' aveva manifestata in relazione all'intera durata del procedimento, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere celebrato senza disporre la traduzione dell' imputato in vinculis, con conseguente nullità del processo tempestivamente eccepita e che erroneamente lo stesso era stato qualificato, anche in sentenza, come soggetto rinunciante a comparire.

2.1.2. Con il terzo ed il quarto motivo, fra loro connessi, lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 530 c.p.p nonché dell' art. 12 -quinquies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma della penale responsabilità del ricorrente con riferimento ai capi di imputazione sub. A), B1), C), C2, D) ed F). Rileva che la corte d'appello, eludendo l'esame dei motivi di impugnazione, aveva motivato in modo del tutto generico circa i profili di responsabilità dell'imputato, trattando unitariamente tutti i capi di imputazione e senza affrontare le questioni sollevate dall'appellante con riferimento ai singoli fatti contestati. Con particolare riferimento al capo di imputazione sub A) - con cui era stato contestato al ricorrente che lo stesso, quale reale dominus della Società UG Trasporti s.r.I., avrebbe attribuito fittiziamente alle società ed ad altre persone indicate nel capo di imputazione la disponibilità giuridica e di fatto di taluni mezzi al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti e di consentire la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.p. - deduce che i giudici territoriali non avevano tenuto conto della specifica contestazione secondo cui l' imputato era stato catturato nella notte fra il 24 il 25 novembre 2009 e non avrebbe potuto, pertanto, partecipare in alcun modo alla ideazione ed all'esecuzione della presunta simulata attività negoziale che, secondo la stessa ricostruzione della Corte Appello di Bologna, sarebbe stata posta in essere in data 26/11/2009, vale a dire il giorno successivo all'esecuzione del , provvedimento di sequestro preventivo dei beni, essendo stato precisato che i contratti locazione degli automezzi industriali erano stati formati il 26 novembre, data di registrazione ed unica data certa, retrodatati di un giorno rispetto alla data di esecuzione del sequestro. Deduce che, rispetto a tale dato oggettivo evidenziato dalla la difesa, la corte d'appello nulla aveva argomentato, pervenendo a conclusioni meramente apodittiche. Analogamente del tutto carente e viziata era la motivazione quanto agli ulteriori capi di imputazione non avendo la corte di merito considerato che a carico del UG non risultava avanzata alcuna richiesta di applicazione di misure di prevenzione nè personale nè patrimoniale. Assume, ancora, che posto che era stato esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 7 del D. L. 152 del 1991 (convertito con L. 203 del 1991), essendo stato chiarito che successivamente al novembre 2009 solamente LE UG ed suoi familiari erano stati gli unici beneficiari dell'attività economica svolta in Emilia-Romagna, non era dato comprendere la ragione per cui se le società, asseritamente facenti capo al ricorrente per tutto il corso del tempo delle rispettive operatività, non avevano condiviso alcunché con la cosca mafiosa di riferimento, era possibile sostenere che l'origine delle sostanze utilizzate per costituire la società stesse e le relative aziende andava ricercata in presunti illeciti provenienti dalla cosca medesima, profilo anch'esso del tutto trascurato dalla corte d'appello. Evidenzia che, in generale, le risultanze istruttorie non avevano consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dell' ipotesi accusa, non risultando comprovati i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di cui alla norma richiamata.

2.1.3. La difesa dell' imputato ha depositato memoria in data 20 Gennaio 2021, contenente motivi nuovi, rilevando che con riferimento ad alcune delle condotte contestate, operando il termine prescrizionale di anni nove tenuto conto della contestata recidiva, era maturata la prescrizione: in particolare le condotte di cui al capo A) in data 24/11/2009 si erano prescritte il 24/11/2018;
quelle in data 20/01/2010 al 20/01/2019;
quelle di cui al capo B1) in data 06/08/2009 alla data del 06.08/2018 e quelle di cui al capo D) in data 07/04/2009 il 07/04/2018. 2.2. RK UG, sostanzialmente con un unico motivo articolato in più censure, lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 530 c.p.p nonché dell' 648 ter c.p;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma della penale responsabilità del ricorrente con riferimento al reato di cui al capo C1) contestato.Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, difettava ogni prova che il ricorrente avesse fattivamente contribuito alla gestione delle attività di impresa in questione e, quindi, al reimpiego dei profitti natura illecita, divenendo l' esecutore delle volontà del fratello UG LE e che mancava ogni prova che egli, con coscienza e volontà, avesse effettivamente posto in essere una qualunque attività volta al reimpiego di sostanze provenienti dal reato associativo ovvero dai reati-fine in quanto non risultava in alcun modo dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, che lo stesso avesse provveduto ad attivare le tessere VIACARD

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