Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 33263

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 33263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33263
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di: RA s.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 17/03/2022 dal Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le memorie depositate dai difensori della RA s.r.I., avv. Francesco De Luca e avv. Nicola Simeone, che hanno concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/03/2022, il Tribunale di Verbania ha annullato, per la ritenuta insussistenza del periculum in mora, il decreto di sequestro preventivo emesso - per quanto qui rileva - a fini di confisca del profitto del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 5) a LE RO EN, LE RO TA, OC DO, AT DR e GU OC, con riferimento alle dichiarazioni IRES e IVA 2021 presentate da RA s.r.l.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione dell'ordinanza meramente apparente, di fatto inesistente. Si censura il provvedimento per aver escluso il periculum ignorando plurime circostanze ritenute decisive nel decreto annullato. Il ricorrente evidenzia che i beni confiscabili alla RA erano costituiti solo da somme di danaro, in cui consisteva il profitto del reato (non essendo possibile la confisca per equivalente dei beni sociali, dal momento che la RA operava anche lecitamente), e che il Tribunale aveva del tutto ignorato la personalità degli indagati e il loro comportamento nella gestione dei beni sequestrabili a fini di confisca, con particolare riguardo: alla costituzione di società di capitale avvalendosi di prestanome, anche al fine di eludere le misure interdittive antimafia: alla riconducibilità agli indagati anche di altre società (IMMOBYL SYSTEM s.r.l. e TRE ELLE IMMOBILIARE s.r.I.), a mezzo delle quali erano state svolte operazioni ritenute allarmanti (cfr. pag. 3 del ricorso), e tuttavia ignorate dal Tribunale nonostante il pericolo di dispersione insito nelle operazioni medesime.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della RA avv. De Luca sollecita una declaratoria

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