Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2021, n. 33429

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2021, n. 33429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33429
Data del deposito : 9 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UB BANCA avverso l'ordinanza del 09/12/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, LUCIA °DELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto;
letta la memoria dell'AVV. MICHELE BONETTI, difensore della ricorrente, che ha / / 7 concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.«UB NC S.p.a.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/12/2019 del Tribunale di Brescia che non ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del 19/04/2018 del medesimo Tribunale che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni immobili oggetto di sequestro preventivo decretato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti della sig.ra VI ZO, successivamente deceduta, ed aveva disposto la confisca di detti immobili limitatamente ad 1/2 della loro quota.

1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, l'inosservanza dell'art. 676 cod. proc. pen., e il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Premesso che il giudice della cognizione aveva disposto la confisca per equivalente delle sole somme in giacenza sui conti correnti dell'imputata, ma non dei beni immobili a lei intestati, pur sottoposti a sequestro preventivo, afferma quanto segue: a) la confisca per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto sanzione penale, non può essere applicata in sede esecutiva se non via ha provveduto il giudice della cognizione e il PM non ha proposto impugnazione;
b) proprio perché a tutti gli effetti una sanzione penale il giudice dell'esecuzione è funzionalmente incompetente a disporre la confisca per equivalente;
c) le plurime qualificazioni della confisca date dall'ordinanza impugnata ("misura di sicurezza 'tipica' o 'atipica'";
"pena sostanziale") denunciano un percorso motivazionale non lineare.

1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti sviluppati con il primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 171 cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Osserva che la confisca per equivalente, avuto riguardo alla sua natura sanzionatoria, non può essere applicata in caso di morte del reo dopo la condanna.

1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di buona fede dell'istituto di credito esclusa sul rilievo che il credito bancario sarebbe sorto in epoca prossima alla consumazione del reato da parte della ZO. Sostiene, al contrario, che il proprio credito è sorto in epoca antecedente alla consumazione del reato e che, in ogni caso, deve essere il pubblico ministero e dimostrare la mala fede della banca, non quest'ultima a provare di essere in buona fede.

2.11 Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Demanio, ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto.

4.La ricorrente ha depositato una memoria di replica alle richieste del PG e dell'Avvocatura Generale dello Stato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è ammissibile e fondato.

2.Con decreto del 09/10/2013, il Gip del Tribunale di Brescia aveva ordinato il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili in disponibilità di ZO VI per un valore equivalente al profitto del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della «FIM LEGNO», aveva omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per un'importo pari ad euro 167.940,00. Il sequestro era stato eseguito sulle disponibilità finanziarie della ZO e sugli immobili di sua comproprietà (per la quota di 1/2) con atto trascritto il 07/02/2014. 2.1.Con sentenza del 06/05/2015, irr. il 26/10/2015, la ZO era stata dichiarata penalmente responsabile del reato ascrittole ed era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia;
con la medesima sentenza era stata disposta la confisca delle sole disponibilità mobiliari. Nulla era stato deciso in relazione ai beni immobili sui quali il Tribunale aveva omesso di pronunciare. Su detti beni gravava ipoteca volontaria accesa il 22/07/2009 contestualmente alla stipula di un mutuo fondiario concesso dalla NC di VA ON (incorporata da UB BANCA).

2.2.Con istanza del 28/02/2018, UB NC, premesso di essere creditrice della ZO (nel frattempo deceduta il 20/02/2017) e di MO OR della somma di euro 425.245,15, oltre interessi legali, per rate insolute del contratto di mutuo fondiario di cui al capoverso che precede e di aver sottoposto a pignoramento il 20/05/2015 i beni immobili di proprietà dei mutuatari gravati da ipoteca volontaria dei quali in sede di condanna non era stata ordinata la confisca, ne aveva chiesto la restituzione al giudice dell'esecuzione. Con provvedimento del 19/04/2018 il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta e, su istanza del pubblico ministero, aveva disposto la confisca per equivalente degli immobili in questione ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso il provvedimento UB NC aveva proposto opposizione al giudice dell'esecuzione che l'aveva respinta con ordinanza annullata da questa Corte per motivi esclusivamente formali. Pronunciando in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha nuovamente rigettato l'opposizione.

3.11 ricorso è, in primo luogo, ammissibile.

3.1.A tal fine è necessario ricostruire il contesto normativo nel quale si colloca la vicenda in esame.

3.2.L'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., attualmente intitolato: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», è stato aggiunto dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge n. 94 del 2009. Inizialmente, intitolato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo», disciplinava i soli casi in cui il sequestro preventivo aveva per oggetto aziende, società ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, disponendo che in tali casi l'autorità giudiziaria doveva nominare un amministratore giudiziario.

3.3.1 commi 1-bis e 1-ter (che qui comunque non rilevano) furono aggiunti dall'art. 30, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017. 3.4.L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 01/03/2018, ha definitivamente modificato la rubrica dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., nei termini sopra indicati, ed ha aggiunto i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, che così recitavano: «1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di .appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.» 3.5.L'art. 578-bis, cod. proc. pen., aggiunto dal comma 4, dello stesso art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018, inizialmente così recitava: «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

3.6.11 comma 1-quater dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., è stato ulteriormente modificato dall'art. 373, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 10 settembre 2021, nei termini che seguono: «Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di

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