Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2015, n. 26053

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In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2015, n. 26053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26053
Data del deposito : 30 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA 26053.15 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2597/12 Dott. Aurelio CAPPABIANCA Presidente e zgn. 26357/12 Dott. Antonio GRECO Cons. Rel. Dott. Mario CIGNA Consigliere Cron.26053 Dott. Massimo FERRO Consigliere FEDERICO Consigliere Rep. Dott. Guido Ud. 10/12/14 ha pronunciato la seguente: Cartella di SENTENZA 0 395 pagamento sui ricorsi proposti da: imposta registro 14 in accertata 0 AL PE, AL RA, AL UR (nato 2 giudizio nel 1945), AL AL, AL LA (nata nel 1946), AL UR (nato nel 1939), AL UR (nato nel 1955), AL LA (nata nel 1954), AL US, AL PI EN 。 PIO, nella qualità di eredi di QU CH e Di TE LU, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Lucisano, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via Crescenzio n. 91;
ricorrenti

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente in rgn. 2597 del 2012 e resistente in rgn. 26357 del 2012- IA NO (già TA ES) spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fiertler ed elettivamente domiciliata in Roma 1 presso l'avv. Salvatore Torrisi alla via Federico Cesi n. 31;
contraricorrente in rgn. 2597 del 2012 - - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 180/7/10, depositata il 30 novembre 2010;
ed avverso il diniego di definizione della lite pendente prot. 2012/101654 del 6 agosto 2012, notificato il 10 agosto 2012;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
Stato Maria Camassa,udita l'avvocato dello rispettivamente, per la contro ricorrente e per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EA QU, UR QU, AU QU, TA QU, LA QU, AU QU, AU QU, LA QU, ST QU, PI ZO о PIo QU, nella qualità di eredi di CH QU e di LU Di TE propongono ricorso per Аз cassazione (rgn. 2597/12), sulla base di nove motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ha confermato la fondatezza della pretesa manifestata con la cartella di pagamento, notificata il 30 luglio 2007, relativa all'avviso di liquidazione, notificato nel settembre 2002, emesso a seguito della sentenza della CTP di Milano del 21 aprile 1998, divenuta definitiva, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento ai fini dell'INVIM in relazione all'acquisto di un terreno edificabile sito nel Comune di Varese. L'Agenzia delle entrate e la spa TA OR resistono con distinti controricorsi. I contribuenti, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione di cui si è detto, presentavano domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, domanda che veniva respinta dall'ufficio perché "non valida", atteso che la 2 controversia "riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione non impugnato e, pertanto, non è definibile. Inoltre la controversia ha un valore superiore ad euro 20.000 e, quindi, non rientrerebbe, comunque, tra quelle per le quali non è prevista la definizione della lite". Avverso tale diniego i signori QU hanno presentato a questa Corte, dinanzi alla quale la lite era appunto pendente, ricorso (rum. 26357/12) ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorsi, siccome relativi al medesimo giudizio, vanno riuniti per essere

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