Cass. pen., sez. I, sentenza 02/08/2021, n. 30120
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OH SA LI ZA OH nato a [...]( EGITTO) il 24/09/1985 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/serrtite le conclusioni del PG A. (--e-"91 t."(A-k. La_ c..43)-e-ci-0 rye. 42_C cosLm—cei44:70 isAg )-t c-oi-c.2>,9 - IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 15 settembre 2020 il Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha riconosciuto, ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen., la continuazione tra più fatti criminosi commessi da MO EL AL ZA NN .
1.1 In particolare, va evidenziato che le due violazioni di legge prese in esame sono state giudicate la prima con rito ordinario (sent. Trib. Milano del 4 marzo 2019), la seconda con il rito del patteggiamento (sent. Trib. Lodi del 17 maggio 2019). In sede di determinazione della pena, il giudice della esecuzione individua la violazione più grave - ai sensi dell'art.187 disp.att. c.p.p. - in quella oggetto di definizione con il patteggiamento, considerando la pena nella sua espressione antecedente alla riduzione per la scelta del rito. In diritto, tale modalità di determinazione viene sostenuta anche in rapporto a quanto affermato, in sede di legittimità, da Sez. V n. 6789 del 3.12.2019, dep. 2020 (rv 278741).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - MO EL AL ZA MO, deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici.
2.1 In particolare si contesta la individuazione della violazione più grave, per come avvenuta nella decisione impugnata, dovendosi ritenere che la pena inflitta nel rito del patteggiamento - da prendere in considerazione ad ogni effetto - è quella «comprensiva» della diminuente per la scelta del rito e non quella determinata in cognizione prima dell'applicazione della diminuente .
3. Il ricorso è fondato, in riferimento alle modalità di individuazione della violazione più grave, per le ragioni che seguono.
3.1 Una volta riconosciuta, in sede esecutiva, l'esistenza dei medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, occorre determinare la pena per il reato continuato, secondo le indicazioni contenute nelle norme di legge applicabili. Vengono in rilievo : a) la disposizione di cui all'art.81 comma 2 secondo cui la pena, in riferimento alla regola generale del comma precedente, va commisurata tenendo conto di quella che 'dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo' (ferme restando le regole di temperamento di cui al comma 3 e la particolare disposizione di cui al comma 4, qui non in rilievo);
b) la disposizione, dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all'art. 671 co.2 lì dove si afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto;
c) la