Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 45859
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • NE IL nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 24/05/2018 dalla Corte di Appello di Milano PARTE CIVILE:
REPOSSI
Erika visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore della parte civile, avv. Daniela Frigione del foro di Milano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese del grado come da nota specifica che deposita.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 24/05/2018 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del tribunale di Pavia emessa il 30/10/2015 con la quale l'appellante IL EN era stata condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 100,00 di multa - con concessione dei doppi benefici, subordinati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita - perché ritenuta responsabile del real di ricettazione di un telefono cellulare, nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen, così riqualificato il fatto contestato ex art.624 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la EN tramite il difensore di fiducia eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione della prova in ordine alla valutazione degli elementi probatori a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione e