Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/05/2018, n. 11072
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La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1072.18 V SEZIONE CIVILE-TRIBUTARIA composta dai Sigg.ri Magistrati: Oggetto Tributi-Processo-Appello- dott. Aurelio CAPPABIANCA Presidente Notificazione al curatore fallimentare dopo la revoca della sentenza dott. Giuseppe LOCATELLI Consigliere dichiarativa del fallimento dott. Roberta CRUCITTI Consigliere rel. R.G.N. 7820/2011 dott. Andreina GIUDICEPIETRO Consigliere Cron. MO72 dott. Riccardo GUIDA Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: ORDINANZA C.C. 28-02-2018 sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
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- ricorrente -
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contro
DANIELE, elettivamente domiciliato in Padova, FAVARIN Gall.Trieste 6 presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Romito che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.30/06/10, depositata il 5 marzo 2010. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del ما 28 febbraio 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia concernente l'impugnazione da parte del curatore del fallimento di LE RE AV di avvisi di accertamento relativi ad Iperg, Iva anno 1998 e a Irpeg, Iva e Irap anno 1999, l'Agenzia delle entrate ricorre, su quattro motivi, nei confronti del contribu te tornato in bonis (che resiste con 1 controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la decisione di primo grado di grado dei ricorsi introduttivi riuniti;
in particolare la C.T.R., a fronte della contumacia del OR (cui era stato notificato l'atto di appello) e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del AV (il cui fallimento era stato revocato con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13 luglio 2006, passata in giudicato il successivo 6 maggio), dichiarava l'appello inammissibile perché notificato al curatore del fallimento in data 13 novembre 2007 e, quindi, a soggetto, essendo venuta meno la rappresentanza del fallito, oramai inesistente e incapace;
inoltre, il Giudice di appello riteneva priva di efficacia la notificazione successiva dell'appello, avvenuta il 18 luglio 2009, al fallito tornato in bonis perché il giudizio era stato precedentemente instaurato, anche se con un soggetto privo di capacità processuale;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell'art.375, secondo comma, e dell'art.380 bis 1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
chiedendoil P.G. ha deposito le sue conclusioni l'accoglimento del ricorso con le conseguenze previste dalla legge;
LE AV ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., Considerato che: preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata in controricorso;
il ricorso per cassazione risulta, infatti, tempestivamente presentato per la