Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764
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L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Sul provvedimento
Testo completo
2 1764-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Responsabile e addetto FRANCESCO TIRELLI ufficio stampa P.A. - - Primo Presidente f.f. - individuazione Ente previdenziale cui - Presidente di Sezione - GIACOMO IN versare i contributi Ud. 22/06/2021 - PU LUCIA ESPOSITO - Consigliere - R.G.N. 12853/2015 ENRICO SCODITTI - Consigliere - Rep. спом. 21764 ALBERTO GIUSTI Consigliere- ALDO CARRATO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI;
- ricorrente -
268 2.1
contro
INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI - ITALIANI «GIOVANNAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PETROCELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6484/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2021 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Paola Campilii per delega dell'avvocato Dante Angiolelli e RC VO LL.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 6484 del 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola (INPGI) nei confronti dell'Azienda USL di Pescara avverso la pronuncia resa tra le parti dal Tribunale di Roma. Il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza appellata, rigettava il ricorso della Azienda USL avverso il verbale ispettivo con cui l'INPGI le aveva contestato il mancato pagamento dei contributi per il periodo 1° gennaio 2001 -31 dicembre 2006 relativamente alla posizione dei dipendenti AT YT NI e IO ER, proposto innanzi al Tribunale di Roma il 27 marzo 2008 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'INPGI, condannava l'Azienda a pagare in favore di quest'ultimo somma di euro 138.838.00, a titolo di contributi, interessi e sanzioni, oltre interessi e sanzioni dal 15 marzo 2007 al saldo. Ric. 2015 n. 12853 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- 2. Il Tribunale aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi all'INPGI, assumendo che l'attività dei due lavoratori non fosse di tipo giornalistico.
3. La Corte d'appello, riteneva, al contrario, che si trattasse di attività giornalistica.
4. Richiamava l'art. 9 della l. n. 150 del 2000, che prevede, tra l'altro, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 7 febbraio 2002 che delinea l'attività degli uffici stampa degli enti pubblici, e il parere del Ministero del lavoro del 24 settembre 2003, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali è affidato incarico giornalistico, o che svolgono attività giornalistica, devono essere iscritti presso l'INPGI. Ricordava che, mentre l'art. 17, comma 3, della 1. n. 503 del 1992, aveva stabilito che i dipendenti giornalisti professionisti o praticanti giornalisti, i cui rapporti di lavoro sono regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI, il successivo art. 76 della l. n. 388 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2001, aveva previsto in via generale che l'INPGI provvede alla gestione delle forme di previdenza obbligatorie anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. G Assumeva che l'iscrizione all'INPGI fosse, altresì, obbligatoria per i giornalisti pubblicisti che svolgano in regime di subordinazione un'attività di tipo giornalistico, anche alle dipendenze di soggetti diversi dagli editori di testate, ed anche con contratto di lavoro non giornalistico. Riteneva, comunque, che l'obbligo di iscrizione all'INPGI presupponesse l'effettivo svolgimento di attività giornalistica. Evidenziava che, nello specifico, l'Azienda USL di Pescara con delibera del 7 marzo 2000 aveva istituito l'ufficio stampa aziendale, specificandone i compiti, ed aveva conferito l'incarico di dirigente dell'ufficio stampa aziendale al dott. NI YT, dirigente sociologo, in possesso dell'iscrizione all'ordine dei giornalisti e della necessaria esperienza in campo giornalistico. Con successiva delibera dell'8 aprile 2003, preso atto dell'entrata in vigore della 1. n. 150 del 2000, l'Azienda aveva confermato l'assegnazione definitiva dell'assistente amministrativo IO ER - Ric. 2015 n. 12853 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- già addetto all'ufficio relazioni con il pubblico dal 4 settembre 1999 - come addetto stampa collaboratore, con specifico incarico di provvedere alla realizzazione dei media aziendali e di curare il corretto rapporto con la stampa, al quale sarebbe stato applicato il contratto giornalistico come consentito dalla l. n. 150 del 2000. Rimarcava che entrambi i lavoratori fossero iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti (YT NI dal 9 febbraio 1990, ER dal 1° marzo 1985). Riteneva non rilevante per escludere la natura giornalistica dell'attività il rapporto di subordinazione gerarchica dei due dipendenti e rilevava che nell'attività svolta dai predetti vi fossero gli elementi per considerare sussistente quell'attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia che contraddistingue l'attività giornalistica. Pertanto, per gli stessi andava ritenuta obbligatoria l'iscrizione all'INPGI, e non potevano ritenersi liberatori i pagamenti effettuati all'INPDAP, salva la facoltà di recupero dei contributi versati. Da ultimo, considerava inapplicabile, al fine di escludere interessi e sanzioni, l'art. 1189 cod. civ. per essere insussistenti il presupposto dell'apparenza o il requisito della buona fede.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l'Azienda USL di Pescara, prospettando quattro motivi di ricorso.
6. L'INPGI ha resistito con controricorso.
7. Fissata l'adunanza pubblica innanzi alla sezione lavoro, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie, il Collegio ha emesso l'ordinanza interlocutoria n. 27173, depositata in data 27/11/2020, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria, dopo una ampia ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità di riferimento, ha ritenuto sussistente, al fine di stabilire rispetto a quale soggetto previdenziale (INPGI oppure INPS) vada adempiuto l'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico, l'esigenza di una interpretazione sistemica della disciplina della professione giornalistica, che trova il suo fulcro nell'iscrizione all'albo professionale, a cui si collegano: l'applicazione del contratto collettivo giornalisti e il versamento della contribuzione Ric. 2015 n. 12853 sez. SU - ud. 22-06-2021 -4- previdenziale all'INPGI;
- l'insieme delle fonti legali, in particolare l'art. 9 della n. 150 del 2000, che ha istituito gli uffici stampa e ha rimesso l'individuazione e regolamentazione dei profili professionali degli addetti - dipendenti pubblici iscritti all'albo dei giornalisti ad una specifica area di contrattazione da negoziare con l'intervento delle oo.ss. giornalisti;
le fonti contrattuali (nella specie il c.c.n.l. Comparto sanità 2016-2018) che hanno previsto, ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in sede diversa da tale negoziazione, profili professionali per le attività di comunicazione e informazione svolte dalle pubbliche amministrazioni. Ha così ritenuto che, sollevando al riguardo il ricorso una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici, nonché per le ricadute di forte impatto sociale ed economico che derivano dalla scelta di ritenere per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti all'albo dei giornalisti, addetti ad attività di informazione e comunicazione, anche costituite in ufficio stampa, l'INPGI oppure P'INPS come destinatario dei versamenti contributivi previdenziali da parte del datore di lavoro pubblico, questione che investe anche l'esame del rilievo, a tale specifico fine, della contrattualizzazione dei profili professionali relativi a informazione e comunicazione rispetto alle caratteristiche della professione del giornalista, come delineata dalla 1. n. 63 del 1969, il ricorso dovesse essere trasmesso al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
8. Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni unite.
9. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate insistendo per il rigetto del ricorso (così modificando le conclusioni già rese per l'adunanza camerale del 29 settembre 2020). 10. In prossimità dell'udienza, l'Azienda USL di Pescara e l'INPGI hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di riferimento, in particolare dell'art. 9 della l. n. 150 del 2000, in relazione all'art. 76 della 1. n. 388 del 2000, e dell'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché del c.c.n.l. Comparto sanità. Ric. 2015 n. 12853 sez. SU - ud. 22-06-2021 -5- La ricorrente contesta che, come invece ritenuto dalla Corte d'appello, dal combinato