Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2021, n. 06921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2021, n. 06921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06921
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BU OR nato a [...] il [...] D'MA MANDO PE nato a [...] il [...] AN NA nato a [...] il [...] EL UE nato a [...] il [...] OP PE nato a [...] il [...] UG AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/07/2018 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo: per FE RT l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi ai capi 12) e 14) con rinvio, nonché per il capo 26), essendo il reato estinto per prescrizione;
di dichiarare inammissibili gli altri ricorsi. udito l'Avv. Raimondo Tripodo, che ha chiesto, per le parti civili AD OR e AD CL, il rigetto del ricorso di GI SS, depositando conclusioni e nota spese. udito l'Avv. Teresa Gigliotti (sostituto processuale dell'Avv. NZ Ragazzi), che, per la parte civile Di PI ZI, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, n depositando conclusioni e note spese. //) //i Udito l'Avv. Ilaria Brunelli (sostituto processuale dell'Avv. AL Caradonna e dell'Avv. Vittorio Giardina), che, per le parti civili Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiana, FU FO, DE MA (in proprio e nella qualità), LA NZ e IGC s.r.I., ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, depositando note spese. udito l'Avv. Antonino Gagliano e l'Avv. Alfredo Gaito che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di IO AL;
udito l'Avv. Flavio Sinatra che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di D'MA MAndo, GI SS e IS EP;
udito l'Avv. OM Liberatore (sostituto processuale dell'Avv. Civita Di Russo) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di FE RT;
udito l'Avv. Giacomo Ventura che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di EL MA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, ha riformato parzialmente quella di primo grado emessa dal Tribunale di Gela in data 5 novembre 2014, quanto alle posizioni di MAndo EP D'MA, SS GI, RT FE, MA EL, EP IS;
mentre ha confermato la stessa decisione nei confronti di AL IO e le condanne già disposte in favore delle parti civili (Confindustria Caltanissetta, F.A.I. Associazione Antiracket Gaetano Giordano, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiana, DE MA in proprio e nella qualità, Di PI ZI e FU FO).

2. Di seguito si riportano le statuizioni, all'esito della pronuncia di appello, in ordine alla responsabilità di detti imputati e al relativo trattamento sanzionatorio. IO: condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 1500,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di estorsione in concorso aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma n. 3), cod. pen., e dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 (capo 11), nonché di associazione di tipo mafioso, riconosciuta l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. (capo 62). D'MA: condannato alla pena di anni cinque, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 28.333,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 58);
condannato, inoltre, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile, in concorso, del reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma n. 3), cod. pen. e dell'art. 7, dl. n. 152 del 1991 (capo 12);
pena quest'ultima determinata quale aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di quella già inflitta per i reati, unificati per continuazione, giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Caltanissetta del 17 giugno 2008;
GI: condannato, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, diverse da quella di cui all'art. 7, d. I. n. 152 del 1991, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa, in quanto riconosciuto responsabile del reato di tentata estorsione (capo 5) del decreto che dispone il giudizio del 26 marzo 2012);
FE: condannato, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'ad. 8, d.l. n. 152 del 1991, nonché delle circostanze attenuanti generiche (queste ultime con giudizio di prevalenza sulle aggravanti), alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di estorsione in concorso contestatigli ai capi 12), 14), 25), 26) e 27);
pena determinata a titolo di aumento per continuazione, ai sensi dell'ad. 81 cod. pen., in relazione a quella già inflitta per i reati, anch'essi unificati per continuazione, giudicati con sentenza irrevocabile resa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 23 ottobre 2008;
EL: condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 (capo 57);
pena determinata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella già inflitta per i reati, anch'essi unificati per continuazione, giudicati con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di assise di appello di Genova il 31 dicembre 1997;
lo stesso, inoltre, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di estorsione, in concorso, con le aggravanti previste dall'ad, 629, secondo comma in relazione all'ad. 628 terzo comma n. 3), cod. pen. e dall'art. 7 dl. n. 152 del 1991 (capi 36 e 37), nonché del reato di associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi del quarto comma dell'ad. 416- bis cod. pen. (capo 62);
pena quest'ultima determinata quale aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in relazione a quella già inflitta per i reati, anch'essi unificati per continuazione, giudicati con sentenza della Corte di appello di Genova del 16 settembre 2003, irrevocabile il 7 giugno 2006;
IS: ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di estorsione, in concorso, con le aggravanti previste dall'ad. 629, secondo comma, in relazione all'ad. 628 terzo comma n. 3), cod. pen. e dall'ad. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi 25 e 42), nonché del reato di associazione di tipo mafioso, con la contestata l'aggravante di cui al quarto comma dell'ad. 416-bis, cod. pen. (capo 62);
reati unificati per continuazione fra loro e anche con quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13 dicembre 2010, irrevocabile in data 28 gennaio 2011;
la pena complessiva è stata determinata ai sensi dell'ad. 81 cod. pen. in anni nove di reclusione ed euro 2.000 di multa.

3. Tutti i fatti contestati con i capi di cui sopra, salvo il traffico di stupefacenti ascritto a D'MA al capo 58), sono stati ricondotti alla partecipazione di buona parte degli imputati all'associazione mafiosa Cosa nostra 2 /I operante nel territorio di Gela e alla conseguente consumazione del delitti-fine della stessa associazione (in particolare estorsioni e traffici di stupefacenti). La prova della colpevolezza è stata desunta dalle dichiarazioni di collaboratori, delle vittime dei reati di estorsione e di altre persone informate dei fatti, nonché da esiti di intercettazioni e di altre indagini di polizia giudiziaria. Quanto all'estorsione contestata a IO al capo 11), sono state valorizzati, oltre ai contributi dichiarativi della persona offesa NI PI CA e del collaboratore AR IL, alcuni dialoghi sottoposti ad ascolto, da cui si è desunto che NI PI CA, imprenditore operante nel settore delle costruzioni che era stato costretto da tanto tempo a pagamenti estorsivi imposti da Cosa Nostra, vi soggiacque ancora nel 2006 attraverso l'esborso della somma di euro tremila presso lo studio di geometra di IO, il quale operava ai fini di tale esazione a fianco dell'allora "reggente" di Gela SI AR IL. La condotta di partecipazione al sodalizio mafioso ascritta a IO al capo 62) è stata ritenuta provata, a partire dagli anni '90, alla stregua delle risultanze appena sopra indicate, nonché di convergenti chiamate in correità provenenti da diversi altri collaboratori già inseriti in Cosa nostra, che avevano anche confermato la risalenza dell'operatività di IO nel settore delle estorsioni. La responsabilità di D'MA in ordine ai traffici di stupefacenti tra il 1997 e il 1999 ascritti al capo 58) è stata ritenuta accertata in forza delle dichiarazioni dei collaboratori LU CE, RG CE, SO OR e AL VA. Il giudizio di colpevolezza dello stesso D'MA e di FE, con riguardo alle condotte estorsive loro ascritte al capo 12), si è fondato sulle dichiarazioni dell'imprenditore MA DE, persona offesa del reato, nonché dello stesso FE che, divenuto collaboratore, aveva riferito in ordine a tali fatti. Le dichiarazioni ammissive di FE sono state valorizzate anche con riguardo alle altre imputazioni per le quali si è affermata la sua responsabilità. La prova della condotta di tentata estorsione ascritta a GI al capo 5) è stata evinta dalla ricostruzione delle persone offese OR e CL AD, ritenuta riscontrata da altre fonti, fra cui le dichiarazioni dello stesso imputato. Il concorso nel traffico di stupefacenti ascritto a EL al capo 57 (fatti commessi fino a marzo 1993) e la partecipazione all'associazione mafiosa allo stesso contestata al capo 62) sono stati ritenuti provati dalle dichiarazioni dei collaboratori OR, TE, EL, IL, AN, RI, AS e IZ, mentre, con riguardo alle condotte estorsive contestate ai capi 36) e 37), il giudizio in ordine alla responsabilità di EL si è fondato sulle dichiarazioni rese, per entrambe le imputazioni, dalla persona offesa MA DE.A supporto dell'affermazione della responsabilità

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