Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2019, n. 26394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2019, n. 26394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26394
Data del deposito : 14 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AN NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria e inammissibile nel resto udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi e deposita copia decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio dell'11.12.2015 della Corte di Appello di Lecce RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza del 13 dicembre 2017, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città emessa nei confronti di PA RA TO, ritenuta la continuazione tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale oggetto del presente procedimento con quelli giudicati per analoghi fatti di bancarotta con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare in data 13.11.2008, irrevocabile il 12 Maggio 2009, rideterminato la pena complessiva in anni 5, mesi nove di reclusione, confermando nel resto.

2.Avverso l'anzidetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia. Con un unico, articolato, motivo deduce il difetto e illogicità della motivazione in relazione all'individuazione della violazione più grave, lamentando che non si sia tenuto conto della violazione in astratto più grave in base al titolo del reato e dei limiti edittali di pena. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere reato più grave quello oggetto del presente giudizio, sul quale ha poi applicato l'aumento di pena per la continuazione, avendo come parametri il complessivo pregiudizio arrecato ai creditori, l'entità delle somme sottratte e la consistenza dell' omissione delle scritture contabili obbligatorie. Pur trattandosi, in entrambi i casi, di reati di bancarotta e quindi di reati sostanzialmente identici in astratto, la Corte non avrebbe, comunque, potuto dare rilievo al criterio della pena più elevata in concreto inflitta senza riservare una opportuna valutazione preliminare a tutti i parametri di riferimento offerti da entrambe le fattispecie per cui sono intervenute le condanne. Quindi passa in rassegna tutti gli elementi che avrebbero dovuto nel concreto deporre per la maggiore gravità dei reati dell'altro procedimento, quali l'arco temporale più esteso, il fatto che le condotte dell'altro procedimento costituiscono il presupposto logico-giuridico di quelle di cui al presente procedimento, la continuità anche proprio fattuale tra le due società, essendo l'una subentrata all'altra, comportante che il disegno criminoso avesse il suo fulcro prevalente nella fase iniziale, riconducibile alla bancarotta dell'altro procedimento. Conclude che la violazione più grave andava individuata e motivata facendosi riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici dell'imputato;
indi, insta per l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.Con memoria difensiva depositata il 20.3.2019 reitera la richiesta aggiungendo ulteriori elementi di valutazione ai fini della dimostrazione dell'assunta continuità tra le due società e della maggior rilievo del precedente fallimento, per entità del debito accumulato e numero dei creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. IL ricorso è inammissibile. In ordine all'individuazione del reato più grave in caso di continuazione, questa Corte ha stabilito che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, quindi giudicati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal

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