Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22608
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 13/04/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 12 ottobre 2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 1 aprile 2019, che condannava alla pena di mesi otto di reclusione DA AN, in relazione alla violazione dell'art. 495 cod. pen., per aver attestato falsamente la propria identità personale ad ufficiali di polizia giudiziaria in occasione di un controllo stradale, dichiarando di essere AL Samuele, nato ad [...] il [...] e residente in [...].
2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di DA AN, consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la violazione della regola dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, deducendo la natura indiziaria del risultato probatorio e dunque il difetto dei profili di gravità, precisione e concordanza nella delibazione della Corte di appello di Torino.
4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza della stessa in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo, deduce carenza motivazionale quanto al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della teste a discarico IL ND, nonché delle dichiarazioni dello stesso AN, con violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
5. Il terzo motivo deduce violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla qualificazione giuridica, dovendo la fattispecie concreta essere ricondotta alla violazione dell'art. 496 cod. pen. e non a quella ritenuta relativa all'art. 495 cod. pen.
6. Il quarto motivo lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 I. 689/81, in particolare non avendo la Corte di merito effettuato un giudizio globale in ordine a tutti i parametri dell'art.133 cod. pen. ed essendosi limitata alla delibazione della sola capacità a delinquere.
7. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 13 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo e al secondo motivo in quanto generici, al terzo motivo in quanto manifestamente infondato a fronte dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il quarto per avere la Corte effettuato la delibazione richiesta per l'applicazione delle pene sostitutive, effettuando il giudizio prognostico con esito negativo.
6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. Le doglianze transitano attraverso una rilettura in fatto delle risultanze dibattimentali e sono tese a valorizzare l'attendibilità della versione dell'imputato e della testimone a discarico, IL ND, presente in auto con il AN all'atto del controllo di polizia giudiziaria, nonché l'inattendibilità del teste di polizia giudiziaria. In sostanza il ricorrente ripropone la tesi che ebbe a dichiarare le complete generalità del nipote AL non alla polizia