Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2022, n. 12977

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In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.

L'estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un'evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza "in prospettiva", qualora le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito; inoltre, nel caso di disposta sospensione, l'esecutato opponente persegue immediatamente il subitaneo arresto della procedura, anticipandosi così gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione.

In caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l'ordinanza di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2022, n. 12977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12977
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 29 77.2022 N. 29276/19 R.G. ORIGINALE 13 . т е Д REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Estinzione "tipica" del ROBERTA VIVALDI Presidente processo esecutivo ex art. 624, comma 3, FRANCO DE STEFANO Consigliere c.p.c. Liquidazione CRISTIANO VALLE Consigliere spese Reclamo ex - art. 630 c.p.c. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Ud. 16/12/2021 PU SALVATORE SAIJA Consigliere Rel. Cron. 12977 R.G.N. 29276/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 29276/2019 R.G. proposto da: SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE a r.l., in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Parise e Roberto Zibetti, come da procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

LO PRETE GIUSEPPE, domiciliato in Roma, nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Santoro, come da procura in calce al controricorso controricorrente - 2021 3093 1 N. 29276/19 R.G. avverso la sentenza n. 806/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 1.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

In seguito alla sospensione del titolo esecutivo disposta dal Tribunale di Castrovillari ex art. 615, comma 1, c.p.c., la debitrice esecutata Saman Servizi coop. soc. a r.l. - in seno al procedimento per pignoramento presso terzi avviato da US Lo PR nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Foggia, iscritto al N. 2141/2017 R.G.E. propose opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - con ricorso del 25.7.2017, instando per la sospensione;
il giudice dell'esecuzione sospese conseguentemente la procedura con ordinanza del 15.1.2018, dando atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo;
su istanza della debitrice, che nella mancanza di cui infra aveva ravvisato un errore materiale, lo stesso giudice provvide ad integrare detta ordinanza, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, dapprima non fissato. Nessuna delle parti provvide a tanto, sicché la debitrice chiese ed ottenne declaratoria di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c., disposta con ordinanza del 14.5.2018 (poi ulteriormente emendata da altro errore, qualificato come materiale con successivo provvedimento del 13.6.2018), con condanna del creditore opposto alla rifusione delle spese di procedura, essendo anche intervenuta nelle more la declaratoria di nullità del precetto opposto dinanzi al Tribunale di Castrovillari 2 N. 29276/19 R.G. (precetto su cui si fondava l'avviata azione esecutiva). US Lo PR propose quindi reclamo ex art. 630 c.p.c., contestando la liquidazione delle spese;
il Tribunale di Foggia accolse il reclamo con sentenza del 13.9.2018, modificando l'ordinanza estintiva nel senso che le spese dovessero restare a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del generale criterio di riparto di cui agli artt. 632 e 310 c.p.c., per il caso di estinzione della procedura. La Corte d'appello di Bari, adita dalla Saman Servizi, rigettò il gravame con sentenza del 5.4.2019;
in particolare, il giudice d'appello ribadì che - ai fini dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 632, ult. comma, e 310, ult. comma, c.p.c. le spese del processo esecutivo estinto non possono che essere - quelle sostenute dal creditore procedente per l'avvio e il prosieguo della procedura ed eventualmente quelle sostenute dal debitore, ad eccezione delle spese di eventuali opposizioni esecutive, che sono regolate dal giudice del relativo giudizio, tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15374/2011;
Cass. n. 19638/2014), la deroga a detto principio presuppone l'accordo tra le parti per una diversa regolamentazione. La Corte barese negò, poi, la sussistenza di una perfetta equiparabilità tra l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione eventualmente proposta e quella del mancato avvio del giudizio di merito, una volta concessa la sospensione dell'esecuzione, giacché nel primo caso viene in rilievo vera e propria attività di discernimento delle doglianze, nel secondo soltanto l'esigenza di escludere il protrarsi della pendenza del processo esecutivo, a prescindere dalle ragioni che possano giustificare l'attività delle parti. Di conseguenza chiosò il secondo giudice - il debitore opponente che intenda ottenere il riconoscimento delle spese 3 N. 29276/19 R.G. processuali dell'opposizione ha pieno interesse a coltivare il giudizio anche nel merito, in caso contrario non potendo che applicarsi le regola generale di cui all'art. 310, ult. comma, c.p.c. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Saman Servizi coop. soc. a r.l., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso US Lo PR. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 624, 632 e 310 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente, sulla premessa che l'ordinanza ex art. 624, comma 1, c.p.c., che decide sulla sospensione abbia natura cautelare e che equivalga ad una cautela disposta in corso di causa, rileva che le regole sul procedimento cautelare in qualsivoglia ipotesi di istanza proposta lite pendente nonuniforme - prevedono che il giudice debba provvedere anche sulle spese di fase, trovando esse debita regolamentazione in seno al provvedimento che definisce il giudizio;
il che comporta che, nella situazione prevista dall'art. 624, comma 3, c.p.c., non possa che essere il giudice dell'esecuzione a disporre sulle spese stesse, allorquando dichiari l'estinzione del procedimento. 1.2 - Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., giacché la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale non avrebbe mai potuto reclamarsi ex art. 630 c.p.c., come invece fatto dal creditore opposto. N. 29276/19 R.G. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, in ulteriore subordine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 624, 632 e 310 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d'appello ha erroneamente negato l'equiparabilità - ai fini che interessano tra l'ipotesi dell'accoglimento - dell'opposizione e quella della mancata riassunzione della causa di opposizione all'esecuzione, a cagione della presunta espressione della regola di cui all'art. he 624, comma 3, c.p.c., dell'esigenza di evitare, il processo esecutivo giaccia, in forza della disposta sospensione, in stato di quiescenza. La ratio della disposizione, infatti, è quella di perseguire uno scopo deflattivo del processo di opposizione, non altro. - Deve preliminarmente osservarsi che il controricorrente US Lo 2.1 PR, nella memoria ex art. 378 c.p.c. datata 15.11.2021, depositata telematicamente, ha dedotto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 25.2.2020, ha disposto lo scioglimento della società cooperativa odierna ricorrente, conseguentemente ponendola in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 2545-terdecies c.c.;
per l'effetto, lo stesso Lo PR, tra l'altro, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da soggetto privo della capacità processuale ex artt. 75 c.p.c. e 200 l.fall. L'eccezione è infondata. Infatti, è noto che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, compreso l'eventuale assoggettamento a procedura concorsuale;
ciò è tanto vero che non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021). Nella specie, non v'è dubbio che il ricorso sia stato notificato ben prima 5 N. 29276/19 R.G. dell'assoggettamento della società a liquidazione coatta (ossia, in data 27.9.2019), e quindi allorché essa era ancora in bonis, con la conseguenza che il rapporto processuale è stato validamente instaurato. D'altra parte, la pur dedotta transazione avvenuta tra lo stesso Lo PR e gli organi della liquidazione non può esplicare alcun effetto nella specie, non essendosi tradotta in una corrispondente attività da parte della stessa ricorrente (ossia, nel deposito della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.), che anzi - con la memoria ex art. 378 c.p.c. datata 2.12.2021, depositata via PEC - ha insistito per l'accoglimento del ricorso stesso. Infine, riguardo a quanto evidenziato circa l'avvenuto inserimento dei procuratori della medesima ricorrente nello stato passivo della procedura concorsuale, anche per la remunerazione del presente contenzioso, valuteranno gli organi di quest'ultima se l'attività qui ulteriormente posta in essere si ponga o meno in contrasto con gli interessi della procedura stessa o addirittura in conflitto con eventuali direttive all'uopo impartite o con accordi intervenuti, per quanto eventualmente possa rilevare sotto il profilo deontologico.

2.2 Prima di entrare in medias res, sempre in via preliminare, vale tuttavia le pena evidenziare che l'originario provvedimento sulla sospensione reso dal giudice dell'esecuzione foggiano ha finito per mutare connotazione, per effetto delle iniziative processuali adottate dell'odierna ricorrente, e segnatamente della prima richiesta di correzione a suo tempo avanzata. Infatti, con l'ordinanza del 15.1.2018, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dopo aver preso atto che l'efficacia esecutiva del titolo azionato (verbale di conciliazione in sede sindacale) era stata sospesa dal 6 N. 29276/19 R.G. Tribunale di Castrovillari,

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