Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2016, n. 20141
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In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, applicabili ai processi in corso in virtù degli artt. 3, comma 3, e 25, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, dello "ius superveniens", senza altra precisazione con riferimento al caso concreto, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, dovendo il contribuente allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, atteso che il giudice non può introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli dedotti e dimostrati dalle parti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, applicabili ai processi in corso in virtù degli artt. 3, comma 3, e 25, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, dello "ius superveniens", senza altra precisazione con riferimento al caso concreto, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, dovendo il contribuente allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, atteso che il giudice non può introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli dedotti e dimostrati dalle parti.
(Massima tratta dal CED della Cassazione)
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL. D.P.R. 26/4/19 N131 TAB ALL. B. - N. 3 MATERIA TRIBUTARIA 2 0 1 41 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10805/2009 скоп голил SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. ENRICO SCODITTI Ud. 28/06/2016 - Dott. MARCO MARULLI Consigliere PU Dott. LAURA TRICOMI Consigliere · Dott. ANGELINA MARIA PERRINO Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10805-2009 proposto da: OL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE COGLITORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE giusta delega a margine;
- ricorrente -
2016 contro 2472 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente nonchè
contro
OL ND, OL QU;
intimati avverso la sentenza n. 40/2008 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato COGLITORE che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente 1'Avvocato MELONCELLI che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'Agenzia delle entrate di Napoli, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. di Portici in data 30 luglio 2004, da cui era emerso a carico della Arpex s.r.l. operazioni commerciali (di acquisto e vendite) effettuate nell'anno di imposta 2003 in violazione degli obblighi di fatturazione, emise a carico della predetta società un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per complessivi € 535.092,00, nonché altro avviso di accertamento a carico del socio OS DO per maggiori redditi da partecipazione alla suddetta società a base ristretta pari ad € 178.723,00. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dinanzi alla quale la società impugnò l'avviso di accertamento, accolse il ricorso che venne impugnato dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che con sentenza n. 40 del 12 marzo 2008 riformò integralmente la sentenza di prime cure, accogliendo l'appello e compensando le spese. Sostennero i giudici di appello che nella specie: a) non era dovuta alla contribuente l'informativa preventiva di cui all'art. 12 della legge n. 212 del 2000 in quanto dal processo verbale di constatazione risultava che l'esame della documentazione contabile era stata condotta con l'assistenza sia del rappresentante dell'azienda che aveva autorizzato il - prosieguo della verifica anche in sua assenza sia del responsabile - amministrativo e che, comunque, la sottoscrizione del verbale da parte del figlio del responsabile assumeva valenza di rappresentanza di fatto del genitore assente;
b) l'avviso di accertamento era stato messo ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e pertanto non poteva sostenersi l'inosservanza dell'art. 33 del D.L. 39/2003>;
3. Avverso tale statuizione OS DO, socio della Arpex s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, illustrati con memoria ་ ང ES OT 1 R.G. n. 10805/09 ཡ ག ་ ད བ ་ ཡ depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui ha replicato l'Agenzia delle entrate con controricorso.
4. Con ordinanza del 16 marzo 2015 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due soci, EA e SQ DO, litisconsorti necessari, ai quali, sebbene intimati dal ricorrente, il ricorso non era stato notificato. Nonostante la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, cui il ricorrente ha provveduto nel termine concessogli, i soci intimati non si sono costituiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e corredato da idoneo quesito di diritto, il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di secondo grado per violazione degli artt. 75 c.p.c, 2495, comma 2, cod. civ. e 53, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello nei confronti della Arpex s.r.l. in data 5 luglio 2006 nonostante la predetta società fosse stata messa in liquidazione il 23 giugno 2006, era cessata in data 20 novembre 2006 e definitivamente cancellata dal registro delle imprese in data 6 dicembre 2006, con conseguente perdita della capacità processuale in capo all'ex amministratore, e che l'Agenzia era a conoscenza di tale evenienze avendo ricevuto comunicazione dell'iscrizione dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese il 6.12.2006 (come da doc. 8 prodotto a corredo del ricorso).
1.1. La censura pone la questione degli effetti sul processo della cancellazione della società dal registro delle imprese che, ai sensi del novellato art. 2495, secondo comma, cod. civ., ne comporta l'estinzione, in relazione alla quale lunga e tormentata> è stata l'elaborazione della giurisprudenza (così Cass. S.U. n. 20447 del 2014), inizialmente (cfr. Cass. S.U. n. 4060 del 2010) orientata a ritenere che la cancellazione della società dal registro delle imprese, che è formalità che pacificamente ne determina l'estinzione e la perdita della capacità giuridica e di agire e, quindi, di stare R.G. n. 10805/09 Cons est OT 2 in giudizio, costituisse causa di cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti contro la società nel frattempo estinta e relativi all'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti> (così in Cass. n. 9334 del 2016).
1.2. A scalfire il rigore della regola sull'estinzione delle società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese sono intervenute ancora le Sezioni unite che, valorizzando il fenomeno successorio nei rapporti giuridici pendenti al momento dell'estinzione, hanno affermato che a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo>, facendo seguire a tali aspetti sostanziali la conseguenza, sul piano processuale, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.);
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.;
qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia R.G. n. 10805/09 Cons est OTལ༽རིགས་ལ་བ་ 3 verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso> (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013, cui hanno fatto seguito varie pronunce conformi delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 18128 del 2013, n. 21517 del 2013, n. 6468 del 2014).
1.3. Per un migliore adeguamento del processo all'evento estintivo di una società, verificatosi durante la sua pendenza, le Sezioni unite, ancora una volta intervenute in materia, facendo questa volta leva sulla regola dell'ultrattività del mandato difensivo, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, hanno rivisitato il precedentemente orientamento, affermando che nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale