Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2024, n. 26127
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Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE AZIONE REVOCATORIA – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – SANATORIA- ACCORDO TRA CONIUGI AVENTE AD OGGETTO Composta da trasferimento immobiliare – IMPUGNATIVA NEGOZIALE A TUTELA DEI CREDITORI – AZIONE EX ART. 404 C.P.C. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente ROBERTO SIMONE Consigliere R.G.N. 73/2021 PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. - Cron. ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere - UP 02/07/2024 PAOLO PORRECA Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 73/2021 R.G. proposto da CC LO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Menconi, p.e.c. avvalessandromenconi@puntopec.it, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Ferruccio La Porta, p.e.c. carloferrucciolaporta@ordineavvocatiroma.org, in Roma, via Alfredo Fusco, n. 113
- ricorrente -
contro
SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante, e, per essa, ET s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Roberto Lazzini, p.e,c. Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 avvrobertolazzini@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Li Puma, p.e.c. emanuelelipuma@ordineavvocatiroma.org, in Roma Piazza dei Caprettari, n. 70
- controricorrente -
nonché NI LU - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 349/2020 pubblicata in data 31 marzo 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Carlo Ferruccio La Porta, per delega dell'avv. Alessandro Menconi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Luca Cristanziano Serricchio, per delega dell'avv. Roberto Lazzini FATTI DI CAUSA 1. MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della Banca dei Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deducendo di essere creditrice, in forza di decreto ingiuntivo n. 233/2009 emesso dal Tribunale di Massa, nei confronti di EN RE, fideiussore di Isola del Benessere s.r.l., conveniva in giudizio quest'ultimo e il coniuge 2 Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 CI IN, chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., del verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni del Tribunale di Massa del 6 agosto 2007, nonché dell'atto del 3 aprile 2008, con cui erano stati ceduti alla convenuta il diritto di abitazione e poi i diritti reali, per la quota del 50 per cento, dell'immobile sito in Carrara, distinto al foglio 9, mapp. 1132, sub.
3. All'esito della costituzione dei convenuti, il Tribunale di Massa dichiarava il difetto di legitimatio ad processum in capo all'attrice, per non avere quest'ultima dimostrato l'inclusione del rapporto sostanziale controverso tra quelli gestiti dall'Ufficio periferico di Pisa, il cui responsabile, PA NO, aveva rilasciato la procura, in calce all'atto di citazione, al difensore della società attrice.
2. La Corte d'appello di Genova, investita del gravame proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena, lo ha accolto, rilevando, preliminarmente, che il difetto di rappresentanza era stato sanato mediante la proposizione dell'appello da parte della società che, secondo il giudice di primo grado, era stata difettosamente rappresentata. Ha poi ritenuto ammissibile l'azione revocatoria, disattendendo l'eccezione sollevata dal RE secondo la quale il trasferimento di proprietà non scaturiva dal verbale di separazione consensuale, ma dalla sentenza - n. 734/2007 del Tribunale di Massa – che aveva chiuso il giudizio di separazione giudiziale, sul rilievo che quest'ultima si limitava a recepire l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle questioni economiche, che prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla IN e l'impegno del RE a trasferire al coniuge la quota di comproprietà di cui era titolare. Esaminando, in particolare, i presupposti dell'azione esperita, ha escluso che il trasferimento fosse stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sul RE nei confronti della moglie ed ha qualificato l'atto dispositivo come a titolo gratuito, 3 Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 considerando irrilevante la consapevolezza, in capo alla IN, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e precisando che, seppure si fosse voluto qualificare l'atto dispositivo come a titolo oneroso, ciò non ostava alla revocabilità del trasferimento, emergendo detta consapevolezza dal ricorso per separazione personale e dal provvedimento presidenziale del 5 novembre 2002, in cui si dava atto delle difficoltà economiche in cui versava il RE. A tanto ha aggiunto che l'atto di trasferimento aveva ad oggetto l'unico cespite immobiliare del debitore, cosicché la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio patrimoniale arrecato poteva ritenersi in re ipsa;
con riguardo, poi, alla ragione di credito, ha osservato che era stata riformata, in appello, la sentenza che aveva revocato, in primo grado, il decreto ingiuntivo in forza del quale la Banca aveva agito ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
3. EN RE propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con quattro motivi. Siena NPL 2018 s.r.l. resiste con controricorso. CI IN è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. All'esito dell'adunanza camerale del 22 settembre 2023, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il Collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa alla pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione prospettata con il primo motivo di ricorso. Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del controricorso per difetto di legitimatio ad causam. 4 Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 1.1. Il ricorrente, al riguardo, evidenzia che Siena NPL 2018 s.r.l. e, per essa, il suo procuratore speciale ET s.p.a., si è limitata a dichiarare, in controricorso, di essere ‹‹…piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello inerente il presente procedimento…›› e, per l'effetto, di essere titolare del diritto di contraddire quale successore del diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena, come ‹‹…da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed allegato…››. Sostiene che, diversamente da quanto dedotto, nella specie, non si controverte del diritto di credito oggetto di pretesa cessione, ma unicamente del diritto di contraddire in relazione alla domanda di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto di compravendita immobiliare, intercorso tra i coniugi a seguito di sentenza di separazione, e che il cessionario del credito in relazione al quale è stata proposta dal cedente azione revocatoria non possa considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso, stante l'inapplicabilità del richiamato art. 111 Cost. Soggiunge, sotto altro profilo, che, in ogni caso, il soggetto che intende contraddire in qualità di successore, a titolo universale o particolare, deve dimostrare tale qualità e che, nel caso de quo, tale prova non è stata fornita, non potendo a tal fine valere l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in cui non viene in alcun modo individuato il credito pretesamente vantato.
1.2. Con specifico riferimento al primo rilievo, è sufficiente rammentare che è ormai superato l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Cass. n. 25660/14), seguito anche da Cass. n. 29637/17, secondo cui ‹‹in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, non trovando applicazione l'art. 111 cod. proc. civ.››. 5 Numero registro generale 73/2021 Numero sezionale 2571/2024 Numero di raccolta generale 26127/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 Questa Corte, invero, già con la sentenza del 22 giugno 2022, n. 20315, ha affermato l'opposto principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui ‹‹il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente››. Come è stato esaustivamente spiegato anche con successive pronunce (tra le tante, Cass., sez. 3, 23/02/2023, n. 5649), ‹‹non è possibile configurare un diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto come suscettibile di autonoma considerazione, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., rispetto al diritto di credito cui l'azione revocatoria accede quale strumento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui tale diritto gode ex art. 2740 cod. civ.››, in quanto chi agisce in revocatoria non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito, ma propone una azione a tutela dello stesso, cosicché oggetto della successione, quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 Cost., non è propriamente una successione nel diritto sostanziale, ma