Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10691

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10691
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI LECCE — SEZIONE DISTACCATA DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 febbraio 2021 (dep. il 19 maggio 2021) la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, a seguito del gravame interposto dALimputato OL AN, per quel che qui rileva, ha riformato la pronuncia in data 23 settembre 2019 del Tribunale di Taranto, riqualificando il fatto di cui al capo b) della rubrica - originariamente contestato sub specie dell'art. 699, comma 2, cod. pen. - ai sensi dell'art. 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110;
ha escluso l'aumento per la recidiva contestata;
e ha rideterminato la complessiva pena inflitta in anno uno e giorni venti di reclusione, confermando la sentenza gravata, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui ALart. 495 cod. pen. di cui al capo a) della rubrica oltre che per la violazione di cui ALart. 4 I. n. 110/1975 di cui al capo c) della rubrica.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale e in particolare degli artt. 495 e 496 cod. pen., adducendo che la condotta descritta al capo a) della rubrica sarebbe stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 495 cod. pen. invece che ai sensi dell'art. 496 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 4, comma 2, I. n. 110/1975 e il vizio di motivazione, in relazione alla giustificazione da parte dell'imputato del porto in luogo pubblico dei coltelli in imputazione.

2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 62 -bis e 133 cod. pen. e degli artt. 27 Cost. e 6 Carta E.D.U. e il vizio di motivazione, in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo, relativo ALimputazione di cui al capo a), si è dedotto che il fatto dell'imputato sarebbe stato erroneamente sussunto nell'art. 495 cod. pen. piuttosto che nell'art. 496 cod. pen. Ad avviso della difesa: - il Giudice di secondo grado ha ravvisato l'ipotesi di cui ALart. 495 cit. perché avrebbe erroneamente ritenuto che le false generalità fornite ai militari operanti da parte dell'imputato fossero comprensive anche della data di nascita oltre che del nome di battesimo;
- tuttavia, l'elemento distintivo tra i reati contemplati dagli artt. 495 e 496 cod. pen. sarebbe da individuarsi nella «interrogazione» del reo da parte del pubblico ufficiale, requisito proprio soltanto dell'ipotesi di cui ALart. 496 cod. pen., che nel caso di specie pacificamente ricorre (come risulta dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria Domenico SISTO);
in altri termini, le false attestazioni rese al pubblico ufficiale spontaneamente integrerebbero il più grave delitto di cui ALart. 495 cit., quelle invece rese in risposta a una domanda specifica configurerebbero il meno grave delitto previsto dALart. 496 cit.;
- tale interpretazione sarebbe implicitamente confermata dALeliminazione dell'attenuante prevista nell'originaria formulazione dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. pen.;
- dunque, il motivo di gravame formulato sul punto sarebbe stato disatteso erroneamente e sulla scorta di richiami giurisprudenziali relativi alla formulazione dell'art. 495 cit. anteriore alla legge 125/2008;
tanto che in casi analoghi al presente, il Giudice di legittimità ha ravvisato il meno grave reato di cui ALart. 496 cit., la cui pena edittale consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La difesa ha, infine, chiesto la rimessione della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, assumendo che ricorra un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme incriminatrici in discorso.

1.1. Il motivo in esame è

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