Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10869

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Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.

In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.

Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione.

La domanda risarcitoria, connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase di merito possessorio, dato che le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10869
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8588/19 Luigi VA LOMBARDO - Presidente U.P. 23/3/2023 RO MOCCI - Consigliere LD CARRATO - Consigliere Possesso – Azione di reintegrazione – Bene Patrizia PAPA - Consigliere condominiale – Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere Realizzazione ha pronunciato la seguente parcheggi sotterranei – Legittimazione SENTENZA amministratore sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8588/2019) proposto da: Cooperativa CASAL DÈ PAZZI 1993 a r.l. (C.F.: 04488781008), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Brochiero Magrone, nel cui studio in Roma, via Ulpiano n. 29, ha eletto domicilio;

- ricorrente -

contro

OM CASAL DÈ PAZZI n. 20 in Roma (C.F.: 96080600586), in persona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Monica Nassisi, nel cui studio in Roma, via Genzano n. 18, ha eletto domicilio;
Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023

- controricorrente -

e IP CA, EZ IO, IA NZ, IO IA US, RA IA SA, AT TI, BO RO, ES IO, TT CO, AT CO, DI ER, CO AB, EL EL, GR MA, RD NN, BO LD, AL DI, IL ES, IP ER, LE LI, IO NN, DE PE NA, DI IO CH, AL SE, EL NA NT, TA RL, LC RE, CI RI, CI DR, NG VA, EL RO, DA PO, D'NT SE, IT FA, BA EG, DD OL e SC SO;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5336/2018, pubblicata il 2 agosto 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RO Vitiello, che ha richiesto il rigetto del ricorso per l'inammissibilità del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo motivo nonché per l'infondatezza del sesto, settimo e nono motivo. 2 di 32 Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 24 settembre 2002, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., l'amministratore giudiziario – nominato con decreto del 4 luglio 2002 – del OM di via Casal dé Pazzi n. 20 in Roma adiva il Tribunale di Roma e, per l'effetto, chiedeva che il OM fosse reintegrato nel pieno ed esclusivo possesso dell'area condominiale interessata dall'esecuzione dei lavori di costruzione di un'autorimessa interrata pluripiano, commissionati dalla Cooperativa Casal dé Pazzi 1993 a r.l., lamentando l'intervenuto spoglio violento ed arbitrario posto in essere dalla Cooperativa ed invocando il conseguente ordine di sgombero del cortile e la restitutio in integrum dei luoghi. Al riguardo, deduceva che la Cooperativa, in violazione del dettato di cui all'art. 1120 c.c., aveva utilizzato aree di proprietà ed esclusivo possesso del OM per la realizzazione di 136 box auto da assegnarsi ai componenti della suddetta Cooperativa, numero inferiore a quello dei comproprietari pro indiviso delle aree suddette, atteso che non tutti i condomini avevano aderito alla Cooperativa, sicché i non aderenti sarebbero stati esclusi dall'utilizzazione delle aree sulle quali risultavano essere titolari del diritto di proprietà e godimento. Si costituiva in giudizio la Cooperativa Casal dé Pazzi 1993 a r.l., la quale contestava la fondatezza della domanda di spoglio avversaria, esponendo che l'assemblea condominiale, con delibera del 7 maggio 1993, aveva autorizzato i lavori in questione e validamente approvato la realizzazione del parcheggio sotterraneo, in integrale ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, sicché era del tutto assente, nella condotta della 3 di 32 Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 Cooperativa, sia l'elemento oggettivo dello spossessamento violento o clandestino, sia l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi affinché fosse integrata la fattispecie di spoglio, atteso che per anni vi era stata una continua ed ininterrotta informazione e collaborazione tra Cooperativa e OM sull'andamento delle attività preliminari e sullo stato di attuazione del progetto. Nel corso del giudizio intervenivano alcuni condomini, sia con interventi ad adiuvandum, sia con interventi ad opponendum. Prima della conclusione della fase sommaria, il OM chiedeva altresì che fosse risarcito il danno conseguente allo spoglio perpetrato. A conclusione della fase interdittale, con ordinanza del 10 maggio 2003, il Tribunale adito accoglieva la spiegata azione possessoria di reintegrazione e, per l'effetto, ordinava alla Cooperativa la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza interdittale era confermata dall'ordinanza collegiale del 12 gennaio 2004, emessa a conclusione del sub- procedimento di reclamo proposto dalla Cooperativa. Nel corso della fase del merito possessorio, erano acquisiti documenti, erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, al termine della fase di merito, con sentenza n. 5473/2007, depositata il 15 marzo 2007, il Tribunale adito confermava l'accoglimento della domanda possessoria di cui all'ordinanza conclusiva della fase interinale e, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, condannava la 4 di 32 Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 Cooperativa al pagamento, in favore del OM, della somma di euro 46.000,00. 2.– Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2008, proponeva appello la Cooperativa Casal dé Pazzi 1993 a r.l., la quale lamentava l'insussistenza dello spoglio dedotto per carenza sia dell'elemento oggettivo dello spossessamento, obbligatoriamente connotato dai necessari requisiti della violenza e/o della clandestinità, sia dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi e, quindi, chiedeva di essere reimmessa nella detenzione dell'area, onde consentirle di procedere all'esecuzione dei lavori, con la condanna del OM al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della lesione subita nella legittima detenzione della predetta area. Si costituiva nel giudizio di impugnazione il OM di via Casal dé Pazzi n. 20, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione spiegata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che vi era la legittimazione dell'amministratore condominiale, il quale aveva agito motu proprio conferendo mandato ad litem, senza ottenere alcuna ratifica assembleare del proprio operato, poiché la domanda proposta consisteva in un'azione di spoglio e, dunque, doveva annoverarsi tra le azioni a carattere conservativo che rientravano tra le attribuzioni dell'amministratore;
b) che, nel merito, agli atti vi era solo una delibera del 7 maggio 1993 – il cui contenuto era 5 di 32 Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 stato, peraltro, ribadito da altra delibera dell'anno 2002 –, in cui si affermava esclusivamente che vi era un'area o uno spazio condominiale tale da consentire la costruzione di parcheggi;
c) che dette delibere nulla aggiungevano e, dunque, non prevedevano un'esplicita autorizzazione della Cooperativa ad acquisire il possesso dell'area medesima e a procedere all'attuazione dei lavori, né le delibere indicate avevano approvato un progetto dei lavori o un preventivo di spesa, o avevano esaminato offerte pervenute da ditte appaltatrici o avevano scelto la ditta alla quale affidare i lavori;
d) che l'occupazione e la trasformazione dello spazio in contestazione da parte della Cooperativa – soggetto di diritto del tutto diverso e distinto dal OM e del quale, per di più, molti condomini non facevano parte – erano illegittime, in quanto l'assemblea condominiale non aveva approvato l'esecuzione dei lavori di costruzione dei box, né un progetto dei lavori e un preventivo di spesa, né la scelta di una specifica ditta alla quale appaltare i lavori, né aveva conferito alla Cooperativa il mandato rivolto a scegliere la ditta alla quale appaltare detti lavori, secondo un progetto deliberato dall'assemblea e una spesa assentita dall'assemblea medesima;
e) che, pertanto, si era perfezionato lo spoglio, come correttamente ritenuto dal Tribunale. 3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, la Cooperativa Casal dé Pazzi 1993 a r.l. Ha resistito con controricorso l'intimato OM Casal dé Pazzi n. 20 in Roma. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 6 di 32 Numero registro generale 8588/2019 Numero sezionale 1185/2023 Numero di raccolta generale 10869/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– In primo luogo, si dà atto che la costituzione di un nuovo difensore della Cooperativa ricorrente, nella persona dell'Avv. Alfonso Galdi – in aggiunta al difensore originariamente nominato –, come da “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, con procura in calce, depositata il 17 marzo 2023, è inammissibile (e conseguentemente è inammissibile la stessa memoria illustrativa da questi esclusivamente sottoscritta e depositata in pari data, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.). Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può

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