Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2019, n. 09991
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Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.
Con riguardo al debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
Sul provvedimento
Testo completo
o t n o e v i m t a a r s r g e e v t n l i a o t o t u ORIGINALE a b g i i r l t b n b o Oggetto2019 o c l e t e n d e 99 9 1 r e r r o o i c r i REPUBBLICA ITALIANA e R t n IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SOMMINISTRAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 12364/2017 Cron. 9991 TERZA SEZIONE CIVILE e.l. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ULIANA ARMANO Presidente Ud. 30/01/2019 Rel. Consigliere PU Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere - Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12364-2017 proposto da: FA AC FE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro 2019 in persona del AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 ' 239 legale rappresentante pro tempore, il direttore generale dott.ssa FLORI DEGRASSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35 C/O ASL, দে presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI giusta procura speciale in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 7470/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI per delega;
udito l'Avvocato CH AS per delega orale;
2 12364/2017 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 3649/2011 il Tribunale di Roma rigettava, per quanto qui interessa, la domanda di FE AF OB di condannare l'Azienda USL Roma 2 (in precedenza ASL RM C) a pagarle gli interessi sulla somma di € 266.707 al tasso del d.lgs. 231/2002. Avendo FE AF OB proposto appello, cui controparte resisteva, la Corte d'appello di Roma lo rigettava con sentenza del 12 dicembre 2016. 2. Ha presentato ricorso FE AF OB sulla base di quattrc motivi;
l'Azienda Usl Roma 2 si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è infondato.
3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo Nazionale tra le Usl e i farmacisti stipulato il 27 giugno 1979 e reso esecutivo con d.p.r. 15 settembre 1979, dell'articolo d.p.r. 21 febbraio 1989 n. 94, di identico contenuto, e dell'articolo & d.p.r. 371/1998. L'articolo 10 del suddetto Accordo Nazionale e l'articolo 9 d.p.r. 94/1989 stabiliscono che l'ente tenuto al pagamento lo deve effettuare entro il 25 di ogni mese per saldare le ricette del mese precedente. Pertanto il venticinquesimo giorno del mese in cui vengono trasmesse le ricette e la relativa distinta contabile (c.d. Distinta Riepilogativa Contabile) verrebbe a scadere l'obbligazione di pagamento. L'articolo 8, quinto comma, d.p.r. 371/1998 prevede tra l'altro che il termire ultimo per pagare "l'importo relativo alle ricette spedite nel mese precedente, sulla base del documento contabile" (che sarebbe appunto la distinta contabile) è comunque l'ultimo giorno di ogni mese;
superato il termine, "non potranno essere riconosciuti interessi superiori quelli legali". Quindi, ad avviso della ricorrente, decorrerebbero interessi al tasso legale dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione della consegna delle distinte, senza necessità di un formale atto di messa in mora. Avrebbe perciò errato il giudice d'appello, seguendo per affermare la necessità di un'apposita richiesta scritta (onde sarebbe insufficiente a mettere in mora il recapito della distinta contabile) una giurisprudenza risalente Cass. 18857/2001 -, - perché Cass. 27014/2016 avrebbe invece riconosciuto l'idoneità della spedizione delle distinte riepilogative per la messa in mora dell'amministrazione debitrice. Pertanto la SL sarebbe costituita in mora dal venticinquesimo giorno del mese in cui le vengono trasmesse dalla farmacia ricette e distinta riepilogativa, non applicandosi l'articolo 1219 c.c., bensì il principio dies interpellat pro homine. Anche altra giurisprudenza di legittimità confermerebbe questa interpretazione;
e comunque vi sarebbe contrasto con l'orientamento seguito dalla corte territoriale, atto a giustificare la rimessione della ą 3 questione alle Sezioni Unite, le quali, peraltro, avrebbero già affermato (nelle sentenze nn. 5384/1988, 1623/1993 e 8478/1993) che nei debiti della pubblica amministrazione la mera scadenza del termine di adempimento, se chiaramente previsto, renderebbe liquido ed esigibile il credito pecuniario ai sensi dell'articolo 1282 c.c., prescindendo dalla costituzione in mora.
3.1.2 Premesso che gli invocati interventi delle Sezioni Unite non sono pertinenti in quanto concernono questioni relative ai dipendenti pubblici (S.U. 6 ottobre 1988 n. 5384 e S.U. 10 febbraio 1993 n. 1620) e a integrazione del trattamento pensionistico (S.U. 30 luglio 1993 n. 8478), il motivo sostiene com.inque l'esistenza di una discrasia giurisprudenziale relativa alla sua tematica, che giustificherebbe pure la remissione alle Sezioni Unite. Discrasia che, in realtà, non esiste. Consolidato infatti è l'orientamento per cui occorre, per il tipo di credito in esame, una vera e specifica costituzione in mora. Assai remote, infatti, sono ormai le pronunce che hanno riconosciuto, conformemente alla prospettazione della ricorrente, una mora ex re dei crediti dei farmacisti nei confronti della pubblica amministrazione (tra i massimati: Cass. sez. 1, 4 dicembre 1989 n. 5342 e Cass. sez. 1, 22 ottobre 1999 n. 11871). Assai significativa è la pronuncia che arrestò, in effetti, tale compresenza di orientamenti (nel senso contrario alla mora ex re si erano infatti già pronunciate Cass. sez. 1, 29 maggio 1993 n. 6042, Cass. sez. 1, 28 marzo 1994 n. 3006 e Cass. sez. 1, 12 maggio 1995 n. 5180), ovvero Cass. sez. 1, 23 febbraio 2010 n. 2071. Dalla sua motivazione emerge che la causa era sorta dalla domanda di un farmacista verso due Usl per gli interessi (e il maggior danno) che assumeva essergli dovuti sul corrispettivo di medicinali erogati agli assistiti del servizio sanitario nazionale, domanda che il giudice di primo grado aveva respinto nei confronti di una delle Usl proprio per mancanza di costituzione in mora. Il farmacista aveva dunque proposto appello, argomentando in modo conforme a quello dell'attuale ricorrente, ovvero, tra l'altro, nel senso che, "essendo scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria (da effettuarsi presso il domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 C.C,) il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione delle distinte riepilogative, doveva ritenersi operante la mora ex re ai sensi dell'art. 1219 C.C.;
che comunque alla presentazione delle distinte riepilogative doveva essere attribuita efficacia di atto di messa in mora". L'appello veniva rigettato (si noti, la sentenza fu pronunciata nel 1997), la corte territoriale affermando che "la trasmissione delle distinte riepilogative mensili non può assumere la rilevanza di atto di costituzione in mora, sia perché in esse non si rinviene alcuna intimazione o richiesta scritta di pagamento, sia perché, venendo in essere il credito del farmacista -secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 27 giugno 1979 recepito nel D.P.R. 15 settembre 1979- solo alla scadenza del venticinquesimo giorno del mese successivo a quello della presentazione delle distinte, non è nemmeno astrattamente prospettabile una costituzione 4 E in mora antecedente alla esigibilità del credito;
che il sopraggiungere della suindicata scadenza non implica mora ex re ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219, comma secondo n. 3 e dell'art. 1182 comma terzo C.C., relativamente alle somme esposte nelle distinte riepilogative, dovendo trovare applicazione le norme -che si conformano ai principi della contabilità pubblica riguardanti i pagamenti presso gli uffici di tesoreria delle pubbliche amministrazioni". E questa posizione è stata integralmente condivisa dal giudice di legittimità, che l'ha definita "puntualmente rispondente alla costante giurisprudenza di legittimità la quale ha reiteratamente affermato che in caso di ritardo da parte di una U.S.L. nel pagamento di compensi dovuti a un farmacista convenzionato, non si verifica la mora ex re di cui agli art. 1219 secondo comma n. 3 e 1182 terzo comma C.C., perché trovano applicazione i principi della contabilità pubblica sull'effettuazione dei pagamenti presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni, specificamente confermati dalla Legge 30 marzo 1981 n. 119 e dall'art. 5 primo comma del D.L. 25 novembre 1989 n. 182, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8, nonché dalle legislazioni regionali ... pertanto, stante la natura portable del crecito, gli interessi sono dovuti solo dal giorno della costituzione in mora eseguita ai sensi dell'art. 1219 primo comma C.C., senza che al riguardo incida l'eventuale agevolazione della riscossione attraverso l'accreditamento della somma sul conto corrente bancario postale del creditore;
ne' ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio mensile delle distinte contabili riepilogative delle ricette spedite, che è funzionale all'esecuzione da parte del creditore di un onere posto a suo carico ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa e al quale è oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora (v.: Cass. 5 agosto 1997 n. 7207;
Cass. 4 aprile 1997 n. 2933;
Cass. 28 marzo 1997 n. 2804;
Cass. 20 febbraio 1997 n. 1576;
Cass. 18 giugno 1996 n. 5596;
Cass. 12 maggio 1995 n. 5177;
Cass. 12 maggio 1995 n. 5183;
Cass. 28 marzo 1994 n. 3006;
Cass. 29 maggio 1993 n. 6042). Di tale orientamento giurisprudenziale mostra di essere consapevole ricorrente il quale, peraltro, non adduce alcun argomento giuridicamente apprezzabile...". Questa linea che esclude la mora ex re ha poi percorso il suo seguito senza oscillazioni. Sempre tra gli arresti massimati, particolarmente significativa è Cass. sez. 3, 6 agosto 2010 n. 18377, la quale afferma che "le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, e ... la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora", e altresì espressamente chiarisce che "gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalle