Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2022, n. 758
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Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c..
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine perché questi vi provveda, dovendo in tal caso il cancelliere provvedere all'iscrizione a ruolo della causa.
Sul provvedimento
Testo completo
58- 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oppos. a cartella - art. 7 d.lg 150 del 2011 - citazione - PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - ricorso - mutamento del rito (art. 4) giudice di pace - - procedimento - iscrizione a ruolo - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 26/10/2021 - - Consigliere - MASSIMO FERRO U.P.cam. R.G.N. 6969/2018 - Consigliere - ALBERTO GIUSTI hon 458 CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Rep. ROSSANA MANCINO - Consigliere - I.M. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - ANTONIO SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6969-2018 proposto da: GAMMA INDIRIZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE SARRACINO;
- ricorrente -
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contro
COMUNE DI PORTO VIRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELA MARANGON;
- controricorrente -
nonché
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (quale subentrante di IT Servizi di Riscossione);
- intimata - avverso la sentenza n. 1032/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 24/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude perché la Corte affermi il principio di diritto per cui la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta con il rito non previsto dalla legge, di cui all'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non dipende dal tempestivo mutamento del rito, e accolga il motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
In data 23 giugno 2014 la GA ZI srl riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 0932013000318444-1000, trasmessa da IT EN S.p.A., recante un credito del Comune di Porto Viro (RO) per sanzioni amministrative conseguenti ad una violazione 23. del codice della strada. Con atto di citazione notificato il 15-18 luglio 2014, la GA ZI conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ravenna sia l'agente della riscossione, sia l'ente impositore, qualificando la Ric. 2018 n. 06969 sez. SU ud. 26-10-2021 -2- propria iniziativa processuale come opposizione ex art. 615 c.p.c.;
nel merito deduceva, tra l'altro, che il verbale di accertamento dell'infrazione non le era mai stato notificato. La società attrice provvedeva, ai fini della iscrizione della causa a ruolo, a depositare l'atto introduttivo del processo di primo grado nella cancelleria del giudice adito in data 10 dicembre 2014, cinque giorni prima dell'udienza di comparizione ivi indicata. Prima di tale deposito, il Comune di Porto Viro faceva pervenire alla cancelleria del giudice di primo grado, in data 11 agosto 2014, una comparsa di risposta con cui produceva l'atto di citazione notificato, la copia del verbale di accertamento e la relata della notificazione eseguita il 28 ottobre 2011. Il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza del 1 dicembre 2015, accoglieva la domanda della GA ZI e annullava la cartella di pagamento. Rilevava che il Comune di Porto Viro era rimasto contumace, non essendosi costituito in giudizio, e che la documentazione da esso prodotta non era utilizzabile come prova dell'avvenuta regolare notifica del verbale presupposto;
IT EN, pur costituita, non aveva provato la regolare notifica degli atti del Comune di Porto Viro. La decisione veniva impugnata dal Comune di Porto Viro, il quale sosteneva di essersi regolarmente costituito in primo grado mediante la succitata comparsa dell'11 agosto 2014, dimostrando altresì l'avvenuta notificazione del verbale di accertamento. Nel giudizio di appello, l'appellata GA ZI deduceva la irregolarità della costituzione del Comune nel processo di primo 9. grado, poiché la trasmissione della comparsa al Giudice di Pace (1'11 agosto 2014) era avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo della controversia da parte dell'attrice (il 10 dicembre 2014), sicché correttamente il convenuto (che non aveva autonomamente iscritto a Ric. 2018 n. 06969 sez. SU - ud. 26-10-2021 -3- ruolo la causa) era stato considerato contumace. IT EN, agente della riscossione, rimaneva contumace. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 24 ottobre 2017, accoglieva l'appello e, in totale riforma delle statuizioni di primo grado, respingeva l'originaria opposizione della società attrice. Ad avviso del Tribunale, erroneamente il Giudice di Pace aveva considerato il Comune di Porto Viro come contumace e omesso di valutare le eccezioni da esso formulate e la documentazione prodotta, essendosi il Comune costituito regolarmente mediante l'invio della comparsa e dei documenti alla cancelleria del Giudice di Pace a mezzo posta;
non poteva attribuirsi rilievo alla mancata iscrizione a ruolo della causa da parte del Comune, atteso che la società attrice vi aveva successivamente provveduto in data 10 dicembre 2014 e che il Comune, con l'invio della comparsa di risposta, si era reso giuridicamente presente nel processo costituendosi;
con riguardo al merito dell'opposizione, il verbale presupposto risultava regolarmente notificato e insussistente la denunciata nullità della cartella impugnata. Avverso questa sentenza la GA ZI ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Comune di Porto Viro. Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, a seguito di ordinanza interlocutoria della Terza Sezione n. 12233 del 10 maggio 2021. Il Procuratore generale ha presentato motivate conclusioni scritte sia nella prima fase del giudizio di cassazione sia dinanzi alle Sezioni Unite. Il Comune di Porto Viro ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE r 1.- Con un unico motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'unico punto decisivo della controversia inerente alla contumacia del Comune di Porto Viro Ric. 2018 n. 06969 sez. SU - ud. 26-10-2021 -4- nel giudizio di primo grado per irrituale costituzione avvenuta prima ancora dell'instaurarsi del contraddittorio». La sentenza del Tribunale di Ravenna è censurata per avere ritenuto validamente costituito in primo grado anziché contumace il Comune di Porto Viro, con la - conseguenza che la produzione documentale da esso effettuata nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile. L'Amministrazione comunale aveva omesso di presentare la nota d'iscrizione a ruolo e di pagare il contributo unificato;
il processo innanzi al Giudice di Pace non era ancora incardinato sul ruolo generale dell'ufficio quando il Comune convenuto aveva inviato la propria comparsa di costituzione. 2.- La Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 12233 del 2021, ha rimesso alle Sezioni Unite l'esame di altra questione, di massima di particolare importanza, riguardante le conseguenze dell'erronea scelta del rito ordinario compiuta per l'opposizione a cartella di pagamento che, ad avviso dell'attrice, costituiva il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione irrogata. La GA ZI ha introdotto il giudizio in primo grado mediante la notifica di un atto di citazione, il 15 luglio 2014, nel termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 dalla notifica della cartella (in data 23 giugno 2014) anziché mediante proposizione di un ricorso e ha - - depositato l'atto notificato nella cancelleria del Giudice di Pace oltre la scadenza del predetto termine.
2.1. La questione, rilevata d'ufficio dal collegio rimettente e preliminare rispetto a quelle poste dal ricorrente, concerne la necessità o meno ai fini della salvezza degli effetti, sostanziali e - processuali, prodotti dalla domanda avanzata con rito diverso da quello prescritto - di un provvedimento di mutamento del rito (ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011) da parte dal giudice di prima istanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Ric. 2018 n. 06969 sez. SU - ud. 26-10-2021 -5- Ed infatti, qualora non sia possibile far salvi gli effetti processuali della citazione notificata il 15 luglio 2014, a causa della mancata emissione dell'ordinanza ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, il deposito in data 10 dicembre 2014 della citazione notificata (equipollente del deposito del ricorso prescritto dalla norma sul rito) sarebbe da considerare tardivo rispetto al termine decadenziale suindicato e, conseguentemente, dovrebbe rilevarsi ex officio, con pronuncia ex art. 382 c.p.c., che la causa non poteva essere proposta il processo proseguito (ad avviso dell'ordinanza interlocutoria, «l'inosservanza del rito prescritto dal legislatore parrebbe doversi considerare esiziale»). Di contro, l'adesione all'opposta soluzione ermeneutica comporterebbe l'irrilevanza della data del deposito della citazione poiché questa, pur non costituendo l'atto d'impulso previsto dal legislatore nella controversia, è stata tempestivamente notificata dall'attrice entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento impugnata, non rilevando che (la citazione) sia stata depositata oltre tale termine ai fini della iscrizione della causa a ruolo.
3. Il Collegio ritiene preferibile questa seconda soluzione. 3.1.- Si osserva preliminarmente che l'ordinanza interlocutoria non pone in discussione il principio della convalidazione degli effetti dell'atto introduttivo erroneo, nella specie citazione (ex art. 615 c.p.c.) anziché ricorso (ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), nel caso in cui la citazione notificata sia anche depositata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai fini della opposizione (cd. recuperatoria) alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione