Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2020, n. 03122
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16081-2018 R.G. proposto da: MA FE, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Anna Paola TODINI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Benaco, n. 15, presso lo studio legale del predetto difensore;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6597/11/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art.
1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue: In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento in autotutela con cui l'Agenzia delle entrate, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata dalla ricorrente FE MA, riduceva la pretesa fiscale incardinata in un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della predetta contribuente per l'anno d'imposta 2007, con la sentenza in epigrafe indicata la CT del Lazio rigettava l'appello principale proposto dalla MA ed accoglieva, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente, in quanto proposto avverso il provvedimento di autotutela;
eccezione riproposta dall'Agenzia delle entrate con le controdeduzioni d'appello che la CT qualificava come ricorso incidentale. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. Con il primo motivo di ricorso