Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2019, n. 28811

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Massime6

L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della "mora debendi", costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della "mala gestio", determinata dall'inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.

In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione.

L'ambiguità del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità tutte le volte che essa possa essere agevolmente superata mediante un'interpretazione complessiva dell'atto, in conformità al principio sovranazionale secondo cui nell'interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia in rito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che nell'epigrafe indicava come ricorrente una azienda socio-sanitaria territoriale e nel testo, in modo ambiguo, precisava che ricorrente era il direttore della stessa ASST nella sua qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della disciolta azienda sanitaria locale).

In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2019, n. 28811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28811
Data del deposito : 8 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o t o n v e i t m a a r s g r e e t v n i l a o t o u t b a ORIGINALE i g r i t l n b o b c o l e e 2881 1-2019 t d n e e r r r o o i r c i e t R l Oggetto u REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RESPONSABILITA' SANITARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 27787/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 2884 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. @.!. - Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Ud. 02/07/2019 Consigliere - Dott. DANILO SESTINI PU Dott. STEFANO OLIVIERI Consigliere ConsigliereDott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Dott. MARCO ROSSETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27787-2016 proposto da: a m AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE LARIANA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. MARCO ONOFRI Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32. presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la 2019 rappresenta e difende unitamente agli avvocati 1500 BASSANO BARONI, LUCA DOMENICO DE CENSI;
ricorrente contro 1 elettivamente domiciliato in ROMA, MARELLI ERMINIO, TONIOLO 6, presso lo studio LARGO GIUSEPPE dell'avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN MURVANA;
in ROMA, MARELLI ERMINIO, elettivamente domiciliato GIUSEPPE TONIOLO 6, presso 10 studio LARGO dell'avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN MURVANA;
AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE LARIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente سم agli avvocati LUCA DOMENICO DE CENSI, BASSANO BARONI;
TO PIETRO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, DELLA CORTE DI rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO MANTOVANI;
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. in persona del procuratore Dott. ALESSANDRO BETTMANN, quale avente causa di DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

LE AN, LE TO, RS ANGELO, 2 GENERALI ITALIA SPA 00885351007, ASSICURAZIONI GENERALI SPA MILANO ASSICURAZIONI SPA ZURICH ' INSURANCE COMPANY SA INA ASSITALIA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA INA ASSITALIA TORO ASSICURAZIONI ;

- intimati -

Nonché da: LE TO, LE AN, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO SALA;
- ricorrenti incidentali - contro سم SOCIOSANITARIA TERRITORIALE LARIANA, MARELLI AZIENDA ERMINIO, TO PIETRO, RS ANGELO, GENERALI ITALIA SPA 00885351007, ZURICH INSURANCE COMPANY SA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, DUOMO UNI ONE SPA, MILANO ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati ww Nonché da: GENERALI ITALIA SPA 00885351007 in persona dei Procuratori speciali Dott. PIERAN COLAIANNI e Dott. MARCO PORZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio rappresentata e difesa dell'avvocato MARCO VINCENTI, 3 dall'avvocato ANDREA ORLANDONI;
ricorrente incidentale

contro

TORO ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE COMPANY SA, MILANO ASSICURAZIONI SPA DUOMO UNIONE ' TO PIETRO, LE AN, ASSICURAZIONI LE TO, AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE LARIANA RS ANGELO, MARELLI ERMINIO;

- intimati -

Nonché da: GENERALI ITALIA SPA 00885351007 in persona dei Procuratori speciali Dott. PIERAN COLAIANNI e Dott. MARCO PORZIO, elettivamente domiciliata in سم ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA ORLANDONI;
- ricorrenti incidentali -

contro

TORO ASSICURAZIONI ZURICH INSURANCE COMPANY SA RS ANGELO, MILANO ASSICURAZIONI SPA DUOMO TO PIETRO, AZIENDA UNIONE ASSICURAZIONI SOCIOSANITARIA TERRITORIALE LARIANA LE AN, LE TO, MARELLI ERMINIO;
- intimati avversO la sentenza n. 1639/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2016;
4 udita la relazione della causa svolta nella pubblica MARCO udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale سهم tranne il 5° che è accolto. Rigetto ricorso dei ricorsi incidentali di ER;
udito l'Avvocato LUCA DOMENICO DE CENSI;
udito l'Avvocato AN MURVANA;
udito l'Avvocato ANGELO SALA;
udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito l'Avvocato ROBERTO OTTI per delega;
5 R.G.N. 27787/16 Udienza del 2 luglio 2019 FATTI DI CAUSA 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata a quelli che sono ancora rilevanti in questa sede.

2. Il 2.10.1991 DA LE diede alla luce due gemelli, OR e AR AR, nell'ospedale "Felice Villa" di Mariano Comense, all'epoca dei fatti presidio della USSL 13 di Cantù. A novembre dell'anno successivo, in una diversa struttura ospedaliera, venne certificato che i due neonati erano affetti da "tetraparesi spastica conseguente a grave sofferenza neonatale".

3. Quindici anni dopo i fatti (nel 2006) i coniugi MI AR e DA LE (i quali dichiararono di agire sia per sé, sia in rappresentanza dei due figli minori OR e AR AR), unitamente ad EM AR, convennero dinanzi al Tribunale di سم Como la ULSS 13 di Cantù ed i dottori Sergio SI, EP NI ed GE BO (rispettivamente pediatra, ginecologo e primario di ostetricia nell'ospedale "Felice Villa"), assumendo che la tetraparesi patita dai propri figli fosse ascrivibile a responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Mariano Comense. Dedussero che i sanitari non avrebbero dovuto consentire che il parto, il quale si presentava rischioso, avvenisse in una struttura priva del reparto di rianimazione neonatale;
e che comunque i sanitari di Mariano Comense avevano prestato una insufficiente e tardiva assistenza ai neonati al momento della nascita.

4. Tutti i convenuti, ad eccezione di Sergio SI, chiamarono in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile al fine di essere manlevati in caso di soccombenza. Pagina 3 R.G.N. 27787/16 Udienza del 2 luglio 2019 In particolare, la USSL 13 chiamò in causa le società Milano, UO, Zurigo ed INA;
GE BO chiamò in causa la società ER;
EP NI chiamò in causa sia la società ER, sia un quarto co, PI ST, assumendo che anche questi dovesse ritenersi corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso. PI ST, a sua volta, si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la OY TA (che in seguito muterà ragione sociale in Toro Assicurazioni).

5. Al giudizio introdotto dai coniugi AR-LE ne vennero riuniti altri due: uno proposto dalla USSL 13 nei confronti dei propri assicuratori (come detto, le società Milano, UO, Zurigo ed INA);
l'altro introdotto da GE BO nei confronti del proprio assicuratore (la società ER).

6. Il Tribunale di Como con sentenza non definitiva 15.10.2009 n. 1430: -) ritenne prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dai coniugi AR-LE in proprio;
-) rigettò l'eccezione di prescrizione con riferimento al credito azionato dai germani OR e AR AR. Quindi, con sentenza definitiva 17.12.2012 n. 1587, il Tribunale di Como: -) accolse la domanda nei confronti della USSL, di EP NI e di GE BO;
-) accolse le domande di garanzia formulate dai tre soccombenti nei confronti dei rispettivi assicuratori.

7. Il Tribunale ritenne che: Pagina 4 R.G.N. 27787/16 Udienza del 2 luglio 2019 -) la tetraparesi sofferta dai germani AR fu causata da una condotta colposa dei sanitari. Ravvisò quest'ultima tanto in un deficit di assistenza nei primi 75 minuti di vita dei due neonati, quanto nel non avere efficacemente contrastato una ipocapnia manifestatasi nei primi giorni di vita (che il Tribunale, però, ritenne dovuta all'operato di sanitari diversi da quelli dell'ospedale di Mariano Comense);
-) la condotta dei sanitari dell'ospedale di Mariano Comense fu colposa, e la colpa consistette principalmente nell'avere accettato di ricoverare in una struttura inadeguata una gestante che lasciava presumere il rischio di un parto distocico.

8. La sentenza venne appellata, in via principale od incidentale, da tutte le parti tranne Sergio SI e PI ST (risultati totalmente vittoriosi all'esito del primo grado). I vari appelli, complessivamente considerati, sottoposero alla Corte м d'appello quattro temi: -) se il diritto di OR e AR AR fosse prescritto;
-) se vi fosse nesso di causa tra l'operato dei sanitari e la tetraplegia;
-) se vi fosse stata colpa dei sanitari;
-) limitatamente al rapporto di garanzia tra la società ER ed i suoi due assicurati (GE BO e EP NI), quale fosse la misura dell'obbligo indennitario dell'assicuratore.

9. La Corte d'appello di Milano con sentenza 27.4.2016 n. 1639 accolse parzialmente i soli gravami proposti da MI AR, nella veste di rappresentante di OR e AR AR, e dalla società ER s.p.a., nella veste di assicuratore sia di GE BO, sia di EP NI. Per quanto attiene l'accertamento della colpa dei sanitari, la Corte d'appello ritenne che: Pagina 5 R.G.N. 27787/16 Udienza del 2 luglio 2019 -) medici ed ospedale dovessero rispondere a titolo contrattuale nei confronti dei neonati;
di conseguenza il diritto di credito di questi ultimi era soggetto a prescrizione decennale;
-) tale termine iniziò a decorre dal 28 novembre 2002, ovvero da quando i genitori vennero ufficialmente informati che i loro figli erano affetti da tetraparesi "conseguente a sofferenza neonatale";
ciò sul presupposto che, prima di tale diagnosi, i genitori non potessero sapere, alla stregua dell'ordinaria diligenza da essi esigibile, se la tetraparesi fosse dovuta ad errore dei sanitari o ad altre cause;
-) EP NI e GE BO tennero una condotta colposa, consistita nel trattenere la gestante nell'ospedale di Mariano Comense, nonostante questo non fosse attrezzato per gestire eventuali complicanze richiedenti rianimazione neonatale;
-) l'ospedale era responsabile (anche) per l'insufficiente سم monitoraggio del battito cardiaco fetale, che aveva "ristretto le opzioni

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