Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2019, n. 01198
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 13488-2014 proposto da: TT UI n.q. di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA COL DI SASSO DI TT UI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLO
25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANTE DURANTI, 202.8 LUCIANO BROZZETTI, giusta delega in atti;
3645
- ricorrente -
contro
NI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PICCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 99/2013 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 02/07/2013 R.G.N. 99/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'estinzione del ricorso. R.G. n. 13488/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 20.3.2014, emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da HE UI, quale titolare dell'Azienda Agricola Col di Sasso, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto.
2. Il Tribunale, con sentenza del 2.7.2013, aveva condannato la HE a corrispondere a NN CA la somma di euro 24.853,44, oltre accessori, quale compenso residuo per l'attività di consulenza e collaborazione svolta da quest'ultimo in esecuzione del contratto concluso il 4.5.06;
aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.10.08 e condannato la HE al pagamento della somma di euro 26.250,00, oltre accessori, a titolo di retribuzioni maturate fino al marzo 2009;
aveva dichiarato che alla data del 31.12.10 il rapporto di lavoro subordinato era ancora in essere e condannato parte datoriale al risarcimento del danno, liquidato in euro 75.250,00 oltre accessori, per mancata prestazione lavorativa dal marzo 2009 al 31.12.10 nonché al versamento dei contributi previdenziali e alla rifusione delle spese di lite.
3. Il giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia della parte convenuta, sig.ra HE, non costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ha ritenuto la domanda attorea fondata valutando i documenti prodotti dal lavoratore e le prove testimoniali raccolte;
ha considerato come ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale rilevando come la HE, nonostante la rituale notifica del verbale di ammissione dei capitoli di prova, non si fosse presentata.
4. Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, in relazione all'ordinanza del 20.3.14 della Corte d'appello di Firenze, la HE ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, 436 bis, 348 ter c.p.c., affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore. RL P nt s e R.G. n. 13488/2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la HE ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la