Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 02517
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI WA nato a [...] il [...] AN DI UE nato a [...] il [...] ANDI SA nato a [...] il [...] ANDI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza (richiesta dalle parti ricorrenti ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137): il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha concluso per IS LA e LT CO per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari e il rigetto nel resto dei ricorsi e, per AM LA e SA LA per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'Avv. Raffaella Ugolini (per le parti civili Ernesto IO, Francesco RI SA, Giuseppe IO, i MA NI, LI IO, Alberto VA, Edoardo VA, ._. a AN TA e GO NI), anche quale sostituto dell'Avv. AL Liberatori (per la parte civile Laura RI), l'Avv. MariKa Ballardini (per la parte civile Michele NO), l'Avv. Ilaria Vitagliano, in sostituzione dell'Avv. Renato Borzone (per la parte civile EU s.p.a.), che hanno depositato conclusioni e note spese;
per i ricorrenti, gli Avv.ti Miriam Caroleo Grimaldi, in sostituzione dell'Avv. Francesco Caroleo Grimaldi (per LT CO), l'Avv. Alessandra Cacioli (per SA LA), l'Avv. Stefano Lepri (per IS LA), gli Avv.ti Filippo Calcioli e Amedeo Di Segni (per AM LA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 20/04/2015, il Tribunale di Arezzo, per quanto è qui di interesse, dichiarava: - AM LA e IS LA, quali amministratori di EU s.r.l. (in insolvenza dichiarata il 26/05/2010) responsabili dei seguenti reati - - bancarotta fraudolenta da falsi in bilancio, per aver appostato nei bilanci relativi al 2006 fatti materiali non corrispondenti al vero, attraverso l'esposizione di costi fittizi per circa euro 2.398.647 e sterline 1.636.686 relativi a fatture per operazioni inesistenti e all'omessa indicazione del valore della cessione di un ramo di azienda a VO s.r.I., che non pagava alcun corrispettivo, così inducendo in errore i destinatari delle comunicazioni sociali, cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità consistito in un significativo decremento degli attivi e concorrendo a cagionare il dissesto (capo 1 dei decreti di rinvio a giudizio del 29/03/2011 e del 04/06/2012);
- - bancarotta per dissipazione (così riqualificato dal Tribunale) di circa 3,5 milioni di euro, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, derivante da finanziamenti in favore della società polacca OB, partecipata di EU al 99,9%, di cui era nota l'incapacità di restituzione (capo lbis del decreto di rinvio a giudizio del 04/06/2012);
- - bancarotta per distrazione della somma di euro 999.286, relativa al corrispettivo per la cessione di un aeromobile versato, su richiesta di EU, alla società di diritto liberiano TC IA, avente sede in Monrovia (capo 2bis del decreto di rinvio a giudizio del 04/06/2012);
- - bancarotta per distrazione di circa 14 milioni di euro derivanti dal mancato versamento da parte di NZ TAna s.p.a. del residuo del prezzo di acquisto delle quote di MO s.r.l. (capo 3bis del decreto di rinvio a giudizio del 04/06/2012);- - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti contraffatti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo llbis del decreto di rinvio a giudizio del 04/06/2012). - AM LA e IS LA, quali amministratori di EU s.r.I., e SA LA quale concorrente, responsabili dei seguenti reati: - - bancarotta fraudolenta per distrazione di quasi 28 milioni di euro e di circa 3,3 milioni di sterline, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, derivanti dal pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie società tutte di fatto controllate e/o amministrate dagli imputati (capo 2a dei decreti di rinvio a giudizio del 29/03/2011 e del 04/06/2012) - - associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti di bancarotta fraudolenta (capo 3 dei decreti di rinvio a giudizio del 29/03/2011 e del 04/06/2012);
- AM LA, IS LA e LT CO responsabili del reato di bancarotta per distrazione di circa 16 milioni di euro corrispondente al corrispettivo della cessione di One TA s.p.a. di cui omettevano di chiedere e pretendere il pagamento (capo 4bis del decreto di rinvio a giudizio del 04/06/2012). Gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
1.1. Investita dalle impugnazioni degli imputati e di alcune parti civili, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 04/10/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AM LA, IS LA e SA LA in ordine ai reati di cui ai capi 3) e llbis), per essere gli stessi estinti per prescrizione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione AM LA, attraverso il difensore Avv. Filippo Calcioli, articolando diciannove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo denuncia violazione degli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. in relazione alla nullità della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta dal Presidente Bilancetti quando aveva cessato di appartenere alla magistratura.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 34, 37, 178 e 179 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello ritenuto l'incompatibilità del dott. Mauro Bilancetti a presiedere il Tribunale di primo grado, affermando erroneamente che la censura doveva essere articolata attraverso gli istituti dell'astensione, della ricusazione e della rimessione.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 34, 36, 37, 38, 41, 127 e 611 cod. proc. pen. La Corte di appello ha affermato che l'istanza di ricusazione era stata dichiarata inammissibile, ma tale provvedimento non è mai stato notificato alla difesa, che avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al rigetto del motivo relativo alla mancata decisione sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia partecipato ad un collegio di riesame di tipo reale, valutando elementi del processo, esprimendo giudizi sulla responsabilità di un coimputato e titolo necessario, manifestando la propria opinione nell'ambito di quella attività.
2.5. Il quinto motivo denuncia mancata assunzione di prove decisive e violazione degli artt. 495, comma 2, e 220 cod. proc. pen. in relazione alle nove richieste ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (per comprendere i meccanismi dei flussi di traffico e dei percorsi di fatturazione, i rapporti e i limiti del traffico telefonico da e verso direttive estere, per valutare la congruità delle provvigioni erogate, il valore economico dei softwares le cui fatturazioni sono oggetto di imputazione, le effettive dinamiche dello scambio di fatture e pagamenti in occasione del cosiddetto carosello e il valore effettivo della cessione dei servizi Vas e VO), per l'acquisizione dei cartellini di traffico detenuti da Telecom TA, degli specimen delle firme del ricorrente nelle banche svizzere e delle risultanze economiche in originale da cui risulta che TC IA erogava importanti somme a EU a fronte di regolare fatturazione. Le richieste sono state in parte ignorate, in parte erroneamente respinte.
2.6. Il sesto motivo denuncia, con riferimento al capo 3, vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle mai! di AI LA al fratello AM LA, ove si giungeva a minacciare il ricorrente di non interferire oppure di dare le dimissioni.
2.7. Il settimo motivo denuncia, con riferimento al capo 3, inosservanza del reato di cui all'art. 522 cod. proc. pen., poiché l'imputazione del reato associativo di cui al capo indicato non indicava le società utilizzate dall'imputato RE per il relativo "carosello".
2.8. L'ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 178, 405, 516 e 521 cod. proc. pen., non indicando i capi di imputazione le date e il luogo di commissione delle condotte materiali.
2.9. Il nono motivo denuncia mancanza di motivazione e di esame nel rigetto del motivo di appello che contestava errori materiali della sentenza di primo grado.
2.10. Il decimo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, che fa riferimento alla "scarsità" di strutture e personale di cui disponeva EU, laddove il motivo di appello parlava di "assenza" di essi.
2.11. L'undicesimo motivo denuncia vizi di motivazione, avendo la Corte di appello parlato di "assenza" di documentazione in relazione a TO s.r.I., riconoscendo peraltro l'esistenza di un contratto e di fatture;
l'appellante aveva inoltre eccepito che EU non aveva mai avuto quote di tale società e che NZ TA ne acquisì in epoca successiva ai fatti, ma la sentenza impugnata non ha esaminato la censura.
2.12. Il dodicesimo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla deduzione dell'appellante secondo cui l'operazione VO aveva presentato un vantaggio economico per EU, ma la Corte di appello prima nega che EU ebbe vantaggi, poi ammette che ricevette corrispettivi per 19 milioni di euro.
2.13. Il tredicesimo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione circa la carenza di documenti in merito a finanziamenti a OB, por poi citare fonti attendibili, documenti e prospetti.
2.14. Il quattordicesimo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al capo 2bis). L'affermazione che TC IA fosse amministrata da AM LA è priva di alcun fondamento, laddove illogicamente la sentenza impugnata considera distrattive tutte le somme investite da EU in quella