Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/12/2021, n. 41230

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In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11.

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/12/2021, n. 41230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41230
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

41230-21 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONË CIVILE Oggetto - D'ingiunzioneProcedimenti sommari Decreto Opposizione Composta da Competenza Declaratoria di incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo Contenuto Declaratoria implicita di invalidità del decreto Translatio iudicii Avvocatura dello stato Notificazione - Atto di citazione in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo - Notifica presso l'Avvocatura del distretto del giudice che ha emesso la sentenza - Nullità Esclusione Raffaele Frasca Presidente - Oggetto R.G.N. 22460/2019 - Consigliere - Antonietta Scrima - Consigliere Rel. Emilio Iannello Cron. 230- Consigliere - Irene Ambrosi Anna Moscarini Consigliere - -CC 05/10/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22460/2019 R.G. proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Struttura Progetto C.A.S.E., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente –

contro

DI NG S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio гога Formaro, con domicilio eletto in Roma, Via Pomezia, n. 11, presso lo 2330 studio dell'Avv. Raffaele Grassia;
- controricorrente e ricorrente incidentale · e

contro

Iterga Costruzioni Generali S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con la Sled S.p.a. e la Vitale Costruzioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Salvatore Salvi, Nica Rae e Domenico Di Falco, con domicilio eletto in Roma, Domenico Di Falco;
Largo Antonio Sarti, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Grassią - controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3105/2019, pubblicata il 10 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello;

FATTI DI CAUSA

1. A seguito del terremoto che aveva colpito la Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile indisse gare di appalto per i lavori di ricostruzione. Una di tali gare venne aggiudicata al raggruppamento di imprese formato da Iter Gestione Appalti S.p.a., Sled S.p.a. e Vitale Costruzioni S.p.a., di cui Iter risultava capogruppo mandataria. Il contratto venne stipulato il 6 agosto 2009 per un importo di oltre 50 milioni di euro. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 del contratto l'A.T.I. cedette ad DI NG S.p.a. il credito che sarebbe risultato dal collaudo. La cessione venne notificata il 6/8/2009 ed accettata dalla Protezione civile il successivo 7/8/2009. Le opere furono ultimate e collaudate il 14/11/2011. Il certificato di collaudo prevedeva a favore dell'ATI la somma di € 4.971.450,82, che era dunque l'ammontare anche del credito ceduto. La Presidenza del Consiglio corrispose di tale somma solo € 1.966.417,98 ad DI NG S.p.a., trattenendo la differenza di € 3.073.727,66. DI NG S.p.a. chiese e ottenne, dal Tribunale di Milano, decreto ingiuntivo per tale restante importo. 2 La Presidenza del Consiglio propose opposizione eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale e, nel merito, - come appreso da contestando di non dovere la somma in quanto gli amministratorinotizie di stampa solo in data 3 marzo 2011 - della FW S.p.a. [società che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aveva prestato l'avvalimento in favore dell'ATI, al fine di sopperire alle carenze relative ai requisiti economici e finanziari richiesti in sede di partecipazione alla gara] erano indagati, tra l'altro, per truffa ai danni dello Stato. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo opposto dichiarando competente a decidere sulla controversia il Tribunale di Roma.

2. DI NG s.p.a. riassunse la causa dinanzi al Tribunale di Roma, riproponendo nelle forme ordinarie la domanda già introdotta con il rito monitorio dinanzi al giudice incompetente. Nel giudizio riassunto spiegò intervento volontario Iter Gestioni e Appalti S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la Sled S.p.a. e con la Vitale Costruzioni S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla DI NG S.p.a.. Il tribunale capitolino pronunciò quindi sentenza, pubblicata in data 16 febbraio 2015, così statuendo in dispositivo: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di lite in favore di DI, che si liquidano in € 4.500 oltre IVA e CPA, e con compensazione nei confronti dell'intervenuta Iter Gestione Appalti». Su istanza congiunta di DI NG S.p.a. e Iter Gestione Appalti S.p.a. lo stesso tribunale, con ordinanza in data 18 maggio 2015, dispose la correzione da errore materiale del suddetto dispositivo, sostituito nei seguenti termini: «accoglie la domanda e 3 condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di 3.073.727,66 di euro, oltre IVA, interessi come richiesti, nonché spese della procedura che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre IVA e CPA a favore di DI, e con compensazione a favore di Iter Appalti».

3. Con sentenza n. 3105/2019 del 10 maggio 2019 la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione articolando otto motivi, cui resistono con controricorsi entrambe le società intimate, proponendo a loro volta ricorsi incidentali condizionati, affidati rispettivamente a due e tre motivi. L'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del proprio ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 156, 157, 159, 162, 164, 166, 167, 171, 291, 303, 50, 643 e 645 cod. proc. civ. e dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d'appello rigettato ilil primo motivo di gravame con il quale detta amministrazione aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado e dell'intero giudizio per avere omesso il primo giudice di rilevare la nullità (non sanata) della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, in quanto irritualmente effettuata da DI presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, e di ordinare 4 conseguentemente la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ.. 1.1. Sul punto la corte d'appello ha così motivato (pagg. 11-12 della sentenza): non può essere dichiarata la nullità della notifica ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 1611 del 1933 invocato da parte appellante, poiché la notifica, malgrado l'irritualità, ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. «Infatti, come risulta dai verbali del primo grado, l'Avvocatura dello Stato è comparsa davanti al Tribunale di Roma dopo la riassunzione, all'udienza del 22/5/2014, nella persona dell'Avvocato dello Stato Maria Chiara Ghia che ha esercitato anche la sua difesa opponendosi a un'istanza di riunione con altro procedimento e ad proposte dalla difesa di un'istanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. DI. Inoltre, all'udienza del 3/7/2014 è comparso l'Avvocato dello Stato Michele Pizzi per la Presidenza che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già in atti. Pertanto, si deve ritenere che, nonostante la nullità della notifica, l'Avvocatura dello Stato abbia avuto conoscenza dell'atto di riassunzione ed abbia esercitato ritualmente le proprie facoltà processuali senza necessità di depositare una nuova comparsa di costituzione. «È stato in proposito statuito nell'analoga ipotesi del processo interrotto che "i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera dell'altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato una nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far 5 riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa" (cfr. Cass. civ. n. 14100 del 2003). «Tale principio può essere senz'altro esteso alla riassunzione a seguito di declaratoria d'incompetenza territoriale per cui è stato chiarito che la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente comporta che "il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti ai giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario" (cfr. Cass. civ. n. 9915 del 2019). Nel caso in esame l'Avvocatura dello Stato, che era già costituita davanti al Tribunale di Milano, avendo anzi proposto opposizione al decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, non aveva necessità di depositare una nuova comparsa di costituzione dopo la riassunzione e pertanto, dopo aver acquisito la conoscenza dell'atto di riassunzione, pur irritualmente notificato, ha esercitato la difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri comparendo in udienza e concludendo con rinvio agli atti già depositati nella prima fase del giudizio».

1.2. La ricorrente deduce l'erroneità in diritto di tali argomentazioni, rilevando tra l'altro che (pagg. 47-50 del ricorso): a) secondo

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