Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/11/2020, n. 26990
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L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.
Sul provvedimento
Testo completo
26990-20 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPRIETA' SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2189/2016 76990 Presidente Cron. SERGIO GORJAN - Ci Rep. Consigliere ALDO CARRATO Ud. 24/07/2020 Rel. Consigliere ROSSANA GIANNACCARI CC Consigliere MAURO CRISCUOLO Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2189-2016 proposto da: Presidente e MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO SEPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
th contro 020 SC CI, SC ΑΝ, SC MA, DI PALMA CANDIDA, 656 da elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORETTI, rappresentati e difesi unitamente come disgiuntamente dagli avvocati PAOLO PECORA e FRANCESCO AMBROSINO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 4348/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
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FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 09.10.2002, la Mostra d'Oltremare S.p.A. evocava in giudizio i germani FU IR, NN e IA lamentando l'occupazione abusiva del fondo agricolo sito in Napoli, alla via Terracina n. 419 (particelle 345 e 346 foglio 207) e per chiedere la condanna dei convenuti al rilascio del terreno e al risarcimento dei danni.
1.1.Assumeva la società attrice di essere proprietaria del fondo agricolo de quo ed esponeva che alcun vincolo contrattuale era mai esistito tra l'E.A.M.O. prima e Mostra d'Oltremare S.p.A. poi e i germani FU tale da giustificare una detenzione qualificata di costoro. Richiamava una comunicazione del 05.03.1997 con cui la Soprintendenza per i beni archeologici aveva edotto l'E.A.M.O. che nella suddetta aerea, interessata da strutture antiche pertinenti a Terme Romane, vi erano occupanti senza titolo.
1.2.Si costituivano con comparsa di costituzione ed intervento volontario i germani FU IR, NN e IA, unitamente alla madre Di AL DA, per M resistere alla domanda;
in via riconvenzionale chiedevano accertarsi il loro diritto di proprietà per maturata usucapione. A tal fine, rappresentavano che il bene oggetto di giudizio era stato acquistato per usucapione dal loro defunto genitore FU RA e che, sin dall'epoca, lo avevano recintato, destinandolo ad attività agricola ed edificandovi una serra per le coltivazioni.
2.Con sentenza n.10859/08, il Tribunale di Napoli rigettava le domande della Mostra d'Oltremare S.p.A. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e dall'interventrice, accertava e dichiarava che, per maturata usucapione ventennale, costoro erano proprietari in comune del fondo agricolo oggetto di lite. th 2.1.Rilevava, a tal proposito, il Tribunale che parte attrice poco o nulla aveva contestato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'usucapione, mentre aveva eccepito l'impossibilità giuridica di usucapire il bene de quo, appartenente ad un Ente pubblico sino al 2000 - anno a cui risale la trasformazione dell'Ente in S.p.A. -, siccome parte del patrimonio indisponibile del medesimo. Con riguardo a tale ultima eccezione, il Tribunale ne motivava il rigetto osservando che il fondo non rientrava tra i beni indisponibili in quanto per classificarlo come bene non usucapibile avrebbero dovuto concorrere due requisiti: un atto amministrativo che lo destinava a pubblico servizio ed un'effettiva destinazione del bene al pubblico servizio.
3.Con atto del 27/28.11.2009, la Mostra d'Oltremare proponeva appello avverso detta sentenza in forza di tre distinti motivi: - con il primo motivo si censurava l'errore materiale inerente la superficie del fondo contestato, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente dichiarato i FU e la Di AL proprietari per usucapione delle intere particelle 345 e 346 del foglio 207, mentre l'estensione del fondo oggetto di giudizio era costituito da mq. 1050 della particella 346 e da mq. 100 della particella 345: - con il secondo motivo di gravame si censurava il fatto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli appellati pur non ricorrendone i presupposti. A tal proposito, la Mostra depositava con l'atto d'appello una scrittura in bollo del 30 gennaio 1964, nella quale si attestava che i rappresentanti della Mostra prendevano in consegna da RA FU un suolo di circa mq. 500 di proprietà della Mostra (le cui coordinate geografiche erano corrispondenti a quelli del fondo oggetto di giudizio) da cui poteva, quindi, desumersi che la detenzione del terreno da parte del FU, successivamente al 1965, sarebbe stata dallo stesso esercitata in maniera clandestina e violenta. Inoltre, osservavano gli appellanti come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il possesso