Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/04/2013, n. 10060
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Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali è consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, individuando, attraverso un'operazione ermeneutica, l'oggetto del giudicato amministrativo, afferente la declaratoria di nullità di titoli negoziali, aveva ritenuto rientrante in esso la "restituzione", in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, del pacchetto azionario trasferito, pur restandone attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla "proprietà").
Il provvedimento con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro soggetto, avendo natura meramente interlocutoria, non è sindacabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo presidente f.f. -
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8139-2012 proposto da:
PARMALAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 527 1, presso lo studio dell'avvocato CERULLI IRELLI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MALINCONICO Carlo, D'URSO CARLO, D'ERCOLE STEFANO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'Avvocatura comunale, rappresentata e difesa dagli avvocati SABATO NICOLA, MAGNANELLI ANDREA, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
AR IA LATTE SANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANASTASIO PUGLIESE MICHELE, ARBIB RICCARDO, BRASCHI FRANCESCO LUIGI, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
CIRIO FINANZIARIA S.P.A. IN AMMINISTRAIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
ROMA CAPITALE - GESTIONE COMMISSARIALE D.L. 112 del 2008, EX ART. 78 in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1570/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
uditi gli avvocati Vincenzo CERULLI IRELLI, Carlo MALINCONICO, Nicola PALOMBI per delega dell'avvocato Stefano D'Ercole, Nicola SABATO, Mario SANINO, Riccardo ARBIB, Angelo CLARIZIA, Salvatore MESSINEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti e/o dichiarati inammissibili e/o rigettati i ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La s.p.a. TE RI TE SA ha promosso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'azione di ottemperanza della sentenza n. 7119/07 del 27 luglio 2007 - confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1156/10 del 1 marzo 2010 -, pronunciata nel giudizio promosso dalla predetta società davanti al medesimo Tribunale amministrativo per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto diffida e messa
in mora - con il quale la ricorrente aveva chiesto al Comune di RO di esercitare il potere di autotutela relativamente al contratto in data 26 gennaio 1998, di cessione a favore della s.p.a. IO del pacchetto azionario pari al settantacinque per cento del capitale sociale della s.p.a. Centrale del TE di RO, concluso a seguito di procedura di privatizzazione, disposta con Delib. consiliare 8 luglio 1996, n. 132 e con conseguente lettera di invito del 30 dicembre 1996, gara cui la stessa ricorrente aveva partecipato -, nonché per la condanna del Comune di RO al risarcimento, anche in forma specifica, del danno da essa subito.
Con la citata sentenza n. 7119 del 2007, di cui si è chiesta l'attuazione, il T.a.r. adito: a) ha dichiarato la nullità del contratto di cessione delle azioni per violazione delle previsioni del bando con invito - che imponevano il divieto di cessione delle partecipazioni a terzi nel quinquennio successivo -, nonché della transazione stipulata in data 7 luglio 1999 tra il Comune di RO, la cessionaria s.p.a. IO, la prima subacquirente e controllata s.p.a. Eurolat e la definitiva subacquirente ed attuale intestataria delle azioni s.p.a. RM, transazione con la quale l'amministrazione comunale aveva rinunciato ad ogni pretesa sul pacchetto azionario dismesso a fronte dell'incameramento della penale di un miliardo di lire;
b) ha condannato il Comune al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente s.p.a. TE, consistenti nelle spese sostenute per la partecipazione alla procedura di dismissione azionaria, nei pregiudizi conseguenti al rafforzamento dei concorrenti nel mercato del latte ed alla correlativa riduzione di prestigio ed immagine commerciale della stessa ricorrente, somme da liquidarsi con successivo accordo tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 (allora vigente), sulla base del parametro, stabilito nella
sentenza, del cinque per cento degli utili netti di bilancio dell'TE relativi all'esercizio dell'anno 2000. 1.1. - Con il ricorso per ottemperanza, la s.p.a TE ha chiesto:
1) la nomina di un commissario ad acta che adotti, in luogo del Comune, i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità della cessione del pacchetto azionario alla s.p.a. IO e della successiva transazione, ed in particolare una formale presa d'atto di tali statuizioni;
2) il riavvio della procedura di dismissione con le modalità stabilite nella menzionata Delib. consiliare del Comune di RO n. 132 del 1996;
3) il sequestro conservativo delle azioni;
4) la liquidazione dei danni sulla base dei criteri stabiliti nelle citate sentenze n. 7119 del 2007 del Tribunale amministrativo del Lazio e n. 1156 del 2010 del Consiglio di Stato;
5) la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni da violazione del giudicato.
In tale giudizio si sono costituiti la s.p.a. RM, la s.p.a. IO RI in amministrazione straordinaria e RO IT, la quale ha proposto ricorso incidentale, con cui ha chiesto l'emanazione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario in proprio favore.
1.2. - II T.a.r. adito, con la sentenza n. 4982/11 del 1 giugno 2011:
a) ha ordinato al Comune di RO di prendere atto della nullità degli atti negoziali compiuti, di procedere alla riacquisizione del pacchetto azionario, ed inoltre di segnalare le adottate delibere e determinazioni agli organismi ed enti a vario titolo interessati;
b) ha dichiarato insussistente l'obbligo del Comune di RO di riavviare la procedura di dismissione;
c) ha dichiarato altresì il proprio difetto di giurisdizione sia sulla domanda di sequestro delle azioni della Centrale del TE intestate alla RM, sia sulla richiesta di emissione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario a favore del Comune di RO, di cui al menzionato ricorso incidentale da questo proposto;
d) ha condannato l'Amministrazione capitolina al risarcimento dei danni in favore della ricorrente Società TE, liquidati in otto milioni di euro, oltre accessori;
e) ha respinto l'ulteriore domanda risarcitoria da mancata esecuzione del giudicato. 1.3. - Avverso tale sentenza hanno proposto distinti appelli RO IT e la s.p.a. RM.
1.3.1. - Con il proprio appello, RO IT ha chiesto l'integrale riforma della sentenza ed ha insistito nella domanda di cui al ricorso incidentale del giudizio di primo grado, di emanazione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario in proprio favore. In questo giudizio si sono costituite la IO RI, la RM e TE RI TE SA, quest'ultima con memoria contenente appello incidentale, con il quale sono state riproposte le domande respinte in primo grado.
La RM, a sua volta, ha riproposto le eccezioni e le istanze di sospensione del giudizio respinte dal primo giudice e la IO IA ha formulato conclusioni adesive.
1.3.2. - Con il proprio appello, la RM ha chiesto anch'essa la riforma della sentenza impugnata, reiterando le stesse eccezioni ed istanze di cui all'atto di costituzione nell'appello proposto da RO IT.
Anche in questo giudizio si sono costituite tutte le altre controparti, le quali hanno insistito nelle domande, eccezioni ed istanze già formulate nell'altro giudizio d'appello. 1.4. - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1570/12 del 20 marzo 2012, tra l'altro: a) ha respinto l'appello principale della s.p.a. RM;
b) ha accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli principale di RO IT ed incidentale di TE RI TE SA s.p.a. e, per l'effetto, ha così statuito:... in riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda restitutoria proposta da RO IT e condanna la RM s.p.a. a restituire le azioni della Centrale del TE di RO alla medesima parte appellante;
c) ha riservato ogni decisione in rito e nel merito sulla domanda di risarcimento dei danni, disponendo all'uopo consulenza tecnica d'ufficio;
d) ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario governativo incaricato della gestione commissariale del Comune di RO.
1.4.1. - Il Consiglio di Stato in particolare, per quanto in questa sede rileva, ha motivato nei termini che seguono.
A) Ha innanzitutto affrontato la questione della giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, sulle domande, soltanto parzialmente accolte dal Giudice di primo grado, formulate dalla s.p.a. TE RI TE SA - la quale aveva chiesto, tra l'altro, la nomina di un commissario ad acta che adottasse in luogo del Comune i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità della cessione del pacchetto azionario alla s.p.a. IO e della successiva