Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 06467
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti ai numeri 10936/2017 e 17152/2017, proposti da ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo F. Galantini e dall'avv. Michele Roma, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour n. 17Caio Mario n. 7.
- RICORRENTE -
contro
GU VA, OM ME E ES GU VA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Elettra Bianchi e dall'avv. Nica M. Larizza, con domicilio eletto in Roma, alla Via Savoia n. 80. -CONTRORICORRENTI- RICORRENTI IN VIA INCIDENTALE- e AN RE E CA AN, rappresentati e difesi dall'avv. GI Di Biase e dall'avv. Quirino D'angelo, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 34. -CONTRORICORRENTI- e REVA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza non definitiva n. 1180/2015, depositata in data 26.10.2015, e avverso la sentenza definitiva n. 1398/2016, depositata in data 30.12.2016, entrambe rese dalla Corte d'appello di L'Aquila. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18.11.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi dell'AL s.p.a. e il rigetto di quelli proposti dalla RE RR s.r.I., da GI RR e da EL MO. Uditi gli avv.ti Carlo Francesco Galantini, Elettra Bianchi Francesca Rauso e GI Ercole Moscarini.
FATTI DI CAUSA
MO NT e VA AR hanno adito il tribunale di Chieti, esponendo di aver stipulato, in data 3.3.2006, un contratto preliminare di permuta con l'RE edile RR s.r.I., obbligandosi a trasferire alla suddetta società le quote della Reva s.r.I., titolare di un suolo edificabile sito nel Comune di Francavilla al Mare, con la promessa di ottenere il trasferimento in proprietà del 30% degli immobili da edificare in loco, entro il termine di due anni dall'accoglimento di una richiesta di varante urbanistica (avvenuto in data 21.7.2006). Hanno inoltre esposto che, in data 19.5.2006, le parti avevano concluso la vendita dell'intera partecipazione della Reva s.r.I., dando atto, e rilasciando contestuale quietanza, dell'integrale versamento di un corrispettivo di C 600.000,00;
che, in pari data, era stata consegnata anche la polizza assicurativa con cui l'AL s.p.a. aveva garantito l'adempimento del preliminare, polizza che, in data 29.5.2006, era stata integrata con un'appendice di dichiarazione, precisando l'importo garantito (C. 1.500.000,00) e le quote dell'indennizzo eventualmente spettanti a ciascuno dei coniugi Costa ntin i.Dopo il completamento delle costruzioni, gli attori avevano sollecitato la conclusione del contratto definitivo, ottenendo un riscontro negativo da parte della società costruttrice, che, con missiva del 6.11.2009, aveva eccepito di aver integralmente onorato il contratto del 19.5.2006 e che l'originaria permuta doveva ritenersi novata dalla vendita delle quote, senza che residuassero ulteriori obblighi a carico delle parti. Era emerso poi che, con atto del 2.10.2009, l'RE RR aveva ceduto a GI RR tutti gli immobili controversi e che, con successivo verbale di conciliazione del 19.4.2009, i medesimi beni erano stati trasferiti a EL MO. Gli attori hanno chiesto di risolvere il contratto preliminare di permuta, con condanna della RR s.r.l. al risarcimento del danno, e di ordinare all'AL il versamento di € 1.500.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo. Si sono costituiti l'RE RR s.r.I., GI RR e EL MO, insistendo per il rigetto delle richieste di controparte. Anche l'AL s.p.a. ha resistito alla domanda, chiedendo, in via subordinata, di essere surrogata nei diritti spettanti ai danneggiati in caso di soccombenza. All'esito il tribunale ha respinto tutte le domande, regolando le spese. Proposto appello principale dai coniugi NT, la Corte di L'aquila, con sentenza non definitiva n. 1180/2015, ha integralmente riformato la prima decisione. Secondo il giudice distrettuale, il preliminare di permuta non era stato novato o superato dalla successiva cessione delle quote sociali del 19.5.2006, che, invece, aveva rappresentato una mera attuazione del primo contratto, dato che solo con l'acquisizione delle quote della Reva s.r.I., l'RE RR avrebbe potuto disporre materialmente dei suoli per realizzare le costruzioni e visto che, proprio a garanzia dell'adempimento, la RR s.r.l. aveva ottenuto il rilascio della polizza assicurativa da parte dell'AL s.p.a. ed aveva versato i premi per i tre anni successivi.La prova documentale della simulazione della quietanza e della vendita delle quote sociali poteva trarsi, secondo la sentenza, dalle missive del 19.5.2008 e del 13.12.2007 nonché dalla stessa polizza assicurativa, vere e proprie controdichiarazioni scritte aventi valore confessano. La Corte territoriale ha concluso che, con la vendita del 19.9.2006, i coniugi NT avevano adempiuto ogni obbligo assunto con il preliminare, mentre la RR s.r.I., non avendo trasferito la quota del 30% delle nuove costruzioni, era incorsa in una grave inadempimento, giustificandosi la risoluzione del contratto. Quanto alla garanzia assicurativa, la sentenza: a) ha escluso la nullità della polizza per impossibilità della prestazione, osservando che il fatto che le costruzioni, una volta realizzate, sarebbero divenute di proprietà della Reva s.r.I., non impediva alla RR s.r.l. di adempiere la promessa di permuta;
b) ha respinto l'eccezione di inefficacia della garanzia a causa del mancato avveramento della condizione di cui all'art. 6 delle condizioni contrattuali, rilevando che detta condizione, subordinando il pagamento dell'indennizzo al decorso del termine di trenta gg. dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti dei debitori, influiva esclusivamente sull'eventuale esecuzione della sentenza;
c) ha ritenuto che la polizza, garantendo l'adempimento di un'obbligazione infungibile, avesse natura atipica ed autonoma, avendo la funzione di soddisfare l'interesse economico dei contraenti e di garantire il risarcimento del danno (differenziandosi - in tal modo - dalle garanzie accessorie aventi ad oggetto prestazioni fungibili, caratterizzate dall'identità della prestazione), anche in considerazione del fatto che il pagamento dell'indennizzo era dovuto a semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. In conclusione, la Corte di merito ha dichiarato la simulazione parziale del contratto del 19.5.2006, ha disposto la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento della società promittente, ha respinto le eccezioni di nullità della polizza cauzionale ed ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia sulle restanti domande. Con successiva sentenza definitiva n. 1398/2016, ha poi liquidato in favore dei NT l'importo di € 1.870.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, ha condannato l'AL s.p.a. a versare ai danneggiati l'indennizzo assicurativo, pari ad € 1.500.000,00, oltre agli interessi e al maggior danno, e ha ordinato alla RR s.r.I., a GI e RR e a EL MO di rivalere la società assicurativa di tutte le somme versate agli attori. La cassazione della sentenza non definitiva di appello è chiesta dall'AL s.p.a. con ricorso in sette motivi. GI RR, EL MO e l'RE RR s.r.l. hanno depositato controricorso, con ricorso incidentale in quattro motivi. Il procedimento è stato iscritto con il n.r.g. 10936/2016. Avverso la sentenza non definitiva e a quella definitiva, l'AL s.p.a ha proposto ulteriore ricorso in 8 motivi. GI RR, EL MO e l'RE RR s.r.l. hanno proposto ricorso autonomo in quattro motivi. Il giudizio è stato iscritto con il n.r.g. 17152/2017. MO NT e VA AR hanno depositato controricorso in entrambi i procedimenti. In prossimità dell'udienza pubblica i coniugi NT e l'AL s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve disporsi la riunione dei due giudizi: le sentenze impugnate, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico processo, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima decisione (Cass. 9192/2017;
Cass. 17603/2019).
2. Il ricorso principale proposto dall'AL s.p.a. e quello incidentale, proposto da GI RR, EL MO e dalla RE RR s.r.l. avverso la sentenza non definitiva 1180/2015 (ed oggetto del giudizio avente il n.r.g. 10936/2016), sono inammissibili. Con detta pronuncia, la Corte d'appello ha definito parzialmente la res litigiosa, dichiarando la simulazione parziale del contratto di vendita della partecipazione sociale della Reva s.r.l. e la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione del danno e per la pronuncia sulle domande proposte dalla società assicurativa. Contrariamente a quanto sostengono i resistenti, la decisione era direttamente ricorribile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma terzo, c.p.c., anche da parte dell'AL AL s.p.a. relativamente alla decisione sul rapporto principale, dato l'interesse a contestare il debito principale per l'incidenza della pronuncia sull'accessorio obbligo di garanzia. Risulta tuttavia dal verbale di udienza del 24.11.2015 che entrambe le parti ricorrenti (principale ed incidentale) avevano formulato riserva di impugnazione all'udienza del 24.11.2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 361, comma secondo, c.p.c., i predetti ricorsi avverso la sentenza non definitiva dovevano esser proposti unitamente all'impugnazione della sentenza definitiva. La tesi - ribadita anche in memoria - secondo cui la riserva non era stata formalizzata dai difensori dell'AL s.p.a., non riceve alcun avallo testuale: detta riserva appare formulata a verbale da tutti i difensori presenti in udienza, inclusi quelli delle parti che hanno proposto impugnazione immediata. Consegue l'inammissibilità dei suddetti ricorsi, impregiudicata - tuttavia - la successiva impugnazione di