Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 08327

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 08327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08327
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR ME nata a [...] il [...] ST LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 23/07/2020 dalla CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZ. BOLZANO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ST limitatamente al reato di cui al capo 2), e, per la parte civile HOTEL PALACE GESTIONE s.r.I., dell'avv. MARCO MAYR, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi degli imputati, "e conseguentemente confermare la sentenza di condanna" impugnata, e tutte le statuizioni civili, condannando altresì gli imputati a rifondere alla parte civile le spese processuali del grado (come da nota spese che ha allegato).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 01/03/2019: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CA AT e MI RA in ordine al reato di cui al capo 1) delle imputazioni (una truffa aggravata e continuata che il Tribunale afferma incidentalmente potere al più integrare gli estremi dell'appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 18/03/2011, perché i reati sono estinti per prescrizione;
- ha assolto CA AT e MI RA dal predetto reato, limitatamente alle condotte verificatesi in data successiva e fino all'aprile 2014, perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MI RA in ordine al reato di cui al capo 2) delle imputazioni (una ulteriore truffa aggravata e continuata riqualificata come appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 21/04/2011, perché i reati sono estinti per prescrizione;
- ha dichiarato MI RA colpevole del predetto reato, come riqualificato, limitatamente alle condotte verificatesi in data successiva e fino al novembre 2012, perché il fatto non sussiste, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.

1.1. La Corte di appello di Trento, sez. Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado: - ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati commessi fino al 02/07/2012;
- ha dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui al capo 1) - come originariamente contestato nel decreto di citazione a giudizio - limitatamente alle condotte verificatesi nel periodo 03/07/2012 - 30/06/2013, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, nonché entrambi in solido agli effetti civili;
- ha confermato la condanna di MI RA in ordine al reato di cui al capo 2), come riqualificato dal Tribunale.

2. Contro la predetta decisione, gli imputati ricorrono disgiuntamente, deducendo i motivi che saranno enunciati, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. La parte civile Hotel Palace Gestione s.r.l. ha fatto pervenire, in data 08/11/2021, ampia memoria illustrativa delle ragioni poste a fondamento della richiesta di non accogliere i ricorsi degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata: - limitatamente al reato di cui al capo 1), nei confronti di AT CA e RA MI, con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio;
- limitatamente al reato di cui al capo 2), nei confronti di RA MI, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

1. I motivi di ricorso degli imputati, che saranno esaminati nei successivi §§ 5 ss., rendono necessarie alcune premesse in diritto.

2. L'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, stabilisce che, «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». La disposizione mira a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, introducendo a tal fine nell'ordinamento un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni unite ogni qual volta una singola sezione non condivida un principio di diritto precedentemente enunciato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549 - 01), senza, peraltro, introdurre vincoli interpretativi per le singole sezioni semplici, le quali, prima di essere chiamate a manifestare la propria opinione dissenziente rimettendo nuovamente la decisione della questione, con ordinanza, alle Sezioni unite, conservano, alternativamente, il potere-dovere: a) di valutare che la questione non rientri nell'ambito di operatività di un principio di diritto vincolante affermato dalle Sezioni unite;
b) decidere il ricorso sulla base della c.d. «ragione più liquida».

2.1. In ordine all'individuazione dei principi di diritto vincolanti affermati dalle Sezioni Unite, parte della dottrina ritiene che il vincolo promani da tutti i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite;
altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che l'efficacia "rafforzata" prevista dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. vada riconosciuta esclusivamente ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione controversa devoluta all'esame delle Sezioni unite. Quale che sia l'opzione prescelta, non si dubita, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501 - 01, in motivazione), che il vincolo per le Sezioni semplici sussista anche in tutti i casi in cui le Sezioni Unite modulino la questione loro sottoposta, delimitandone l'oggetto, i contorni, conformando il potere decisorio «in ragione della problematica interpretativa autonomamente ritenuta sussistente»;
non diversamente accade quando «le Sezioni Unite nella definizione della questione affermano un principio di diritto che necessariamente presuppone l'affermazione di aspetti preliminari, ovvero implica enunciazioni conseguenziali, eventualmente necessarie per delimitare meglio la portata del principio»: in questi casi, «il principio di diritto ha natura unitaria e perciò non consente una scomposizione atteso che, se ciò accadesse, ne conseguirebbe una indebita alterazione del significato di quanto affermato dalle Sezioni Unite. In presenza di un principio composito, si tradirebbe il senso della decisione lì dove si consentisse una sorta di "spacchettamento" del principio, enucleando quelle che sono le singole preposizioni dell'unitaria regula iuris».

2.1.1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549 - 01, in motivazione) hanno già chiarito che l'ipotesi di rimessione di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione: «il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice (...) consentono di ritenere, in mancanza tra l'altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di "precedente vincolante", tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest'ultima, se cioè ante o post riforma».

2.2. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", enucleato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, Camps International Gmbh

contro

Portioli, Rv. 630490 - 01;
conforme, più recentemente, Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01), e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un'ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo), si ritiene consentito alla singola sezione decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad altra oggetto di contrasto giurisprudenziale, la cui soluzione appaia al contrario pacifica. Ad esempio, Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01 ha già ritenuto che, nel giudizio di legittimità, in ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non va rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato.

2.3. Fuori da questi casi, l'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. non consente alle singole sezioni di dissentire consapevolmente da un principio di diritt a affermato dalle Sezioni unite.Ove ciò accada, pur in difetto di una sanzione processuale (ma all'uopo soccorre, pur sempre, la generale previsione di cui all'art. 124 cod. proc. pen., che obbliga i magistrati ad osservare le norme processuali anche quando l'inosservanza non importi nullità od altra sanzione processuale, onerando altresì i dirigenti degli uffici della vigilanza sul rispetto delle relative norme «anche ai fini della responsabilità processuale»), potrebbe residuare l'evenienza di una connessa violazione dell'art. 6 Conv. DU , suscettibile di incidere sulla legittimità del processo.

2.3.1. Secondo la giurisprudenza della Corte DU (Corte DU, Sez. 3, 09/03/2006, caso BR c. RU (dec.);
Sez. 1, 30/07/2015, caso IR NT DA c. Portogallo;
Sez. 4, 12/01/2016, caso Borg c. Malta, § 107), infatti, se è vero che le differenze nelle interpretazioni della giurisprudenza costituiscono, per natura, la conseguenza intrinseca di qualsiasi sistema giudiziario che si basa su un

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi