Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2020, n. 11972

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Massime1

In tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla l. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine dell'1 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2020, n. 11972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11972
Data del deposito : 19 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to n e 11972/20 m . a s r G e E v N l a o . t to u a T b lig ri O t N b n b o . o c l G e t e O n d C. I. e r F re r o o ijesto i ic r e OggelLo lt R REPUBBLICA ITALIANA u R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MANDATO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 18417/2018 Cron. 11972 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ULIANA ARMANO Presidente Ud. 06/03/2020 Dott. DANILO SESTINI Consigliere PU Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI Rel. Consigliere - Dott. ENRICO SCODITTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18417-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO RIDOLFI, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TINELLI;
2020 ricorrente 516

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002;
- intimata - Nonché da: RISCOSSIONE 13756881002, in AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentante, elettivamente persona del legale lo domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso studio dell'avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;
ricorrente incidentale

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO RIDOLFI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TINELLI;
controricorrente all'incidentale avverso la sentenza n. 7811/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO udito l'Avvocato MASSIMO RIDOLFI;
udito l'Avvocato FRANCESCA MARCHETTI per delega ~2 scritta;
- 1 3

Fatti di causa

Con sentenza in data 11.12.2017, n. 7811, la Corte d'appello di Roma ha accolto la impugnazione principale proposta da AL NO e rigettato l'appello incidentale proposto da Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 12242/2015 che aveva rigettato la opposizione dell'Agente del servizio di riscossione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Cassa e recante il credito di € 35.531,91 - oltre interessi e spese - dovuto in base all'obbligo del "non riscosso per riscosso", ex art. 32 del Dpr n. 43/1988, pari alla differenza tra i contributi previdenziali dei professionisti, iscritti a ruolo suppletivo 1998 e ruolo principale 1999, e gli importi non incassati, tanto sul presupposto che l'Agente per la riscossione fosse incorso relativamente ai ruoli 1999 - nella decadenza dal diritto al "discarico" per le cause previste dall'art. 19 lett. b) e c) del Digs n. 112/1999. Il Giudice di appello ha affermato la giurisdizione dell'AGO, alla stregua dei precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte nonché del Giudice amministrativo, che avevano riconosciuto natura privatistica al rapporto intrattenuto tra la Cassa e l'Agente della riscossione, non interferendo al riguardo il carattere obbligatorio della contribuzione previdenziale e dovendo considerarsi irrilevanti, a tal fine, sia la inclusione della Cassa nell'elenco delle PP.AA. ai fini della elaborazione da parte dell'ISTAT del "conto consolidato" in quanto - rispondente alla mera esigenza di uniformità della redazione dei bilanci degli Stati membri imposta dalla Unione Europea -, sia la vigilanza del Ministero ed i controllo della Corte dei conti sull'attività di rilevanza pubblicistica svolta dagli enti previdenziali, la cui natura privatistica derivava dalla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato disposta in attuazione del Dlgs n. 509/1994, ed ai quali non era precluso l'esercizio dell'attività esterna nelle forme del diritto privato. Quanto al merito, la Corte territoriale ha ritenuto direttamente applicabile, anche all'ente previdenziale di diritto privato, la sopravvenuta normativa di cui Cons est. RG n. 18417/2018 Stefano Olivieri ric. Cassa Nazionale Prev.ed Ass.Forense c/Ag.Entrate IO alla legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) intesa a razionalizzare l'attività di riscossione demandata agli Agenti ed i relativi costi, che escludeva in via generale per crediti di minore importo, con valutazione "ex ante", la economicità del risultato rispetto alle spese della procedura di riscossione, prevedendo l'annullamento ed il discarico automatico del ruolo, mentre, per crediti di maggiore importo, rimetteva la valutazione di annullamento all'ente creditore, all'esito delle eventuali procedure di riscossione pendenti, senza per ciò prevedere una forma occulta di esproprio, in quanto la legge non intendeva estinguere i crediti ma soltanto evitare i costi di una inutile procedura di riscossione. Il Giudice di appello ha ritenuto, inoltre, infondata la pretesa, formulata in via subordinata dalla Cassa Forense, volta a conseguire il versamento del residuo importo di € 5.035,36 imputato al ruolo suppletivo del 1998 ( sull'assunto che la somma fosse stata iscritta a ruolo anteriormente alla abrogazione, disposta dall'art. 2 del Dlgs 37/1999, dell'obbligo di versamento anticipato del “non riscosso per riscosso" previsto dall'art. 32 e 72 del Dpr n. 43/1988) non tenendo conto il creditore monitorio che l'adempimento del predetto obbligo era frazionato in quattro rate, suddivise ciascuna in tre "quote" determinate in "decimi", da versare nelle scadenze di legge, con la conseguenza che, in base al prospetto contabile prodotto in giudizio, risultava che il residuo importo relativo al 1998 non poteva essere preteso, corrispondendo ai decimi della quota non più dovuta, in quanto scadente dopo l'abrogazione della norma. In nessuna decadenza era poi incorso l'Agente della riscossione per la presentazione delle "comunicazioni di inesigibilità" relative ai crediti iscritti nei ruoli 1998 e 1999, in quanto l'originario termine era stato prorogato, senza soluzione di continuità - mediante ripetute modifiche del DL n. 203/2005 conv. in legge n. 248/2005 - fino alla legge di stabilità 2013, e la discrasia tra i ruoli indicati nell'art. 3, comma 12, e quelli indicati nell'art. 3, comma 36, del predetto DL n. 203/2005, doveva essere risolta alla stregua della norma interpretativa dell'art. 36 del DL n. 203/2005 che consentiva alle "società confluite nel UP AL" di beneficiare della proroga della presentazione di inesigibilità per "tutti” Cons est. RG n. 18417/2018 Stefan Olivieri ric. Cassa Nazionale Prev.ed Ass.Forense c/Ag. Entrate IO indifferentemente i ruoli "ante" e "post" la data dell'1.7.2002, e non essendo stata oggetto di impugnazione l'acquisizione da parte di IO s.p.a. della maggioranza del capitale sociale dell'originaria società Concessionaria del servizio di riscossione. La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con ricorso affidato a nove motivi. Resiste Agenzia delle Entrate IO, con controricorso e ricorso incidentale autonomo e condizionato, affidato ciascuno ad un unico motivo. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione A- Ricorso principale proposto da Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense § 1. Primo motivo: violazione dell'art. 1 commi 527 e 529 della legge 24.12.2012 n. 228, dell'art. 1 del Decreto MEF 15 giugno 2015;
degli artt. 1 e 2 del Dlgs 30 giugno 1994 n. 509;
dell'art. 17 del Dlgs 13.4.1999 n. 112;
degli artt. 3 e 35 comma 1, 36 comma 1, 38 e 42 comma 3, 97 comma 2 Cost. La Cassa Forense ricorrente assume che l'art. 1, comma 527, legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevede per i ruoli consegnati fino al - 31.12.1999 recanti importi inferiori ad € 2.000,00 - “l'annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili", determinando dunque non soltanto la preclusione all'accesso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, ma un esproprio larvato del credito senza indennizzo, con conseguente depauperamento dell'attivo patrimoniale, integrando quindi un provvedimento Cons est. RG n. 18417/2018 Stefan Olivieri ric. Cassa Nazionale Prev.ed Ass.Forense c/Ag.Entrate IO ablatorio nei confronti dell'ente previdenziale al quale lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. Da ciò deriverebbe che l'unica interpretazione della norma di legge in esame - volta ad impedire un conflitto con le norme costituzionali indicate in rubrica - - impone di distinguerne l'applicazione, in conformità al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in relazione alla qualità pubblica o privata degli enti pubblici destinatari, con sottrazione a tale disciplina degli enti previdenziali "privatizzati”, in quanto non ausiliati da contributi o finanziamenti pubblici;
diversamente verrebbero sottratte a detti enti le risorse necessarie alla erogazione delle prestazioni previdenziali, con conseguente vulnus ai diritti e principi costituzionali per espropriazione dei crediti senza indennizzo, inefficienza dell'attività della PA, e violazione del principio del giusto processo per indebita interferenza dello Stato nel giudizio in corso in relazione all'art. 6 CEDU. Secondo motivo: violazione dell'art. 1 commi 527, 528 e 529 della legge 24.12.2012 n. 228, dell'art. 1 e 2 del Decreto MEF 15 giugno 2015;
degli artt. 1 e 2 del Digs 30 giugno 1994 n. 509;
dell'art. 17 del Digs 13.4.1999 n. 112;
degli artt. 3, 35 comma 1, 36 comma 1, 38, 42 comma 3, 97 comma 2, nonché 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU. La ricorrente Cassa Forense deduce ancora la irrazionalità della sostanziale eliminazione, per effetto della norma di legge indicata, di tutti i crediti iscritti nei ruoli 1999, indipendentemente dalla entità del relativo importo, atteso che, da un lato, la risalenza nel tempo dei rapporti obbligatori

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