Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 31830
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Ai fini dell'ammissibilità dell'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia del giudice di pace che aveva respinto la domanda di ripetizione - avanzata nei confronti del debitore anziché del terzo pignorato - dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., poiché le norme asseritamente violate dal primo giudice - gli artt. 91 e 553 c.p.c. - non avevano natura di "norme sul procedimento").
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2080/2020 Numero sezionale 1446/2022 Numero di raccolta generale 31830/2022 Data pubblicazione 27/10/2022 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE GIUDIZIO DI EQUITA' – APPELLABILITA' – Composta da VIOLAZIONE DI NORME PROCESSUALI FRANCO DE STEFANO - Presidente - CRISTIANO VALLE - Consigliere - STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere - R.G. n. 2080/2020 RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ GIOVANNI FANTICINI - Consigliere - UP – 13/07/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2080/2020 R.G. proposto da DE TE DA, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21 – ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Area legale territoriale di centro, in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Rosaria Ursino – controricorrente – Avverso la sentenza n. 15487/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 24 luglio 2019. Numero registro generale 2080/2020 Numero sezionale 1446/2022 Numero di raccolta generale 31830/2022 Data pubblicazione 27/10/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NI DE MO convenne innanzi il Giudice di Pace di Roma la società Poste Italiane S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 176,75 (oltre accessori), a titolo di ripetizione dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti della Wind Telecomunicazioni S.p.A., terzo pignorato.
2. Il Giudice di Pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato.
3. Con la decisione in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello interposto da NI DE MO, siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.. 4. Ricorre per cassazione NI DE MO, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, Poste Italiane S.p.A.. 5. Con ordinanza n. 9104/2022 del 21 marzo 2022, la Sezione sesta – sottosezione terza di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, per la necessità di «considerare se le norme del procedimento - la cui violazione consente di impugnare le sentenza del Giudice di Pace – siano solo quelle del procedimento di r.g. n. 2080/2020 2 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 2080/2020 Numero sezionale 1446/2022 Numero di raccolta generale 31830/2022 Data pubblicazione 27/10/2022 cognizione in cui è adottata la decisione di quest'ultimo, e non già le norme di altro procedimento – nella fattispecie, quello di esecuzione – che rilevano, invece, come norme interposte di diritto sostanziale».
6. Fissato per l'udienza pubblica del 13 luglio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di