Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2019, n. 18219

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In riferimento al contratto di transazione, deve distinguersi la cosiddetta "transazione generale" dalla "transazione speciale": mediante la prima le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel compimento di interessi. Si ha, invece, transazione speciale quando l'accordo ha ad oggetto un affare determinato, essa produce l'effetto preclusivo della lite limitatamente al solo affare transatto.

Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2019, n. 18219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18219
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

182 19/2 0 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FRANCESCO ANTONIO Presidente MARCHIO GENOVESE UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere Rel. GIUSEPPE SCOTTI ANTONIO VALITUTTI Consigliere Ud. 31/05/2019 PU Cron. 18219 LOREDANA NAZZICONE Consigliere R.G.N. 27030/2015 MASSIMO FALABELLA Consigliere SENTENZA C sul ricorso 27030/2015 proposto da: Regione Puglia, in persona de! Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato Angela Palmisano e rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tanzarella, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente -

contro

Città Metropolitana di Bari, già Provincia Di Bari,

- intimato -

nonché

contro

Fondazione IC IC e Teatri Di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anicia, presso lo studio dell'avvocato Simona Bastoni e rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Savino fu Giacomo, in forza di procura speciale a margine del controricorso, 1777 2019 -controricorrente - Nonché

contro

Cvet Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, presso lo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria, 2 studio dell'avvocato Alfredo Placidi e rappresentata e difesa dagli avvocati Biancalaura Capruzzi, Pierluigi Balducci, Rosa Cioffi in forza di procura speciale in calce al ricorso, -controricorrente incidentale - nonchè

contro

ME GN AR, ME GN AR, ME GN ARrosalba, ME GN FA, ME GN ER, elettivamente domiciliati in Roma Via Franco Sacchetti 125 presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Stillitani e rappresentati e difesi dagli avvocati Ascanio Amenduni e Mario Giannattasio, in forza di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrenti - nonchè

contro

ME GN RI, elettivamente domiciliata in Roma Via Cosseria, 2 presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi e rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, in forza di procura speciale a margine del controricorso, -controricorrente - nonchè

contro

ME GN RI, elettivamente domiciliata in Roma Via Cosseria, 2 presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi e rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala -controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro 2 ME GN AR, ME GN AR, ME GN ARrosalba, ME GN FA, ME GN ER, elettivamente domiciliati in Roma Via Franco Sacchetti 125 presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Stillitani e rappresentata e difesa dagli avvocati Ascanio Amenduni e Mario Giannattasio in forza di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1849/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito gli Avvocati FRANCESCO TANZARELLA, ROBERTO SAVINO, ASCANIO AMENDUNI, anche in sostituzione dell'avv. FRANCO GAGLIARDI LA SALA, PIERLUIGI BALDUCCI, BIANCALAURA CAPRUZZI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del 6° motivo del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Il Teatro LL di Bari, edificato dalla famiglia omonima, poi ME GN all'inizio del '900 in virtù di Convenzione stipulata con il Comune di Bari in data 29/1/1896, subirà un grave incendio doloso il 27/10/1991. Le parti private e pubbliche (Regione Puglia, Provincia di Bari e Comune di Bari) interessate hanno sottoscritto un primo Protocollo di Intesa in data 25/10/2002 diretto alla costituzione di una Fondazione per promuovere la produzione artistica in alcuni teatri, fra cui il Teatro LL. 3 Con il successivo Protocollo di Intesa del 21/11/2002, stipulato fra le predette parti pubbliche e le parti private, riconducibili, per varie quote, alla famiglia ME GN, eredi LL, sono stati regolati i rapporti in relazione all'attività del Teatro dopo la ricostruzione. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/2002 è stato nominato un Commissario straordinario incaricato della ricostruzione, con denaro pubblico, del Teatro LL. Con la legge 11/11/2003 n. 310, è stata costituita, con sede in Bari, la Fondazione IC-IC LL e Teatri di Bari», ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale. La stessa legge n.310 del 2003 ha previsto che la predetta Fondazione acquisisse, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro LL di Bari, in conformità al Protocollo d'Intesa, sottoscritto a Roma il 21/11/2002, tra la Regione Puglia, la Provincia ed il Comune di Bari fogli e le parti private. Tale ultima previsione, però, è stata successivamente abrogata dall'articolo 2, comma 104, del d.l. 3/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2006 n.286, che ha contestualmente disposto l'esproprio del Teatro LL in favore del Comune di Bari. Con sentenza n.128 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'atto di esproprio del Teatro, in relazione all'art. 77, comma 2, Cost. perché disposto con decreto legge in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

2. Con atto di citazione del 31/10/2007 RI ME GN, quale contitolare dei diritti di proprietà sui beni materiali e immateriali costituenti l'azienda Teatro LL e sui locali ad uso diverso dal teatro compresi nel complesso immobiliare, ha 4 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Bari e la Fondazione IC- IC LL e Teatri di Bari, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla violazione del Protocollo di Intesa del 21/11/2002 per l'uso illegittimo del marchio Teatro LL» e l'accertamento del diritto dei contitolari del marchio al suo uso esclusivo (pur in presenza della legge di esproprio). Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, contestando le pretese attoree;
la Regione Puglia in via riconvenzionale ha chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia del predetto Protocollo di Intesa, chiamando a tal fine in causa tutte le altre parti private sottoscrittrici (AR ME GN, ER ME GN, AR ME GN, ARrosalba ME GN e FA ME GN e AT TT, vedova ME GN). Con sentenza del 30/11/2009 il Tribunale di Bari: a) ha dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'attrice in accertamento;
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale della Regione Puglia;
c) ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attrice;
d) ha condannato l'attrice a rifondere le spese processuali a favore degli Enti diversi dalla Regione e la Regione a rifondere le spese dei terzi chiamati, a spese compensate fra RI ME GN e la Regione Puglia.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in via principale la Regione Puglia e in via incidentale RI ME GN. La Corte di appello di Bari Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale con sentenza del 20/11/2014, ha rigettato l'appello principale e quello incidentale, a spese compensate fra i predetti appellanti, principale e incidentale, 5 Regione Puglia e RI ME GN, e ha condannato la Regione al rimborso delle spese sostenute dagli altri appellati.

3. Avverso la predetta sentenza del 20/11/2014, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia con atto notificato il 17/11/2015, svolgendo sette motivi. Con atto notificato il 28/12/2015 ha proposto controricorso RI ME GN, chiedendo il rigetto del ricorso principale. Con distinto atto notificato il 28/12/2015 hanno proposto controricorso AR ME GN, ER ME GN, AR ME GN, ARrosalba ME GN e FA ME GN (le ultime tre divenute piene proprietarie della quota di 14 dell'edificio teatrale in seguito alla morte in data 24/11/2014 della madre AT TT, ved. ME GN, già titolare dell'usufrutto di 1/3 su tale quota), chiedendo il rigetto del ricorso principale. Con atto notificato il 15/12/2015 ha proposto controricorso la Fondazione IC IC LL e Teatri di Bari, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, ovvero il rigetto, di ogni domanda nei suoi confronti proposta. Con atto notificato il 22/12/2015 ha proposto controricorso e ricorso incidentale, con il supporto di due motivi, il Comune di Bari, chiedendo di cassare la sentenza impugnata e in subordine di cassare l'ordinanza 11/3/2014 della Corte di appello, con rinvio al giudice a quo ai fini della sospensione del giudizio, in subordine di accogliere il ricorso della Regione Puglia e confermare il regolamento delle spese contenuto nella sentenza di appello. Con distinti atti notificati il 1/2/2016 sia l'originaria attrice RI ME GN, sia le terze chiamate ME GN hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale del Comune di Bari, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità, ovvero il rigetto, con condanna alle spese anche ex art.96 cod. proc. civ. 6 L'intimata Città Metropolitana di Bari, già Provincia di Bari, non si è costituita in giudizio. Tutte le parti costituite (Regione, Comune, Fondazione, RI ME GN, terze chiamate ME GN) hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod. proc. civ., la ricorrente Regione Puglia denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

1.1. Secondo la ricorrente, la Corte barese ha erroneamente assunto che i rilievi di nullità e/o inefficacia rivolti dalla Regione al Protocollo di Intesa riguardassero solo i vizi genetici dell'atto (inerenti la manifestazione di volontà o la forma della stipulazione) e non anche quelli sopravvenuti. Secondo la ricorrente, il primo motivo di appello della Regione è stato rappresentato nella sentenza impugnata in modo parziale e ridotto alla sola mancata costituzione della Fondazione prevista nel Protocollo, ignorando quindi le ulteriori

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