Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 24045

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In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.

In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, qualora il danno prodotto sia liquidato in misura pari al risultato economico negativo di più esercizi sociali, è necessario che il giudice, nel determinare la natura parziaria o solidale della relativa obbligazione risarcitoria, verifichi l'apporto causale di ciascun componente dell'organo sindacale alla verificazione del danno, tenendo conto, ai fini della differenziazione della responsabilità, delle circostanze temporali all'interno delle quali il danno si è prodotto ed eventualmente della diversa composizione dell'organo nei vari esercizi presi a riferimento per la quantificazione del danno.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 24045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24045
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

24045/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Andrea Scaldaferri Presidente AZIONE DI RESPONSABILITA' ConsigliereDott. Guido Mercolino

CONTRO

AMMINISTRATORI Dott. Francesco Terrusi Consigliere E SINDACI. -Consigliere Rel. Dott. Eduardo Campese Ud. 08/04/2021 CC Cron.30 Jucus Consigliere Dott. Roberto Amatore R.G.N. 6957+7281/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA c. Vect sul ricorso n. 6957/2016, proposto da MA NI (cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Giancarlo Greco, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale NO Buozzi n. 19, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Grimaldi. ricorrente

contro

MOVIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (p. iva 02832480822), in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, alla via Brigata Aosta n. 21/A, in persona del commissario liquidatore Avv. Filippo Guagliardo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato CH Militello, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Piave n. 52, presso lo studio dell'Avvocato Renato Carcione. 1 y 2 6 Pla 15 21 0 2 controricorrente BI EL (cod. fisc. [...]) e AS EP (cod. fisc. [...]), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato Filippo Cangemi, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Germanico n. 211, presso lo studio dell'Avvocato Riccardo Andriani. controricorrenti e RR TE (cod. fisc. [...]);
ZE DE (cod. fisc. ZRBBDT56H42C0671);
BR GR (cod. fisc. GABRIELLA (cod. fisc. [...]);
ON [...]);
CC ID (cod. fisc. [...]). intimati nonché sul ricorso n. 7281/2016, r.g. proposto da: [...])BI EL (cod. fisc. e AS EP (cod. fisc. [...]), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Filippo Cangemi, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Germanico n. 211, presso lo studio dell'Avvocato Riccardo Andriani. ricorrenti contro inMOVIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (p. iva 02832480822), liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, alla via Brigata Aosta n. 21/A, in persona del commissario liquidatore Avv. Filippo Guagliardo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato CH Militello, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Piave n. 52, presso lo studio dell'Avvocato Renato Carcione. controricorrente - e nei confronti di 2 MA NI (cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato Giancarlo Greco, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale NO Buozzi n. 19, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Grimaldi. controricorrente e ricorrente incidentale e BR GR (cod. fisc. [...]), ON GABRIELLA (cod. fisc. [...]) e CC ID (cod. fisc. [...]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Mario Albergoni ed Antonio Sangiorgi, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Frattina n. 119, presso lo studio dell'Avvocato Daniele Venturi. controricorrenti e ricorrenti incidentali e RR TE (cod. fisc. [...]);
ZE DE (cod. fisc. ZRBBDT56H42C0671);
OM GI (cod. fisc. [...]);
FALLIMENTO TECNOVIDEO S.R.L. (cod. fisc. 01999571001), in persona del suo curatore Avv. Nunzia Esposito;
TT TE (cod. fisc. [...]);
PO IO AT (cod. fisc. [...]). intimati avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso (n.r.g. 6957/2016) della MA;
accogliersi parzialmente il ricorso (n.r.g. 7281/2016) di M. AB e G. CI;
accogliersi i motivi primo, secondo 3 thinch e quarto, del ricorso incidentale di G. NO, G. NE e D. CI;
dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale di D. MA;
lette le memorie depositate dalle parti.

FATTI DI CAUSA

1. La soc. coop. a r.l. Movie, in liquidazione coatta amministrativa giusta decreto del 19.11.1988 reso dall'Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia, citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, EF NC, PP LO, VA TT PO, LT SO e la TE s.r.l. per ottenerne la condanna alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente percepite (specificamente indicate nell'atto di citazione per ciascuno dei convenuti), a titolo di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale o, comunque, quale indebito oggettivo, trattandosi di denaro della cooperativa oggetto di illecita appropriazione da parte dei convenuti. Dedusse che, a seguito di una verifica ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, conclusasi il 10 maggio 2019, aveva appreso dell'esistenza di un cospicuo numero di fatture, registrate nella contabilità della società e dichiarate ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, emesse per operazioni inesistenti o da società inesistenti ed analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Si costituirono il NC, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attrici, nonché, con separate comparse, la TE s.r.l., il SO ed il PO, concludendo per il rigetto delle avverse domande ed i primi due, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria dell'attrice. Rimase contumace, invece, il LO.

1.2. Con altro atto di citazione, la medesima cooperativa in l.c.a. convenne, innanzi al menzionato tribunale, EF NC, TT BO, AL BO, NI MA, PA CI, CH AB, GR NO, EL NE e ID CI, nei confronti dei quali esercitò l'azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2403 cod. civ., 4 Hoch per avere omesso, in qualità di amministratori (i primi quattro) e sindaci (i successivi cinque) della società, di vigilare e controllare adeguatamente, al fine di evitare la mala gestio rilevata dalla Guardia di Finanza nella verifica ispettiva predetta, così contribuendo, con la propria condotta, al dissesto della società stessa. Chiese, pertanto, condannarsi i convenuti, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla cooperativa, al pagamento della somma di € 1.218.178,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.2.1. Si costituirono: i) la MA, la CI, l'AB, la NO, la NE ed il CI, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande;
ii) il NC, TT e AL BO, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria e chiedendo, in via gradata, il rigetto dell'avversa pretesa, per assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2392 e 2393 cod. civ.. 1.3. Disposta la riunione dei due procedimenti ed espletata una c.t.u. contabile, l'adito tribunale, con sentenza n. 5136/2009, condannò il SO, la TE s.r.l., il NC, il PO, TT BO, la MA, la CI, l'AB, la NO, la NE ed CI, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cooperativa attrice, della complessiva somma di € 877.759,07. Rigettò, invece, le domande proposte da quest'ultima nei confronti di AL BO e del LO.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2015, n. 138, pronunciata nella contumacia del SO, del LO, del PO e della TE s.r.l., ha respinto i gravami promossi contro quella decisione, in via principale, dal NC e da TT BO, nonché, in via incidentale, dalla MA, dalla CI, dall'AB, dalla NO, dalla NE e dal CI.

2.1. In estrema sintesi, quella corte, dopo aver disatteso i rilievi concernenti la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti del NC, presidente pro tempore della Movie soc. coop. a r.l., per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ed 5 g n o l emissione di fatture per operazioni inesistenti: i) ha considerato non condivisibili «i rilievi mossi dagli appellanti nei confronti del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza», atteso che gli accertamenti compiuti da quest'ultima e trasfusi nel processo verbale predetto, lungi dal costituire (come erroneamente affermato dagli appellanti) il frutto di mere valutazioni soggettive, mere impressioni dei verbalizzanti ed assunti basati su dati presuntivi, si sono invece fondati su circostanze ed elementi oggettivi direttamente riscontrabili e che hanno evidenziato le irregolarità e le condotte illecite (analiticamente descritte alle pagine da 17 a 19 della sentenza impugnata) poste in essere, fra gli altri, dal NC nella qualità di Presidente della cooperativa». Di tali irregolarità e condotte illecite, peraltro, viene dato adeguatamente conto in un quadro di complessivi comportamenti distrattivi posti in essere dal NC, dal SO, dal PO e dalla TE s.r.l.;
ii) ha condiviso, alla stregua delle descritte distrazioni ed indebite percezioni di somme di pertinenza della soc. coop. a r.l. Movie, le valutazione del giudice di prime cure circa il ruolo attivo e fondamentale svolto dal NC, il quale, «nella sua qualità di Presidente della cooperativa e di gestore di fatto dell'attività sociale, ha falsificato le fatture, poi regolarmente registrate nella contabilità, ai fini delle corrispondenti dichiarazioni IVA e dei redditi ed ha emesso assegni bancari a favore di società inesistenti»;
iii) ha rilevato che «alle illecite condotte distrattive di cui sopra sia direttamente correlato il danno patrimoniale per la società cooperativa, concretizzatosi, alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, nelle produzione, per la stessa cooperativa, di passività

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