Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13070
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 marzo 2022, la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda tempestivamente formulata da CO RI per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale per complessivi 181 giorni (83 giorni di custodia cautelare in carcere, 98 giorni di arresti domiciliari).
2. La misura cautelare della custodia cautelare in carcere fu disposta con ordinanza del G.i.p. di Catanzaro per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati: - art. 416 bis cod. pen. (capo 1 dell'ordinanza genetica poi diventato capo A);
- artt. 110, 624 bis cod. pen. per aver concorso, nell'interesse della associazione mafiosa, alla consumazione di un furto in appartamento in danno di NA IN (capo 75 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo A3);
- violazioni della legge in materia di armi (capo 48 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo Ti);
- furto di una Fiat punto di proprietà di TO SC (capo 98 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo B4). Dall'ordinanza impugnata emerge: che la misura disposta dal G.í.p di Catanzaro fu eseguita il 22 settembre 2004 e fu impugnata di fronte al Tribunale per il riesame della stessa città;
che il Tribunale escluse i gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ma confermò la misura per gli altri capi;
che in data 13 dicembre 2004 il G.i.p, sostituì la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e in data 21 marzo 2005 RI fu posto in libertà. L'ordinanza riferisce che il processo fu poi trasferito al Tribunale di Velletri e che, con sentenza del 18 settembre 2018 (irrevocabile il 27 aprile 2019), RI fu assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato associativo e dal concorso nel furto in appartamento (capi A e A3 della sentenza). Quanto al porto d'armi di cui al capo Ti) e al furto di cui al capo B4) il Tribunale di Velletri dichiarò non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione. La Corte di appello di Roma ha escluso il diritto alla riparazione perché la misura cautelare non è stata applicata soltanto per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito [capo A) e capo A3)], ma anche per reati dichiarati estinti per prescrizione [capo Ti) e capo B4)]. L'ordinanza impugnata sostiene, inoltre, che tali