Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2019, n. 50428

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2019, n. 50428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50428
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) PE TE, nata a [...] il [...] 2) OD GI, nata a [...] il [...] 3) Di RC MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2017 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, quello di MA Di RC anche per tardività;
uditi l'avv. Luigi Antonio Paolo Panella per le ricorrenti TE PE e GI OD, l'avv. Fabio Lattanzi per GI OD è l'avv. Valeria Simeoni, in sostituzione dell'avv. Corrado De Simone, per il ricorrente MA Di RC, i quali hanno concluso chiedendo che la decisione sia rimessa alle Sezioni Unite o, in subordine, per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2017, la Corte d'appello di Roma, respingendo i gravami proposti dagli odierni ricorrenti, ha confermato la pronuncia con cui nei confronti dei medesimi era stato dichiarato non doversi procedere per tutti i reati ascritti - vale a dire, la contravvenzione di lottizzazione abusiva ed il delitto di abuso di ufficio e, nei confronti del solo imputato Di RC, altresì il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - disponendosi la confisca delle opere realizzate con la lottizzazione abusiva e delle pertinenti aree.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, con impugnazione unitaria, TE PE e GI OD - nei cui confronti i reati erano stati contestati nella qualità di proprietarie dei terreni e committenti delle opere - e, con separato ricorso, MA Di RC, imputato quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale che ebbe a rilasciare i permessi di costruire ritenuti illegittimi ed ideologicamente falsi nella parte in cui attestavano la conformità degli interventi alle previsioni urbanistiche. I ricorsi - e le memorie contenenti motivi aggiunti depositate prima dell'originaria udienza fissata al 17 maggio 2018 e rinviata in attesa dell'imminente pronuncia con cui la Corte E.D.U. avrebbe deciso il noto procedimento in causa G.I.E.M. Srl, nonché le memorie depositate prima dell'odierna udienza - contengono alcuni motivi comuni.

3. Con il primo motivo del congiunto ricorso proposto nell'interesse delle imputate PE e OD si lamenta la violazione della legge penale urbanistica ed il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto - erroneamente attestando trattarsi di un orientamento pacifico, nonostante la contraria pronuncia adottata da Cass. Sez. U. 26/06/2015, n. 31617 - che la confisca di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE) possa essere disposta anche in assenza di una sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva intervenuta almeno in primo grado. Laddove il Collegio non condividesse il principio affermato dalle Sezioni unite nella citata decisione, si richiede la rimessione della decisione del ricorso ai sensi dell'art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen.

3.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione della legge penale urbanistica e dell'art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione - anche per travisamento della prova - nella parte in cui la sentenza, omettendo di vagliare le specifiche censure mosse con il gravame rispetto alla contestata sussistenza del delitto e dell'elemento soggettivo dei reati contestati, sul rilievo che ciò sarebbe stato impedito dall'intervenuta prescrizione, aveva ritenuto provata la lottizzazione abusiva in quanto frutto del rilascio di permessi di costruire giudicati illegittimi, senza tuttavia motivare, come invece sarebbe stato necessario in forza della giurisprudenza citata in ricorso, in ordine alla loro illiceità ed alla collusione tra i privati richiedenti ed il pubblico funzionario che li aveva rilasciati, non essendo possibile disapplicare i provvedimenti amministrativi meramente illegittimi.

3.2. Con il terzo motivo si deducono violazione della legge penale urbanistica e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza, sul piano oggettivo, della contravvenzione di lottizzazione abusiva, affermandosi dati di fatto non risultanti dagli atti quali: la preesistenza di un fabbricato agricolo;
la realizzazione di due ville (laddove il manufatto era uno solo, come peraltro contestato in imputazione);
il presunto frazionamento del terreno in due nuovi lotti (laddove non v'era invece stata lottizzazione negoziale, ma soltanto l'edificazione di un muro in cemento armato a dividere due aree);
soprattutto, l'assenza di una completa urbanizzazione primaria e secondaria (laddove l'intervento, peraltro conforme alle norme urbanistiche essendo errate le valutazioni effettuate dai consulenti tecnici del pubblico ministero e acriticamente recepite dalle sentenze di merito nonostante i puntuali rilievi critici del consulente tecnico di parte, era inserito in un contesto cittadino prossimo al nucleo urbano di Fondi e completamente urbanizzato, come anche attestato dalla certificazione comunale allegata e travisata dai giudici, senza che si sia determinata la necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione esistenti).

3.3. Con il quarto motivo si lamentano violazione della legge processuale (artt. 129, comma 1, 517 e 178, lett. c, cod. proc. pen.) e sostanziale (artt. 30 e 44 TUE e 157 cod. pen.), nonché vizio di motivazione per non essere stata dichiarata, all'udienza del 12 aprile 2013 e prima dell'apertura del dibattimento, l'estinzione del reato per cui era intervenuto l'esercizio dell'azione penale (vale a dire, la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b, TUE), giustificando come "precisazione dell'imputazione" conseguente ad un mero "errore materiale" quella che invece era stata una sostanziale modifica dell'imputazione con contestazione del reato di lottizzazione abusiva dopo il maturare del termine di prescrizione, avvenuto in data 31 marzo 2013. I ricorrenti segnalano infatti come il pubblico ministero, che aveva ipotizzato tale reato nella fase delle indagini preliminari ai fini del sequestro preventivo dei manufatti, aveva poi effettuato la richiesta di rinvio a giudizio per il solo reato di abuso edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lett. b, TUE dopo che il tribunale del riesame aveva escluso il fumus della lottizzazione abusiva confermando il sequestro soltanto in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod. pen. L'aver consentito la modifica dell'imputazione con riguardo ad un reato già prescritto integrava gli estremi di un atto processuale abnorme, che aveva quindi in tal senso inficiato le ordinanze dibattimentali rese alle udienze del 12 aprile e 24 maggio 2013, con cui erano state rigettate le eccezioni difensive, e le stesse sentenze di merito. L'aver ritenuto che il diverso reato per cui vi era stato esercizio dell'azione penale fosse invece riconducibile alla contestazione, in fatto e diritto, della contravvenzione di lottizzazione abusiva si era inoltre risolto in una macroscopica lesione del diritto di difesa con conseguente nullità dell'imputazione, non essendo peraltro stati assicurati i diritti al termine a difesa e ad addurre nuove prove garantiti dagli artt. 516, 519 e 521 cod. proc. pen. Di tali disposizioni, pertanto, si eccepisce, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., anche alla luce del parametro interposto di cui all'art. 6 CEDU con riguardo al diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico - nella parte in cui non prevedono tali garanzie anche nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto intervenuta in corso di dibattimento. Da ultimo, ci si duole della violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. verificatasi in occasione dell'udienza del 10 aprile 2015, allorquando è stata illegittimamente disattesa la richiesta di immediata declaratoria della causa di estinzione di tutti i reati ascritti, essendosi invece rinviato il processo avanti al collegio, in diversa composizione, che aveva in precedenza celebrato il dibattimento, al fine di poter giungere all'applicazione della sanzione amministrativa della confisca.

3.4. Con il quinto motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale ed omessa motivazione con riguardo al mancato accoglimento dell'eccepita estinzione per prescrizione della confisca, essendo decorso il termine quinquennale previsto per tutte le sanzioni amministrative dalla I. 689/1981. 3.5. Con il sesto motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 323 cod. pen. e dell'art. 323 cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione per non essere stata disposta - senza alcuna argomentazione - la richiesta restituzione dei manufatti in sequestro nonostante l'intervenuto proscioglimento per il delitto di abuso d'ufficio, l'unico in relazione al quale la misura cautelare era stata confermata in sede di riesame.

4. Con il ricorso proposto nell'interesse di MA Di RC si propongono, ai motivi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - con argomentazioni sostanzialmente analoghe - i motivi proposti dalle altre ricorrenti di cui si è supra dato conto sub §. 3.2., 3.3., 3.4, 3.5. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono plurime violazioni della legge processuale e sostanziale con riguardo al mancato accoglimento - senza addurre alcuna motivazione - dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per aver il pubblico ministero omesso di procedere all'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non accogliendo la giustificata richiesta di rinvio avanzata dall'unico difensore per concomitante impegno professionale, che avrebbe peraltro comportato la sospensione del termine di prescrizione dei reati.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e processuale e

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