Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2021, n. 27877

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2021, n. 27877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27877
Data del deposito : 13 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente degli atti processuali SENTENZA sul ricorso 31392-2019 proposto da: R.G.N. 31392/2019 UR AL SRL e OD ES, Cron. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLE

Re. QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio ud. 13/04/2021 2021 dell'avvocato AUGUSTA CIMINELLI, che lipu A.0')25 1035 rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

MA SP , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LORENZO MAGALOTTI

15, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MASTRANDREA;
- con troricorrente - nonché

contro

SI EL OC RC RO rappresentati e difesi dall'avv.to VINCENZO MARICONDA, elettivamente do. In Roma Via cassiodoro 9, presso l'avv. MARIO NUZZO;
- Controricorrenti- nonché

contro

FALLIMENTO URFIN SP, intimato nonché Icontropal 11eor.0 proposi-o cia FINANZIARIA SVILUPPO COMMERCIALE SP, IN SIGLA URFIN SP IN FALLIMENTO, in persona di ES OD, rappresentata e difesa dagli avv. GIANLUCA RUBINO E ANGELO BONETTA ;
- ricorrente e controricorrente- nonché

contro

MA SP , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LORENZO MAGALOTTI

15, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MASTRANDREA;

- controricorrente -

nonché

contro

SI EL OC RC RO rappresentati e difesi dall'avv.to / VINCENZO MARICONDA, elettivamente do. In Roma Via cassiodoro 9, presso l'avv. MARIO NUZZO;
- Controricorrenti- nonché

contro

FALLIMENTO URFIN SP,EURD ITAUL &L;
- Intimatp - avverso la sentenza n. 3186/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
lette le conclusioni scritte del PM che instano per il rigetto dei ricorsi, Fatti di causa 1. Per quanto ancora in questa sede rileva, la MA s.p.a. e la OF s.p.a. il 20 novembre 2002 hanno stipulato un contratto di master franchising che vedeva la MA quale master franchisor e la OF quale master franchisee, quest'ultima società partecipata da UR LI s.r.l. e dal dott. AN OD. Dopo lo sfavorevole esito di una precedente azione risarcitoria per inadempimento contrattuale per dolo o colpa grave della MA nella contabilizzazione dei margini di rendimento sulle fatturazioni - convenuta da OF, URgest e UR LI con giudizio instaurato nel 2007 -,con atto di citazione del 20 luglio 2012 e. la OF s.p.a. in persona dell'amministratore dott. OD, nonché la UR LI s.r.l. (quale holding controllante OF s.p.a.) e il dott. OD (quale socio di minoranza di OF s.p.a.) convenivano nuovamente in giudizio la MA, nonché i sig.ri NT LI e AR ET OC, per il loro ruolo svolto nella stessa MA, proponendo in via principale domanda di annullamento del contratto di master franchising concluso tra MA ed OF per dolo ovvero, in subordine, per errore;
in via gradata, chiedevano ex art. 2033 cod. civ. la ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati da OF a MA sulle fatturazioni delle merci compravendute;
in ogni caso, domandavano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dai convenuti agli attori. Nel frattempo, con sentenza pubblicata il 26 luglio 2012 il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento della OF s.p.a., dopo una prima dichiarazione di fallimento del 2009, poi revocata con effetto dal 30-31 maggio 2012. Pertanto, gli attori riassumevano il giudizio con istanza del 23 ottobre 2012, notificata anche alla curatela del fallimento. Si costituivano gli originari convenuti, mentre non si costituiva il Fallimento OF s.p.a. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibile l'azione esperita dalla OF s.p.a. e prescritto il diritto al risarcimento fatto valere in proprio dal dott. OD e da UR LI s.r.l.

2. In sede di gravame, la pronuncia di prime cure veniva confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Milano, che dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla fallita OF s.p.a., per avere il dott. OD, e non il curatore del fallimento di OF, rilasciato la procura alle liti e rigettava l'appello proposto in proprio dal dott. OD e dalla società UR LI.

3. In particolare, la Corte di merito riteneva invalida la procura ad litem rilasciata dal dott. OD al difensore della OF s.p.a., in quanto la società, all'epoca della citazione, poteva essere legittimamente rappresentata soltanto dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Cosenza, rispettivamente con il primo fallimento (poi revocato) e il secondo fallimento. Inoltre, escludeva che potesse sussistere in capo alla fallita la capacità processuale residuale prevista in caso di inerzia del curatore, posto che quest'ultimo, lungi dal restare inerte, aveva valutato espressamente la non convenienza della sua costituzione in giudizio per la massa dei creditori. Quanto all'azione proposta in proprio dal dott. OD e da UR LI s.r.l. in quanto soci di OF, la Corte di merito riteneva prescritta l'azione di risarcimento, qualificata ex art. 2043 cod. civ., sul rilievo che il danno lamentato con il presente procedimento, introdotto nel luglio 2012, nonché il relativo meccanismo causativo, erano già noti agli appellanti fin dal maggio 2007, allorché era stato incardinato il primo giudizio per il risarcimento del danno e, dunque, era oramai trascorso il termine quinquennale di prescrizione.

4. Con atto notificato il 16/10/2019, i soci UR LI s.r.l. e OD propongono ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3186/2019, pubblicata il 17/07/2019. Resistono, con separati controricorsi, la MA s.p.a. ed i sig.ri NT LI e AR ET OC. Con atto notificato lo stesso 16/10/2019 OF s.p.a. propone a sua volta ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la medesima sentenza. Resistono ad entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, MA s.p.a. e i sig.ri LI e OC. Le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti. Ragioni della decisione Ricorso di UR LI s.r.l. e OD 1. Con il primo motivo del ricorso proposto da UR LI s.r.l. e dal OD si denuncia «Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., ovvero nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 163 n. 4 cod.proc.civ. e dell'art. 8 della legge 129/2004 in relazione al n. 4, comma 1, dell'art. 360 cod.proc.civ.». La sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che i diritti azionati dagli attuali ricorrenti, soci di OF s.p.a., con l'atto introduttivo del presente giudizio (risalente al luglio 2012) sarebbero prescritti in quanto il danno e il relativo meccanismo causativo erano già noti ad essi fin dal maggio 2007, quando era stato introdotto il primo giudizio tra OF, URgest e UR LI contro la MA. La Corte d'Appello non avrebbe considerato la diversità della causa petendi dell'odierna pretesa rispetto a quella del 2007, limitandosi a rilevare l'identità del danno, peraltro, senza spiegare perché sarebbe stato il medesimo tra i due giudizi. Difatti, nel primo giudizio i ricorrenti avrebbero dedotto quale fatto lesivo l'inadempimento contrattuale di MA per il mancato raggiungimento dei margini contrattuali caratterizzato da colpa grave o dolo dell'affiliante;
per converso, l'odierno giudizio sarebbe stato instaurato successivamente alla scoperta dell'alterazione e falsificazione dei dati delle fatture emesse da MA. Dunque, la diversità delle causae petendi alla base del danno dedotto avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a individuare anche un diverso dies a quo del termine di prescrizione. Non affrontando la sentenza le conseguenze della alterazione dei dati forniti dell'affiliante, sarebbero vieppiù violati gli obblighi di trasparenza, correttezza e completezza delle informazioni cui ha diritto l'affiliato, tali da determinare l'annullamento per dolo del contratto.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ. in relazione al n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ. laddove la Corte ha ritenuto che il dolo posto in essere da MA (e dai suoi dirigenti) durante le trattative per la stipula del master franchising e per tutta la durata del rapporto fosse noto ai ricorrenti sin dall'avvio del primo giudizio». La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto provata la consapevolezza dei ricorrenti del dolo decettivo della MA. La Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 115 cod. proc. civ. per aver basato tale convincimento su una prova "immaginaria" poiché, dagli atti del primo giudizio, emergerebbe esclusivamente la consapevolezza degli attuali ricorrenti di una condotta genericamente dolosa di MA consistente nella intenzionalità dell'inadempimento contrattuale riferito ai margini contrattuali convenuti. Diversamente, il dolo ascrivibile ai convenuti nel giudizio odierno - consistente nella rappresentazione di informazioni false in relazione ai margini di ricavo durante le trattative precontrattuali e la fase di esecuzione del contratto - sarebbe stato percepito da OF s.p.a. e dai ricorrenti, in quanto soci, solo in data 16 novembre 2009, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare di OF, mentre la conferma sarebbe pervenuta solo dopo le indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Cosenza in seguito alla denuncia di truffa aggravata sporta dal OD a carico dei sig.ri OC e LI, alle quali i ricorrenti hanno avuto accesso solo il 17 ottobre 2012 (denuncia archiviata per prescrizione del reato). Vi sarebbe stato pertanto un errore di percezione in punto di allegazioni e prove con conseguente violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., posto che mancava in atti ogni contestazione in merito all'allegata falsità della comunicazione relativa ai margini di ricavo.

3. Con il terzo motivo si denuncia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. in relazione al n. 4 dell'art.