Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 4443

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Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra. Ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 4443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4443
Data del deposito : 25 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13439/2010 proposto da:
ON AR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
SELEGRAFICA 80 SRL 0129213008;

- intimata -
Nonché da:
SELEGRAFICA 80 SRL 0129213008, in persona del sig. ET US Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato REBOA ROMOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -
contro
ON AR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 921/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2009, R.G.N. 7134/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato ROBERTO ESPOSITO;

udito l'Avvocato SIMONE TRIVELLI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1980 il sig. AC EL nella veste di locatore, e la società "EL 80 s.r.l." (d'ora innanzi, per brevità, IC) stipularono un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in MA, via Aretusa n. 50 A/B, che la conduttrice avrebbe destinato a sede dell'esercizio della propria attività di litografia.

2. Cessata l'efficacia del contratto di locazione, nel 1995 la EL convenne dinanzi al Pretore di MA il sig. AC EL, chiedendone la condanna:
(a) al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34;

(b) alla restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto.
La domanda fu accolta dal Pretore, con sentenza confermata dal Tribunale di MA in sede di appello.
La sentenza del Tribunale venne tuttavia cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza 19.4.2001 n. 5821, a causa della nullità derivante dalla ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

3. La causa venne riassunta nel 2002 dalla EL dinanzi il Tribunale di MA (a causa della soppressione dell'ufficio del Pretore, disposta nelle more dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), il quale con sentenza 19.4.2005 n. 8755 rigettò la domanda di condanna del sig. AC EL alla restituzione del deposito cauzionale, mentre accolse quella di condanna al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, con gli interessi dalla data di notifica dell'offerta per intimazione, con la quale la EL gli aveva intimato di riprendere possesso dell'immobile locato (27.9.1993). Le spese del giudizio vennero compensate.

4. La sentenza del Tribunale venne appellata da ambo le parti: il locatore chiedendo la riforma del capo di sentenza con cui venne accolta la domanda di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento;
il conduttore chiedendo la riforma del capo di sentenza con cui vennero compensate le spese di lite.

5. La Corte d'appello di MA, con sentenza 24.3.2009 n. 921 accolse parzialmente l'appello principale: ritenne infatti dovuta al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento, ma individuò nel 16.2.1995 in luogo del 2.9.1993 (ovvero nella data in cui il locatore tornò nel possesso dell'immobile) il dies a quo di decorrenza degli interessi di mora.
L'appello incidentale venne, invece, rigettato, sul presupposto che si fosse verificata nel giudizio di rinvio una "reciproca soccombenza".

6. La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata per cassazione dal sig. AC EL, sulla base di otto motivi. La EL ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa.
La società EL ha sollevato nel controricorso (pp. 5 ed 8) due eccezioni preliminari che devono essere esaminate con priorità, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., comma 2, in quanto idonee a definire il giudizio.
Con la prima di tali eccezioni la EL ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione. Essa perviene a tale conclusione osservando che la presente controversia, avendo ad oggetto un rapporto locatizio, è stata celebrata col rito di cui all'art. 409 c.p.c. e ss., e tale forma procedurale sfugge alla sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742. L'eccezione è manifestamente infondata.
È infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, là dove stabilisce che la
sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c., si riferisce unicamente alle controversie di lavoro e non a tutte le controversie soggette al rito del lavoro (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 28291 del 22/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010;

Sez. 3, Sentenza n. 9022 del 30/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 25/02/1994). Con la seconda eccezione preliminare la EL ha invocato l'inammissibilità del ricorso, a causa della inidoneità dei quesiti di diritto formulati dal ricorrente ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.. Anche tale eccezione è infondata con riferimento a tutti e sette i motivi del ricorso principale.
I quesiti formulati a conclusione di essi sono infatti pertinenti, non ultronei e corredati del necessario aggancio alla fattispecie concreta.

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. AC EL allega che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.

3. Espone, al riguardo, che la L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 35, attribuiscono il diritto all'indennità ivi previsto non ad ogni conduttore che abbia svolto nell'immobile locato un'attività commerciale, ma solo ai gestori di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori: condizione tradizionalmente ritenuta sussistente solo quando l'immobile locato abbia la funzione di "collettore di clientela", ovvero eserciti di per sè un richiamo su quest'ultima.
La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, avrebbe invece riconosciuto il diritto della EL alla indennità per la perdita dell'avviamento sulla base del solo rilievo che la società "usava contattare la clientela nel proprio stabilimento", ritenendo che tanto bastasse per l'attribuzione di quel diritto, posto che la L. n. 392 del 1978, art. 34, non esige "alcun collegamento funzionale tra l'attività di impresa e l'ambito territoriale in cui si svolge".

1.2. Il motivo è infondato perché, estrapolando membra disiecta dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, le fa dire quel che in realtà non ha mai detto, e quindi non ne coglie l'esatta ratio decidendi.
La Corte d'appello di MA, infatti, non ha mai negato che l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, spetti soltanto quando l'immobile oggetto della
locazione costituisca per le sue caratteristiche uno strumento di incremento dell'avviamento aziendale.
Lo ha affermato chiaramente a pag. 7, terzo capoverso, della motivazione, là dove si legge che presupposto per il diritto all'indennità è "l'inserimento dell'immobile nell'organizzazione aziendale strumentale alla produttività dell'impresa e all'incremento del volume degli affari".
Il principio coincide esattamente con quello invocato dal ricorrente, e che si assumerebbe violato. Dunque non dell'individuazione in iure della norma applicabile al caso di specie il sig. AC EL si duole, ma piuttosto della valutazione in facto circa la sussistenza dei presupposti materiali per l'applicazione di quel principio. Il che, ovviamente, non costituisce un error in iudicando ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. 2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. AC EL allega che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.

3. Allega, anche in questo caso, la violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 35, assumendo che la Corte d'appello avrebbe
deciso sulla domanda di pagamento dell'indennità muovendo da una premessa corretta ("presupposto dell'indennità è lo svolgimento di attività rispetto alle quali assuma rilievo il luogo in cui siano svolte"), ma pervenendo a conclusioni logicamente contrastanti con quella premessa.
Lo iato tra premessa e conclusioni della sentenza impugnata risulterebbe in particolare, secondo il ricorrente, da due affermazioni della Corte d'appello:
(a) la prima è l'affermazione secondo cui la L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35, non esigerebbero alcun "collegamento funzionale" tra
la vendita di prodotti litografici e l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

(b) la seconda è l'affermazione secondo cui la conduttrice EL aveva una ristretta cerchia di clienti.

2.2. Il motivo è infondato per la stessa ragione indicata supra, al p. 1.2.
La Corte d'appello, infatti, ha correttamente individuato il presupposto dell'indennità L. n. 392 del 1978, ex art. 34, nella destinazione dell'immobile locato ad un ruolo propulsivo ai fini dell'incremento dell'avviamento. Lo stabilire, poi, se nel caso concreto tale ruolo sussistesse o meno è questione di fatto, non di diritto. L'errore in tale giudizio può essere censurato sotto il profilo della insufficiente motivazione, ma non della violazione di legge.

2.3. Quanto ai due passaggi motivazionali indicati dal ricorrente come testimonianti l'errore della Corte d'appello, essi non sono ne' erronei in iure, ne' contraddittori in facto: a condizione che

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