Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/09/2014, n. 19888
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La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, invece, essendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico affinché non iscriva il privilegio legale per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di "revoca" della confessione sanciti dall'art. 2732 cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10052-2007 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI STRADE E SCAVI AR NI E OR S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché AR NI e AR OR in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURENTINA 64 0, presso lo studio dell'Avvocato VALENZA NUNZIO ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato TEZZELE PIEROR, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SONDRIO DIESEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'Avvocato CIUTI DANIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ALONGI GERLANDO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 105/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli Avvocati CLAUDIO TEZZELE, per delega dell'Avvocato PIEROR TEZZELE, e DANIELE CIUTI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione alla sezione semplice.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1994, l'Impresa Costruzioni Strade e Scavi RZ AN e GI s.n.c. nonché, in proprio, i soci RZ AN e GI proponevano opposizione innanzi al tribunale di Sondrio avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 28 novembre 1994 dal presidente di quell'ufficio, avente ad oggetto il prezzo (lire 59.500.000) di vendita di un autocarro, l'avvenuto pagamento del quale gli opponenti affermavano comprovato dalla quietanza contenuta nella "dichiarazione verbale di vendita di autoveicolo", resa dal legale rappresentante della venditrice Sondrio Diesel s.r.l., con firma autenticata da notaio.
Il tribunale di Sondrio, con sentenza in data 9 febbraio 2001, accoglieva l'opposizione e revocava il provvedimento monitorio, giudicando inammissibile, ai sensi degli artt. 1324, 2722 e 2726 cod. civ., la prova testimoniale richiesta dall'alienante per dimostrare
che, in realtà, il quietanzato prezzo non era stato pagato. 2. - Ritenuto il divieto ex art. 2722 cod. civ. non applicabile alla quietanza ed assunta la prova testimoniale offerta dalla Sondrio Diesel s.r.l., la corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 gennaio 2007, ne ha accolto il gravame e ha riformato la decisione di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo, ponendo a carico degli opponenti le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, per quanto qui ancora rileva, la corte d'appello ha sottolineato: che la teste escussa, dipendente della società appellante con mansioni amministrative nell'ufficio contabilità, ha riferito che la fattura emessa dalla Sondrio Diesel non è stata pagata, nonostante i solleciti effettuati;
che la parte acquirente non ha prodotto la documentazione bancaria inerente alle modalità (bonifico o assegno diretto) con le quali vengono di norma versati importi rilevanti, come quello di cui è causa, e neppure ha specificato gli strumenti con i quali sarebbe avvenuto il saldo del debito per cui è causa;
che gli atti e le certificazioni prodotti dalla società appellata in seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. del libro giornale non dimostrano in alcun modo
che vi è stato il pagamento del prezzo. Il giudice del gravame è così pervenuto alla conclusione che la quietanza nella dichiarazione di vendita è stata rilasciata al solo scopo di velocizzare la pratica amministrativa inerente alla vendita dell'autocarro per cui è causa.
3. - Per la cassazione della sentenza della corte d'appello l'Impresa Costruzioni Strade e Scavi e i RZ in proprio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 23 marzo 2007, sulla base di sette motivi.
Ha resistito, con controricorso, la Sondrio Diesel s.r.l.. 4. - La sezione seconda, assegnataria del ricorso, ne ha promosso, con ordinanza interlocutoria n. 17869 del 23 luglio 2013, la rimessione alle sezioni unite, attesa la particolare importanza della questione di massima delineata ne primo motivo, con cui - ponendosi il quesito se i divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 cod. civ. si estenda alla quietanza rilasciata dal venditore di
autoveicolo nella dichiarazione verbale di vendita con sottoscrizione autenticata da notaio - si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1324, 2722 e 2726 cod. civ., per avere il giudice di appello ammesso la prova testimoniale in contrasto con il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ.. Il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
È stata acquisita la relazione dell'ufficio del massimario. Una memoria illustrativa è stata depositata, in prossimità dell'udienza delle sezioni unite, dalla controricorrente;
i ricorrenti avevano prodotto una memoria in vista dell'udienza svoltasi il 7 marzo 2013 dinanzi alla seconda sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Le sezioni unite sono investite della questione di massima di particolare importanza, veicolata dal primo motivo di ricorso, se, in base al combinato disposto degli artt. 2726 e 2722 cod. civ., il divieto di prova testimoniale che quest'ultima disposizione pone con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, si estenda alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata.
2. - Il quesito concerne il regime di stabilità e di vincolatività della quietanza, vale a dire di quella tipica dichiarazione di scienza diretta al solvens con funzione di prova documentale precostituita con la quale il creditore assevera il fatto dell'avvenuto pagamento (art. 1199 cod. civ.). 3. - Posta di fronte all'interrogativo se ed in che limiti il rilascio della quietanza precluda al creditore di dimostrare che l'attestazione in essa contenuta non è veridica, questa Corte ha sviluppato un orientamento che, muovendo dalla premessa della natura sostanzialmente confessoria della quietanza, attribuisce alla dichiarazione scritta indirizzata al debitore efficacia di piena prova dei fatti dalla stessa attestati (ex art. 2735 c.c., comma 1 e art. 2733 c.c., comma 2), escludendo di conseguenza la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità, ma ammettendone la "revoca" esclusivamente per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ.. "La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva
il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che "sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza" (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2, 31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459). 3.1. - La giurisprudenza ha anche preso in esame i casi in cui la non veridicità della quietanza non corrisponde ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma riflette una programmazione negoziale, vale a dire un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti e da queste condivisa.
In tali ipotest, nelle quali la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un'intesa diretta a creare un'apparenza di solatio, questa Corte si è da tempo mostrata aperta all'ammissibilità della dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza "di favore" o "di comodo" e il destinatario della stessa, pervenendo a riconoscere che la simulazione della quietanza ("atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata") "presuppone, ai sensi dell'art. 1414 c.c., comma 2, un precedente o coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio" (sez. 2, 28 agosto 1993, n. 9135). Fattasi strada l'idea di ricondurre entro l'alveo di applicazione della