Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 04543

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 04543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04543
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI DR, nata a [...], il [...], AT PA, nato a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 08/07/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dei difensori degli imputati, avv.to Giuseppe Basso e avv.to Massimo Scantamburlo, che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 27/05/2013, con cui, per quanto di rilevanza, DR CI e NP AT erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla EW NS s.r.l., dichiarata fallita in data 23/01/2009, il AT quale amministratore unico dal 29/04/2008 e, quindi, di amministratore di fatto, la CI quale concorrente extraneus, a fronte del ruolo di amministratore di fatto inizialmente contestatole, nonché, il solo AT, anche il per il reato di bancarotta preferenziale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PA AT in riferimento al reato di bancarotta preferenziale, in quanto estinto per prescrizione, rideterminando la pena e confermando, nel resto la sentenza impugnata.

2. In data 18/11/2021 DR CI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Giuseppe Basso, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si limita a riprodurre la motivazione del primo giudice, a sua volta fondata su elementi indiziari, ossia le considerazioni del curatore fallimentare, atteso che la CI era una semplice impiegata della società fallita, mentre era stata amministratrice della Wam s.r.I., da cui era stata estromessa a seguito della cessione a RT TR;

2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto risulta che il fitto di azienda non era stato concluso dalla AT, ma dagli amministratori della EW NS s r.I e della Wam s.r.I., essendo stato detto contratto, in ogni caso, condizionato al pagamento di tre mensilità arretrate alle dipendenti della EW NS s.r.l. ed al loro inserimento nella realtà produttiva, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, il che esclude la sussistenza della condotta distrattiva, trattandosi di attività posta in essere nella piena libertà negoziale delle parti nel corso della rispettiva attività imprenditoriale;
la stessa distrazione delle immobilizzazioni materiali, oltre che essere estranea al ruolo della ricorrente, non può fondarsi sulle sole risultanze delle scritture contabili, neanche rinvenute, ciò senza contare che il fitto di azienda non produce di per sé alcuna distrazione dei beni;

2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 133, 533, comma 3, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto alla ricorrente la circostanza attenuante della minima partecipazione, nonché le circostanze attenuanti generiche, non le ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché alla CI non sia affatto contestata la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, escluso in primo grado, essendo la stessa del tutto estranea alla vicenda.

3. In data 18/11/2021 IA AO AT ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Massimo Scantamburlo, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 legge fallimentare e 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la bancarotta preferenziale in favore della VA risulta estinta per prescrizione ancor prima della sentenza impugnata;

2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta preferenziale in favore della VA, ritenuta dalla sentenza impugnata fornitore storico della società, la quale, con la sua condotta, insisteva per il soddisfacimento del credito, sicché la ragione dell'adempimento va individuata proprio nella necessità di alleggerire la pressione esercitata dalla creditrice e consentire la prosecuzione dell'attività economica, attraverso

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