Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2021, n. 17378

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2021, n. 17378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17378
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente Rep. C \- Ud. 10/11/2020 SENTENZA sul ricorso n. 4027-2015 [cui viene riunito il ric. 34422-2019] proposto da: RA FA, già socio illimitatamente responsabile della estinta TE s.a.s. di GR ST & C., rappresentato e difeso dagli Avvocati AUGUSTO D'OTTAVI e RENATO CODIGLIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, VIA del BANCO di

SANTO SPIRITO

48

- ricorrente -

contro

LAG s.p.a., già LA NT GENOVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ENRICO SIBOLDI e MARIA TERESA BARBANTINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del. Orichlo, in GENg2tVA'y VIA CtECCARC-- -

- controricorrente -

PRIORE LUCA, in proprio e quale legale rappresentante della MILLENNIUM ENGINEERING s.r.I., rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONIO BERTOLI, ed elettivamente domiciliato pressoil suo studio in GENOVA, C.so ANDREA PODESTA' 11/2

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7/2015 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata l' 8/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. RENATO CODIGLIA per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
e, per la controricorrente LAG., l'Avv. LUDOVICA FRANZIN con delega che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. nonché sul ricorso n. 34422-2019 [che viene riunito al ric. 4027-2016] proposto da: RA FA, già socio illimitatamente responsabile della estinta TE s.a.s. di GR ST & C., nonché RA IO e IA FR, entrambi già soci accomandanti della estinta TE s.a.s. di GR ST & C., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato RENATO CODIGLIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Augusto D'Ottavi in ROMA, VIA del BANCO di

SANTO SPIRITO

48

- ricorrente -

-

contro

-

VANDEMOORTELE

Italia s.p.a. (già LAG. s.p.a.e già LA NT GENOVA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ANURMA CHEN e ENRICO SIBOLDI, ed • elettiyamente domiciliata presso lo studio del primo in eEINOVA, ;- VIA eEDflIZZS

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. RENATO CODIGLIA per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
e, per la controricorrente Vandemoortele, l'Avv. LUDOVICA FRANZIN che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

[Ricorso n. 4027 del 2016] 1. - Nel dicembre del 2002, NO s.a.s. di RA FA & C., quale venditrice di un impianto industriale per la surgelazione, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per conseguire il saldo del prezzo di € 291.882.21 dovuto dall'acquirente LA NT GENOVA s.p.a.;che faceva opposizione adducendo vizi e difetti, e chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni [questo: il thema decidendum del giudizo RG. 3719/2003 del Tribunale di Genova]. La opposta TE otteneva di chiamare in causa coloro che avevano progettato e concorso nella fornitura dell'impianto, che resistevano;
e frattanto, la TE proponeva a sua volta domanda risarcitoria avverso AN, per le conseguenze pregiudizievoli legate all'inadempimento della acquirente, che non aveva più pagato il saldo del prezzo [questo: il giudizio RG 10440/2003 del Tribunale di Genova]. I due giudizi venivano riuniti. Con sentenza n. 1718/2009, depositata in data 29.4.2009, il Tribunale di Genova [nella indicata causa promossa da LA NT GENOVA s.p.a. di opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da NO s.a.s. di RA FA & C., per l'importo di € 291.882,21, in relazione alla fornitura di impianto industriale di surgelazione per pizze e focacce, con chiamata in causa dei terzi MILLENNIUM ENGINEERING s.r.I., PECOM s.r.I., ADELCHI PETTENON, nonché con intervento volontario di PRIORE LUCA, con riunione di altra causa promossa da TE

contro

AN, avente la stessa causa petendi] rigettava la domanda attrice e (tra l'altro) in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava tenuta e condannava AN RI al pagamento in favore di TE della somma di cui alla fattura n. 5 del 30.8.2002, e condannava TE al pagamento in favore di AN RI della somma di € 55.699,22, oltre rivalutazione dal 14.10.2003 al saldo.Non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni di AN RI nei confronti di TE, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria. Avverso detta sentenza parziale proponeva, a sua volta, appello FA RA, quale socio illimitatamente responsabile dell'estinta TE s.a.s.;
si costituiva in giudizio AN RI Genova s.p.a., nonché l'ing. Luca Priore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Millennium Engineering s.r.l. Con sentenza n. 7/2015, depositata in data 8.1.2015, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto da ST GR;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da L.A.G. s.p.a. (già AN RI Genova s.p.a.) dichiarava non dovuto l'importo di C 29.422,01, oltre IVA 20%, e quindi C 35.326,41, addebitato a titolo di spese di trasporto, di vitto e alloggio, sull'importo totale di C 57.617,36 di cui alla fattura n. 5 del 30.8.2003 e, pertanto, dichiarava tenuto e condannava il GR alla restituzione di detta somma, oltre interessi;
respingeva l'appello incidentale proposto dal Priore, confermando nel resto la sentenza appellata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ST GR sulla base di 11 motivi. Resistono L.A.G. s.p.a. e Millennium Engineering s.r.l. con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [Ricorso n. 34422 del 2016] 2. - Al suddetto giudizio di opposizione [R.G. 3719/2003] era stato, come detto, riunito altro giudizio [R.G. 10440/2003] promosso da TE

contro

LAG, avente a oggetto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito del comportamento tenuto nel corso del contratto di fornitura dell'impianto di surgelazione, nonché la rifusione di oneri bancari maturati e non conteggiati alla data del ricorso monitorio. In tale secondo giudizio si costituiva la LAG chiedendo la riunione con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. FA RA, in qualità di socio illimitatamente responsabile dell'estinta TE s.a.s., proponeva allora appello avverso la sentenza parziale;
ma la Corte distrettuale, con sentenza n. 7/2015 depositata in data 8.1.2015 [già citata] respingeva l'appello principale accogliendo quello incidentale di LAG s.p.a. [la quale, pertanto, nel giudizio d'appello per il risarcimento dei danni dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia sull'appello incidentale in tale sede proposto, avente il medesimo oggetto]. Con la sentenza definitiva n. 2358/2012, depositata in data 28.8.2012, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni formulata da LAG, aveva condannato ST GR, nella qualità, al pagamento in favore di LAG s.p.a. della somma di C 171.157,00, oltre accessori. La medesima decisione condannava altresì i soci accomandanti RI GR e FR GI al pagamento della parte di C 171.157,00, oltre accessori, corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione sociale, in solido con ST GR limitatamente alla somma di rispettiva pertinenza.Avverso detta decisione proponevano appello ST GR, RI GR e FR GI chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, dopo il fallimento di Pecom s.r.I., nei confronti di ST GR e, nel merito, il rigetto della domanda proposta da LAG, che si costituiva chiedendo di dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il gravame e proponendo appello incidentale. All'udienza collegiale del 17.5.2018 il procuratore dell'appellante produceva copia dell'atto di fusione di LAG che acquisiva denominazione sociale dell'incorporata VANDEMOORTELE ITALIA s.p.a. Con sentenza n. 1544/2018, depositata in data 12.10.2018, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento dell'appello, disponeva che sull'importo che ST GR era condannato a pagare decorressero, a far data dalla decisione di primo grado, i soli interessi legali;
dichiarava tenuti e condannava RI GR e FR GI, quali soci accomandanti di TE, in solido con ST GR, al pagamento di detto importo, nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione;
confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione ST GR, RI GR e FR GI sulla base di 14 motivi. Resiste Vandemoortele Italia s.p.a con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Va preliminarmente rilevato che i ricorsi per cassazione, ove proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio [come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva] vadano preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall'articolo 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9192 del 2017;
conf. Cass. n. 17603 del 2019). 1.2. - In via pregiudiziale, nella memoria difensiva del ricorrente ST GR, a sostegno della contestata carente tempestività della proposizione del ricorso in cassazione, da un lato, viene ribadito che le ricevute di accettazione e quelle di consegna delle PEC relative alla notifica del ricorso alla LAG s.p.a. [R.G. 4027 del 2016] nell'occasione si erano tutte generate entro 1'8.2.2016 [prima delle ore 23,00], ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso. E, dall'altro, va preso atto che nel frattempo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012 n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta» (Corte cost. n. 75 del 2019). 1.3. - Quanto poi, ancora, alla correttezza della notifica del ricorso [corredato di procura e notificato a mezzo posta elettronica certificata, in allegato al messaggio pec, in formato PDF], viene sottolineato come, nella specie, il ricorso con la procura predisposto in formato cartaceo [che apposta a margine o in calce, viene a costituire un corpus inscindibile con esso: Cass. n. 15509 del 2000;
Cass. n. 4370 del 2003], sia stato scanzionato ottenendo così una copia digitale dello stesso corpus e notificato con la relata di notifica "nativa", convertita in PDF, sottoscritta digitalmente, e contenente l'attestazione di conformità all'originale del ricorso notificato. Conformemente a quanto statuito e richiesto dall'art. 3 bis della legge 53/1994, con richiamo all'art. 16 undecies del decreto legge 179/2012, appare pertanto perfettamente valida ed ammissibile la notifica

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