Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2021, n. 40426

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In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo in denaro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2021, n. 40426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40426
Data del deposito : 16 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

4042 6-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. FELICE MNA Presidente - Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere - Ud. 28/09/2021 - Dott. ALDO CARRATO - Consigliere - PU R.G.N. 14450/2020 Dott. LUIGI ABETE - Consigliere - Ceau. 40426 Rep. Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14450-2020 proposto da: EL UD PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO RIZZO, ANGELO RICCI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

EL UD NA, EL UD TT, EL UD RI SA, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCESCO BORDO e dall'avvocato FRANCESCO EL GRECO, giusta procura in calce al controricorso;
- ricorrenti incidentali - 2063/21 avverso la sentenza n. 188/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa FRANCESCA CERONI, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito l'avvocato Giovanni Iaria per delega dell'avvocato Ricci per il ricorrente, nonché gli avvocati Francesco DE Greco e l'avvocato Francesco Bordo per le contro ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ELLA DECISIONE Con citazione del 12/101993 DE UD NN conveniva in giudizio i fratelli UA, TT e RI e la madre, NA OR, affinché si procedesse alla divisione dei beni caduti nella successione ab intestato del padre, DE UD NI, deceduto il 13/3/1977. Si costituivano i convenuti che non si opponevano alla domanda. Nelle more del giudizio decedeva anche la NA, e nella sua quota succedevano i quattro germani DE UD. Espletate due consulenze tecniche d'ufficio, e rigettata la richiesta di sequestro giudiziario avanzata da DE UD TT, all'esito del deposito dell'ultimo supplemento di CTU, N DE UD TT, NN e RI SA chiedevano l'attribuzione congiunta dei due locali commerciali siti in Napoli alla via Scarlatti e dell'appartamento alla via E. Alvino 37, int. 11, con un conguaglio a favore di ognuna delle sorelle di € Ric. 2020 n. 14450 sez. S2 ud. 28-09-2021 -2- - 15.380,25 da versare da parte del fratello, conguaglio cui dichiaravano di rinunciare. Con l'opposizione di DE UD UA, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 476 del 17/5/2018 attribuiva alle sorelle DE UD i beni di cui alla richiesta di attribuzione congiunta, assegnando gli altri beni immobili a DE UD UA, il tutto senza la previsione di conguagli. Inoltre, compensava per la metà le spese di lite, ponendole per la residua parte a carico di DE UD UA, in considerazione del suo comportamento processuale. Avverso tale sentenza proponeva appello DE UD UA, cui resistevano le sorelle. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 188 del 16 gennaio 2020, in parziale accoglimento del gravame, riformava la decisione di primo grado solo quanto alle spese di lite, disponendone l'integrale compensazione. La sentenza di seconde cure riteneva infondata la deduzione dell'appellante secondo cui il Tribunale aveva acriticamente recepito le considerazioni del CTU quanto alla stima dei beni caduti in successione, ed in particolare per quanto atteneva all'individuazione della superficie convenzionale dell'immobile sito alla via Scarlatti. Infatti, oltre a ricordare che ben può il giudice limitarsi a far riferimento agli esiti della CTU, nel caso in cui siano condivisi, e senza quindi un particolare onere di motivazione, escludeva che però fossero ravvisabili gli errori di calcolo e di stima denunciati dall'appellante. Infatti, correttamente per la parte del locale sottoposta al livello stradale era stata calcolata una superficie convenzionale pari al 50%, e ciò in considerazione del fatto che un locale a fronte strada ha un valore maggiore rispetto alla porzione Ric. 2020 n. 14450 sez. S2 ud. 28-09-2021-3- - sottoposta al piano della strada, essendo ciò desumibile in base alla minore appetibilità commerciale di tali locali, senza che su tale giudizio possa incidere il fatto che allo stato il contratto di locazione commerciale concerneva unitariamente sia la parte a fronte strada che quella a livello inferiore. Tale conclusione peraltro non era stata contrastata nemmeno dal perito di parte appellante, che aveva mosso contestazioni solo tardivamente in sede di comparsa conclusionale. DE pari risultava priva di fondamento la doglianza circa la natura non omogenea della quota assegnata alle sorelle rispetto a quella ricevuta dall'appellante. Infatti, non risultava corrispondente al vero che quest'ultima quota avesse un valore inferiore rispetto al valore della quota ideale di sua spettanza, ma il Tribunale si era limitato ad osservare come assecondare la richiesta di assegnazione congiunta avanzata dalle sorelle fosse preferibile rispetto alla soluzione della vendita all'incanto, che verosimilmente avrebbe determinato la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo di mercato. Tale giudizio però non implica alcun riconoscimento del fatto che tra le due quote vi fosse una disomogeneità anche quantitativa oltre che qualitativa. Inoltre, i beni facenti parte delle due quote erano di valore e caratteristiche tali da escludere la previsione di elevati conguagli, occorrendo anche osservare che nella quota dell'appellante era stato inserito, in proprietà esclusiva, un q appartamento di considerevole valore. Circa la deduzione del Tribunale secondo cui le critiche alla CTU sarebbero state tardive in quanto sviluppate solo in comparsa conclusionale, la Corte d'Appello, oltre ad escludere che la sentenza di prime cure avesse fatto applicazione della Ric. 2020 n. 14450 sez. S2 - ud. 28-09-2021 -4- novellata previsione di cui all'art. 195 c.p.c., inapplicabile ratione temporis, riteneva che però avesse dato seguito ai principi sostenuti in giurisprudenza secondo cui le osservazioni alla CTU non possono essere avanzate in comparsa conclusionale. In merito al motivo di appello relativo alla rinuncia al conguaglio da parte della sorelle, la Corte distrettuale riteneva che tale rinuncia rientrasse negli accordi e nelle dinamiche successorie e che, quindi, in quanto tale era stata inserita nella richiesta di attribuzione congiunta, senza che fosse necessaria alcuna accettazione da parte dell'appellante, e ciò a prescindere dal fatto che l'opposizione era stata formulata solo in comparsa conclusionale allorché era scaduto il termine congruo entro il quale è possibile opporsi alla remissione ex art. 1236 c.c. Risultava invece fondato il motivo di appello vertente sulle spese di lite. Infatti, le spese di CTU dovevano essere poste a carico della massa, in quanto effettuate in favore di tutte le parti. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto che la condotta oppositiva dell'appellante si era manifestata solo alla fine del lunghissimo giudizio, e precisamente dopo la richiesta di attribuzione congiunta delle sorelle, era giustificata la decisione di compensarle per l'intero, attesa anche la natura del giudizio 平 ed i rapporti tra le parti, estendendosi la compensazione anche alle spese del giudizio di appello. Ric. 2020 n. 14450 sez. S2 - ud. 28-09-2021 -5- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso DE UD UA sulla base di sette motivi. DE UD TT, DE DI NN e DE UD RI SA hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI IN DIRITTO ELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione omessa о apparente circa l'insussistenza dell'obbligo di motivazione in caso di adesione alla CTU con violazione altresì dell'art. 195 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis prima della modifica di cui alla legge n. 69/2009. La sentenza impugnata, a fronte della denuncia del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che si era limitata a recepire acriticamente le conclusioni del CTU quanto alla stima dell'immobile commerciale alla via Scarlatti, ha in primo luogo ritenuto che l'onere della motivazione potesse essere soddisfatto mediante il rinvio alle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio, omettendo però di considerare che le stesse erano state contestate con specifiche critiche, che imponevano una risposta da parte del giudice. In particolare, in merito alla determinazione della superficie convenzionale del locale di via Scarlatti, sebbene la superficie effettiva del locale posto sotto strada fosse pari a mq. 77,40, ed a fronte della superficie del locale a fronte strada di mq. 45,00, aveva stimato che la superficie convenzionale dei due Ric. 2020 n. 14450 sez. S2 - ud. 28-09-2021 -6- locali ammontasse a mq. 83,70, determinando quindi il valore del bene sulla base di tale ultima superficie. Tale criterio era però stato contestato dal ricorrente, che aveva sostenuto la necessità di calcolare la superficie senza procedere ad abbattimenti, tenuto conto che entrambi i locali sono accatastati nella categoria C1, classe 9 (negozio o bottega di pregio elevato). A tali obiezioni nessuna risposta era stata fornita dal Tribunale, che aveva anzi sottolineato come le contestazioni fossero state tardivamente sollevate in comparsa conclusionale, in contrasto con l'opinione della giurisprudenza, che invece ritiene che le critiche di carattere tecnico ben possano essere avanzate per la prima volta anche negli scritti conclusionali.

1.1 Il motivo è infondato. In primo luogo, preme rilevare

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