Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2021, n. 15304
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RB NC nato a [...] il [...] 2. LE FOSSE SE RO nato a [...] il [...] 3. OM RI AR nàto a BUENOS AIRES (ARGENTINA) il 10/08/1971 4. OM LO nato a [...] il [...] 5. OM RO LV nato a [...] il [...] 6. OC EA nato a [...] il [...] 7. NE RO nato a [...] il [...] 8. SI SE nato a [...] il [...] 9. RI CE nato a [...] il [...] 10 RA LV nato a [...] il [...] 11. IS ST nato a [...] il [...] 12. OM LU VO nato a [...] il [...] 13. OR RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ST OC si dà per fatta la relazione su Le SS PP RT e CE RE. Il Proc. Gen. conclude per: l'annullamento con rinvio per il capo E), rigetto nel resto per CA CO l'inammissibilità per rinuncia per Le SS PP RT;
l'inammissibilità per OM EL DO, OM IA, OM UR RE;
il rigetto per CI AN;
l'inammissibilità per ER PI;
l'annullamento con rinvio per il capo A rigetto nel resto;
l'inammissibilità per RI IN;
l'annullamento con rinvio per il capo E, rigetto nel resto per CE RE;
il rigetto per ST ST;
il rigetto per OM IG ST e TO EL. uditi i difensori Il difensore presente avvocato Contestabile Guido si riporta ai motivi di ricorso per CE RE, per CA CO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
il difensore presente avvocato Alvaro AN per CA CO chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
il difensore presente avvocato Zagarese NI per RI IN dopo aver esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento;
il difensore presente avvocato Belcastro PP per AL PP e TO EL alla fine del proprio intervento insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
il difensore presente avvocato Quintieri AN per ST ST chiede l'annullamento della sentenza e insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
il difensore presente avvocato Calabrò CO per OM IA dopo aver esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento;
il difensore presente avvocato Nicoletti CO per OM EL DO e ER PI insiste nell'accoglimento dei motivi dei ricorsi il difensore presente avvocato Zagarese ARa Teresa per OM UR RE si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;il difensore presente avvocato Zagarese Ettore CO per OM IG ST e CI AN insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 10 giugno 2019 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro emessa il 13 dicembre 2017 all'esito del giudizio abbreviato, per quanto qui interessa, ha in parte accolto gli appelli proposti da CO CA, PI EA, PP RT Le SS, EL TO, PP AL, AN CI, IN RI, ST ST, RE CE, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado. La corte territoriale, nel rigettare gli appelli, ha confermato la condanna inflitta a EL DO OM, UR RE OM, IA OM e IG ST OM per il reato di cui al capo A) ex art. 74 d.P.R. 309/1990 alla pena di 8 anni di reclusione;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
2. Il ricorso nell'interesse di CO CA La corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO CA perché estinto per prescrizione il reato ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990 di cui al capo B), commesso il 12 aprile 2011;
riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. 309/1990, ha rideterminato la pena in sette anni di reclusione per i residui reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, dì cui ai capi: - A), quale reato più grave, previa riqualificazione nella fattispecie ex art. 74 comma 2 d.P.R. 309/1990, ritenendolo partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish, operante in NO, quale centro principale di smistamento del narcotico, ed in altre località, dal 2003 con condotta perdurante;
- C) ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, in NO tra il 15 ed il 16 maggio 2012: secondo l'imputazione il carico di 5 kg. di hashish, sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria perché trasportato da OU AB KH (giudicato separatamente) a bordo della corriera per Roma, fu ceduto a CO CA, che lo affidò a OU AB KH, da BE RA, PP AL e EL TO;
- D) ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, in NO il 21 giugno 2012;
IN RI, su indicazione di BE RA e EL TO, acquistò 210 piante di marijuana da ST ST, da destinare successivamente a CO CA classe '78 e CO CA classe '84, che a loro volta le avevano commissionate a BE RA, con QU CA che intercedeva con EL TO al fine di accelerare i tempi della consegna;
- E) ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, così qualificato dalla Corte di appello, per avere CO CA ricevuto da RE CE 25 kg. di sostanza stupefacente;
in NO tra il 15 ed il 22 giugno 2012. 2.1. Con il primo motivo, relativo al capo A), si deducono i vizi di violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e della motivazione sulla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione, in particolare quanto alla volontaria e consapevole realizzazione di condotte apprezzabili quale contributo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione per delinquere. La motivazione della sentenza impugnata, riportata in parte nel ricorso, sarebbe illogica per «una valutazione autoreferenziale degli indizi». Sarebbe incomprensibile come alcuni sporadici contatti del RE, nel breve periodo di operatività, aprile 2011-giugno 2012, ed il coinvolgimento in un esiguo numero di reati fine possano essere sufficienti a provare la condotta di partecipazione;
tali elementi dimostrerebbero al più l'accordo per commettere più delitti e sarebbe illogico desumere da essi la condotta di partecipazione. Non vi sarebbero in atti elementi da cui ricavare ruolo del RE nel sodalizio e la coscienza e volontà di farne parte. Mancherebbero nella motivazione gli elementi da cui derivare la funzione continuativa svolta dal RE, che trascenda le singole operazioni. L'assenza della condotta di partecipazione del RE emergerebbe dalla estraneità al sodalizio dei concorrenti nei reati B), C), D) ed E), tra cui RO GN, RE CE e NT CE. Il RE si sarebbe solo approvvigionato di sostanza stupefacente dai «rossanesi» (capi B e C) o avrebbe svolto il ruolo di intermediario (capo D), o avrebbe ceduto un quantitativo di sostanza stupefacente ad un soggetto di NO (capo E) ma non avrebbe ricoperto alcun ruolo nell'associazione di cui al capo A), avendo avuto solo contatti occasionali con soggetti residenti nel rossanese per perpetrare singole condotte delittuose. La diversità dei rapporti, aventi ad oggetto «presuntivamente» il traffico di sostanza stupefacente, confliggerebbe sul piano logico con la ritenuta condotta di partecipazione. Il RE sarebbe un operatore autonomo, e tale condotta non sarebbe incompatibile con quella di procacciatore di affari e giustificherebbe i vincoli con i fornitori di sostanza stupefacente. Il concetto di fungibilità dei ruoli sarebbe stato adoperato per mascherare l'impossibilità di delineare una precisa struttura dell'associazione per delinquere e ciò varrebbe anche per il RE, che avrebbe agito in maniera autonoma nel traffico degli stupefacenti. In punto di diritto si richiama Sez. 6 n.10427/2018;
si sostiene che la motivazione sarebbe caratterizzata da una grave carenza, quanto alla condotta di partecipazione, perché la dedurrebbe dalla commissione del singolo episodio o da una serie di episodi rilevanti al più ex art. 81 cpv. cod. pen. Dopo i richiami alla giurisprudenza sul dolo di partecipazione, si afferma che emergerebbe con chiarezza l'assenza della reale consapevolezza del RE di far parte dell'associazione sub A) e vi sarebbe una sua chiara volontà di soddisfare un interesse personale, come emergerebbe dall'analisi delle condotte rilevanti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 in cui è coinvolto.
2.2. Con il secondo motivo si deducono ì vizi di violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 e di manifesta illogicità della motivazione con riferimenti ai capi C), D) ed E).
2.2.1. Quanto al capo C), relativo al concorso nella detenzione di 5 kg. di hashish, rinvenuti nella disponibilità di OU AB KH dalla polizia giudiziaria, dopo aver riportato il capo di imputazione, si sostiene che la motivazione sul capo, in parte trascritta nel ricorso, sarebbe del tutto illogica per la mancata partecipazione del RE alle fasi in cui si sviluppò la condotta illecita descritta nell'imputazione. Il RE non acquistò la valigia nella quale fu occultata la sostanza stupefacente, non accompagnò OU AB KH, autore materiale della condotta, alla corriera per Roma né fornì alcun contributo all'attività preparatoria di occultamento e trasporto della sostanza stupefacente. La sentenza si fonderebbe solo sulla presenza del RE nella concessionaria delle moto, che sarebbe però giustificata esclusivamente dall'acquisto del veicolo e senza che la presenza non costante di EL TO e PP AL fosse rilevante, e sui contatti intrattenuti con «alcuni presunti sodali» il 16 maggio 2012. Non vi sarebbero elementi da cui dedurre che il RE fosse consapevole della natura illecita dei rapporti di OU AB HA con i «rossanesi». La condotta al più avrebbe potuto essere qualificata quale mera connivenza, in assenza di elementi di prova del concorso di persone nel reato.
2.2.2. Quanto al capo D), relativo alla detenzione e cessione di 210 piantine di marijuana, in cui il RE si sarebbe attivato per farle consegnare da IN RI al cugino CO CA, classe '84, dopo aver riportato il capo di imputazione e la sintesi della motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei princìpi sulla prova indiziaria. Il contenuto delle conversazioni n.10662 e 10663 e la mancata individuazione della natura del carico contenuto nella Ford Fiesta dimostrerebbero l'estraneità del RE e che le