Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2021, n. 15911

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In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c..

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2021, n. 15911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15911
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

159 11| 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IPOTECA ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - ANTONIO MANNA -- Presidente di Sezione - Ud. 09/03/2021 - - Rel. Consigliere -LUCIO NAPOLITANO U.P.cam. R.G.N. 25346/2017 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Cia . 15911 Rep. CHIARA GRAZIOSI Consigliere - FRANCESCO TERRUSI Consigliere - GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - -- Consigliere - ENZO VINCENTI IRENE TRICOMI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25346-2017 proposto da: RO NE, VA TO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA BORGNA;

- ricorrenti -

1 0 1 1 2

contro

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.), in persona del Presidente pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEItempore, PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite, affermi i principi di diritto di cui in motivazione e, qualora decida nel merito, respinga il ricorso. -2-Ric. 2017 n. 25346 sez. SU - ud. 09-03-2021 R.G.N. 25346/2017 FATTI DI CAUSA I coniugi OB RA e EA BA, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione resa dall'adita Commissione tributaria provinciale di Novara, chiesero, con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 aprile 2012, che il Tribunale di Novara dichiarasse l'inefficacia dell'iscrizione d'ipoteca effettuata, ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da Equitalia Sestri S.p.A. nei confronti di OB RA in data 30 ottobre 2008, a garanzia del credito portato dalla cartella di pagamento n. 07320070010455952000, su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con atto per notaio Carone dell'11 aprile 1989, regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio, con conseguente ordine al competente Conservatore di provvedere alla relativa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Nel contraddittorio con Equitalia Sestri S.p.A., che contestò l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, il Tribunale di Novara accolse la domanda degli attori, condannando Equitalia Nord S.p.A., nelle more subentrata all'originaria convenuta, al pagamento delle spese di lite. La sentenza di primo grado, a seguito di appello proposto da Equitalia Nord S.p.A., fu riformata dalla Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 661/2017, pubblicata il 21 marzo 2017 che, in accoglimento del secondo motivo di gravame proposto, ritenne che gli attori non avessero assolto l'onere probatorio su di loro incombente ex art. 170 cod. civ., relativo alla circostanza che il debito per cui si procedeva fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse a conoscenza. Avverso detta pronuncia i coniugi RA - BA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con atto notificato il 23 ottobre 2017 al difensore di Equitalia Nord S.p.A. per essa costituito nel giudizio a quo. Resiste con controricorso, spedito per la notifica il 16 febbraio 2018, Agenzia delle entrate Riscossione (di seguito, per brevità, - AdER), quale successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., quest'ultima, a sua volta, già incorporante Equitalia Nord S.p.A. dinanzi allaLa controversia, originariamente trattata sottosezione terza della sesta sezione civile, dinanzi alla quale i ricorrenti depositarono memoria, fu rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 30885, depositata il 26 novembre 2019, al Presidente titolare della sezione per l'eventuale assegnazione al collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di cassazione, composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni, ritenendosi che la causa fosse inerente a problematiche aventi ad oggetto questioni di natura esclusivamente processuale, implicanti, a loro volta, principi di diritto di portata generale relativi a profili di stretta competenza della sesta sezione. Dette problematiche furono riassunte in questi termini: "a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in I. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l'eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o 2 per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;
b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera dell'art. 1, co. 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869;
Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741;
Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992;
Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia - secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate - mediante notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione". A sua volta, con ordinanza interlocutoria n. 17710, depositata il 25 agosto 2020, il succitato collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di massima di particolare importanza. Fu osservato, in particolare, nell'ordinanza da ultimo citata, che le problematiche già evidenziate nella prima ordinanza interlocutoria, come sopra riportate, apparissero strettamente connesse a questioni già scrutinate dalle Sezioni Unite, in tema di ultrattività del mandato alle liti (di cui a Cass. S.U. 4 luglio 2014, n. 15295) e degli eventuali limiti di operatività a detto principio, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale successiva (tra cui, in primis, Cass. S.U. ord. int. 30 gennaio 2020, n. 2087);
ovvero riguardassero questioni d'interesse generale, come la qualificazione di AdER in termini di successore a titolo universale o particolare delle società del gruppo Equitalia;
o, ancora, fossero attinenti a questioni, come l'ammissibilità e gli eventuali limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di 3 cassazione, su cui la giurisprudenza di legittimità non sempre ha registrato soluzioni uniformi. Disposta quindi dal Primo Presidente l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite, in prossimità dell'udienza il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha reso conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre - 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella 1. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto confermarsi i principi già espressi dalle Sezioni Unite riguardo all'inoperatività del principio di ultrattività del mandato, già conferito al difensore nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, nel caso della successione, automatica ed ex lege, di AdER alle società estinte del gruppo Equitalia;
all'invalidità, in termini di nullità, della notifica del ricorso per cassazione, eseguita a norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., ad AdER presso il difensore di Equitalia, già costituito nel precedente grado di giudizio;
alla sanatoria, con efficacia ex tunc, di detto vizio in caso di svolgimento di attività difensiva nel giudizio, anche di legittimità, del successore AdER, o, in mancanza, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., senza, peraltro, che detta rinnovazione debba disporsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
infine chiedendo rimettersi la decisione sui motivi di ricorso alla sezione semplice o, in caso di decisione sui medesimi da parte delle Sezioni Unite, respingersi il ricorso. Non essendo stata fatta, secondo la succitata norma, nel termine ivi previsto, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis, del d.l. n. 137/2020, come convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Le posizioni delle parti sul merito della controversia. 4 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attività d'impresa verrebbe ad essere per ciò stesso intrapreso e svolto per esigenze di tutela della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, che avrebbe dovuto comportarne l'assunzione a carico del creditore.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa

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