Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 26107

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In tema di concessioni di pubblici servizi, la posizione di monopolista dello Stato concedente comporta il correlato obbligo di garantire al concessionario l'espletamento dell'attività di impresa in condizioni di legittimità di esercizio, ma non si estende a garantire al concessionario l'immunità da turbative del mercato determinate dall'azione illegale e penalmente sanzionata posta in essere da terzi operatori clandestini, non rientrando tale garanzia tra le obbligazioni contenute nell'atto di concessione né essendo desumibile dall'applicazione alla fattispecie dei canoni generali previsti dall'art. 1375 c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 26107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26107
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 Data pubblicazione 07/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: UMBERTO L.C.G. SCOTTI Presidente Relatore Arbitrato Lodo- Pubblica MARCO MARULLI Consigliere Amministrazione – GUIDO MERCOLINO Consigliere Concessione - Inadempimento LUCIANO VAROTTI Consigliere Ud.24/09/2024 PU ROSARIO CAIAZZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25015/2021 R.G. proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -ricorrenti-

contro

SNAI RETE ITALIA s.r.l. incorporante AREA SCOM s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Bernardo 101, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Terracciano ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Romina Raponi ([...]) Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 -controricorrente- Data pubblicazione 07/10/2024 nonché

contro

AREA SCOM s.r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2398/2021 depositata l'1.4.2021 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24.9.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, udito il Sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione che ha chiesto il rigetto del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, l'inammissibilità del secondo e l'accoglimento del quinto e del sesto, uditi l'Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per i ricorrenti e l'Avvocato Romina Raponi per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. Area Scom s.r.l., già Giochi e Scommesse Florentia, poi divenuta per incorporazione SNAI Rete Italia s.r.l., agenzia concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, ha instaurato un procedimento arbitrale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) poi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), lamentando l'inadempimento delle Amministrazioni ad alcune obbligazioni contrattuali. Il lodo è stato emesso il 25.10.2013 e ha condannato in solido le Amministrazioni convenute a risarcire il danno patito dalla società attrice in misura pari al 15% del corrispettivo convenuto a decorrere dal 1.1.2000 sino all'eliminazione degli inadempimenti, nonché in misura pari all'1% per il periodo 12.5.2000-30.11.2001 e 2 di 36 Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 allo 0,32% per il periodo 1.1.2000-15.6.2000;
ha dichiarato che la Data pubblicazione 07/10/2024 società attrice non era tenuta a corrispondere i minimi garantiti, disponendo la restituzione di quanto versato;
ha dichiarato le Amministrazioni tenute in solido a corrispondere alla attrice quanto eventualmente residuante a suo favore una volta operata la compensazione di cui sopra;
ha rigettato ogni altra domanda comunque proposta.

2. I Ministeri e ADM hanno impugnato il lodo dinanzi alla Corte di appello di Roma e l'Agenzia concessionaria si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di appello con sentenza del 1.4.2021 ha rigettato l'impugnazione con aggravio di spese. Secondo la Corte di appello: a) la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario e non a quello amministrativo, non venendo in considerazione i poteri discrezionali dell'Amministrazione ma solo il quantum del corrispettivo, da ricondursi ad equità, e il risarcimento del danno;
b) la clausola compromissoria, predisposta unilateralmente dalle Amministrazioni, attribuiva facoltà di declinatoria alle sole concessionarie;
c) sussisteva la legittimazione passiva delle Amministrazioni;
d) la modifica del quesito n.17 non infrangeva il divieto di mutatio libelli, poiché l'arbitrato era retto dalle regole procedurali previste per l'arbitrato rituale ed era stato rispettato il contraddittorio;
e) le condizioni del mercato al momento della sottoscrizione del contratto erano completamente diverse e le Amministrazioni, operando in regime sostanzialmente monopolistico avrebbero dovuto fare uso dei loro poteri per neutralizzare lo squilibrio fra le prestazioni pattuite e lo stato di crisi del settore, accertato anche a livello normativo. 3 di 36 Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 11.10.2021. Data pubblicazione 07/10/2024 hanno proposto ricorso per cassazione le Amministrazioni svolgendo sei motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., le Amministrazioni ricorrenti denunciano difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e nullità del lodo ex art.829, comma 1, n.4, cod.proc.civ. e 808, comma 1, cod.proc.civ. Le parti ricorrenti assumono così che la controversia era devoluta alla giurisdizione amministrativa.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.829, 808, 809, comma 2, 810 cod.proc.civ. e 1370 cod.civ. e lamentano la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n.1, cod.proc.civ. per la disparità di trattamento prevista dalla clausola compromissoria, da ritenersi nulla perché riservava la possibilità di declinatoria alla sola concessionaria e configurava in tal modo un arbitrato obbligatorio.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità del lodo per il difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri ai sensi dell'art.829, comma 3, cod.proc.civ. perché al momento di sottoscrizione del lodo (25.10.2013) l'unico soggetto legittimato era l'AAMS in forza della successione universale disposta dal d.l. 282/2002 e dal d.p.r. 33/2002, dovendosi aver riguardo al momento della proposizione della domanda e non a quella del fatto. I ricorrenti chiariscono che: a) la legge n.662 del 1996 riservava l'organizzazione dei giochi e delle scommesse relative alle corse ippiche al MEF e al MIPAAF;
b) il 1.1.2001 è divenuta operativa come persona giuridica distinta dallo Stato l'Agenzia delle Entrate;
c) l'art.12, comma 1, della legge 383 del 2001 ha previsto l'eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni di competenze 4 di 36 Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 con attribuzione a unica struttura;
d) il d.p.r. n.33 del 2002, Data pubblicazione 07/10/2024 adottato in attuazione del predetto art.12, ha qualificato le funzioni attribuite all'Agenzia delle Entrate come componente residuale e ne ha disposto il trasferimento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS);
e) l'art.4 del d.l. 138 del 2002 e l'art.8 del d.l. 282 del 2002 attribuiscono all'AAMS tutte le funzioni in materia di organizzazione e gestione di giochi, scommessi e concorsi pronostici;
f) il d.lgs.173 del 2003 ha confermato tale assetto.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.816 bis cod.proc.civ. e 167 e 183 cod.proc.civ., nonché erronea interpretazione dell'art.15 della convenzione e nullità ex art.829, comma 1, n.7, cod.proc.civ. In particolare, i ricorrenti lamentano che la controparte abbia modificato le conclusioni, prima della loro precisazione, ma comunque tardivamente, quanto al quesito 17. Secondo i ricorrenti, la clausola compromissoria prevedeva che gli arbitri giudicassero secondo diritto e applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale;
il che avrebbe implicato la necessità del rispetto degli artt.167 e 183 cod.proc.civ. e il divieto di mutatio libelli.

3.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1175,1337 e 1375 cod.civ., in relazione all'art.2, commi 3 e 4, della Convenzione e all'art.829, ultimo comma, cod.proc.civ. I ricorrenti sottolineano che il rapporto si configurava come concessione di servizi in cui l'Agenzia concessionaria aveva assunto il rischio di impresa e sostengono che essi non avevano l'obbligo di garantire che l'attività svolta fosse indenne da fattori distorsivi o di 5 di 36 Numero registro generale 25015/2021 Numero sezionale 3413/2024 Numero di raccolta generale 26107/2024 disturbo come la rete clandestina o la raccolta illegale delle Data pubblicazione 07/10/2024 scommesse. I ricorrenti ammettono che al momento della sottoscrizione della convenzione-contratto di concessione il quadro economico era completamente diverso e si era consolidato un mercato clandestino tale da indurre un vero e proprio stato di crisi del settore delle scommesse;
questo però non potrebbe essere imputato all'Amministrazione concedente che era intervenuta varie volte nel settore e che anzi era la prima danneggiata. Una clausola di esclusività non era prevista nei bandi di gara, né poteva essere ricavata induttivamente sulla base dell'istituto della presupposizione. Per il solo fatto del monopolio statale nelle scommesse ippiche non era possibile attribuire all'Amministrazione l'onere di tener indenne l'Agenzia concessionaria dai danni scaturenti dall'ingresso nel mercato degli allibratori clandestini, rischio questo che gravava sul concessionario agente in regime di impresa.

3.6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1467,1468 e

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