Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 7761

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L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 7761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7761
Data del deposito : 9 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

7 76 11 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI STEFANO PETITTI Presidente Sezione -FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Ud. 08/10/2019 - - Presidente Sezione - PU BIAGIO VIRGILIO Rel. Pres.te Sezione - from 7761 G.N. 7415/2019 GIACINTO BISOGNI Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - C.I. LUCIA TRIA - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7415-2019 proposto da: TI TI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TERUGGI;

- ricorrente -

442 два TI NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TERUGGI;
- ricorrente successivo -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 217/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Presidente GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi riuniti;
udito l'Avvocato Claudio Teruggi. RILEVATO CHE 1. Le sig.re RB, socie della T's ME s.a.s., hanno presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, nei confronti degli avv.ti IN e AT RO, rispettivamente padre e figlio ed esercenti nello stesso studio la propria attività professionale, rappresentando i seguenti fatti che ritenevano rilevanti disciplinarmente alla stregua degli artt. 55, 5, 6 e 36 canone I cod. deontologico e 12 L. professionale avvocati: - IN RO, in qualità di arbitro, scelto da BA TO e C. s.n.c. (di cui sono soci LB e ND BA) e AT BR Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -2- RO, difensore della predetta società BA, avevano partecipato alla procedura arbitrale conclusa con la condanna della società BA nei confronti della T's ME per i vizi nell'esecuzione di appalto presso l'albergo di proprietà T's. Il credito della T's nei confronti della BA di 972.300 euro oltre Iva interessi e spese legali era rimasto insoddisfatto in sede esecutiva per effetto di una serie di operazioni riconducibili alla consulenza e all'intervento di AT RO, nominato trustee da uno dei soci della BA, che aveva poco prima della decisione arbitrale costituito un trust conferendovi i suoi beni, mentre IN RO aveva pignorato le quote sociali per il pagamento del suo compenso di arbitro. L'unico bene immobile della BA snc era stato oggetto di una operazione di lease back.

2. Si sono difesi con memoria del 27.2.2013 gli avv.ti RO deducendo che: - La incompatibilità dell'avv. IN RO con la funzione di arbitro nominato dalla s.n.c. BA era stata esaminata nella prima seduta del collegio arbitrale. IN RO aveva dichiarato di essere disposto a rinunciare all'incarico ma T's ME e le sigg.re IN avevano accettato la composizione del collegio e rinunciato ad ogni relativa eccezione. -Nessuna responsabilità avevano in merito alla perdita di garanzia. Il consulente di parte della società BA aveva informato Bing Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -3- probabilmente rappresentanti e soci della società sull'andamento della perizia e ciò aveva presumibilmente determinato le operazioni di cui si è lamentata la T's ME. Quest'ultima società non era stata previdente perché avrebbe potuto chiedere un sequestro conservativo dato l'ammontare della propria domanda e la consistenza patrimoniale limitata della BA. - L'assunzione da parte dell'avv. AT RO della funzione di trustee non aveva avuto alcuna influenza nella perdita della garanzia trattandosi di incarico diretto alla conservazione e gestione del patrimonio conferito al trust. La costituzione del pegno era la conseguenza legittima del rifiuto delle IN di corrispondere il compenso spettante all'avv. IN RO e dovuto in forza del vincolo solidale stabilito dal lodo anche nei confronti della società T's ME. La prospettazione alle sig.re IN della volontà di agire in via monitoria per il pagamento del compenso aveva determinato queste ultime a presentare l'esposto al Consiglio dell'Ordine.

3. In data 21.5.2013 il Consiglio dell'Ordine di Novara archiviava l'esposto limitatamente alla responsabilità per l'accettazione dell'incarico di arbitro da parte di IN RO trattandosi di illecito prescritto e comunque non sussistente per le circostanze esposte a sua difesa dall'avv. RO. Veniva invece fissata la trattazione dibattimentale per i seguenti addebiti disciplinari: Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -4- a) quanto a IN RO Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) e di indipendenza e parzialità (art. 55 c.1 canoni I e II ante delibera CNF del 16.12.2011) per aver mantenuto la carica di arbitro dal 2007 al 2010 esercitando tale ruolo per tutta la durata dell'arbitrato e contribuendo alla emissione del lodo nonostante il proprio figlio AT, associato di studio, fosse il difensore della BA. Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) per aver agito per il recupero delle proprie spettanze quale compenso arbitrale, contribuendo a sottrarre agli altri creditori, e in particolare alla T's, uno dei pochi beni aggredibili. b) AT RO Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) e di autonomia del rapporto professionale (art. 36 canoni I e IV) per aver, prima della data del lodo, consigliato, compiuto e permesso atti di occultamento del patrimonio della s.n.c. BA e dei soci in danno della T's ME (costituzione del trust e accettazione della carica di trustee, costituzione di un fondo patrimoniale da parte di LB BA, operazione di lease back sull'unico immobile della società). Вид Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud, 08-10-2019 -5- 4. Il C.O.A. di Novara con decisione del 10 dicembre 2013 7 febbraio 2014 ha affermato la responsabilità dell'avv. IN RO in merito agli addebiti contestati e ha irrogato la sanzione della censura nonostante la gravità degli addebiti in relazione alla brillante e stimata carriera del legale e al comportamento corretto tenuto nell'espletamento dell'incarico arbitrale. Ha motivato la decisione rilevando che nessuna scriminante potesse attribuirsi alla circostanza per cui, trattandosi di arbitrato irrituale, l'avvocato nominato non avrebbe potuto rinunciare all'incarico. Per altro verso non ha attribuito alcuna rilevanza alla mancata proposizione di obiezioni da parte delle sig.re IN (che peraltro con le loro dichiarazioni nel dibattimento avevano fatto intendere di non aver compreso che una causa di incompatibilità fosse presente nell'incarico all'avv. RO). Quanto all'addebito relativo alla costituzione del pegno ha rilevato che essa appariva chiaramente un atto protettivo dei beni della società BA, essendo disponibili ai fini del pignoramento beni per un valore idoneo a garantire il soddisfacimento del credito laddove le quote sociali pignorate avevano un valore molto maggiore ed erano state soggette al pignoramento per l'intero valore e senza alcuna indicazione di un termine per il pagamento. Il C.O.A. ha assolto l'avv. AT RO dall'incolpazione relativa all'aver consigliato, compiuto o permesso atti di occultamento del patrimonio sociale e dei soci perché nessuna condotta ascrivibile Bing. Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -6- all'avvocato RO era risultata provata. Ha invece ritenuto responsabile l'avv. AT RO quanto all'accettazione della designazione quale trustee del trust costituito da ND BA che aveva reso non aggredibili i suoi beni e ciò in violazione dei doveri di cui agli artt. 5, 6 e 36 canoni I e IV del codice deontologico. Ai fini della determinazione della sanzione della censura irrogata il COA ha fatto riferimento all'esito negativo per i BA del lodo arbitrale, e all'assenza di precedenti condanne disciplinari.

5. Gli avvocati IN e AT RO hanno proposto separatamente ricorso avverso la decisione del C.O.A.

6. Con sentenza depositata il 27 dicembre 2018 il Consiglio Nazionale Forense ha riunito e respinto entrambi i ricorsi basando la decisione sulle seguenti considerazioni: L'art. 55 del codice deontologico sancisce l'incompatibilità dell'incarico arbitrale qualora una delle parti del procedimento arbitrale sia assistita da difensore socio o associato dell'avvocato designato come arbitro, ipotesi ricorrente nel caso in esame essendo il figlio AT associato con il padre IN. La norma si applica sia all'arbitrato rituale che irrituale e garantisce - che l'arbitro sia ed appaia autonomo, indipendente e imparziale. Di conseguenza è irrilevante l'asserito e non dimostrato

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