Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2022, n. 35156
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR SA, nato a [...] 1'1.3.1997, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.9.2019 il Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto SA AR responsabile (con SE TE e SE MO) del delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo a), di quello di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo b) e (con il solo MO) del delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo c) e del delitto di resistenza di cui al capo d);
con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva perciò condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
2. la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforme della sentenza di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile della stessa Corte di Appello del 22.11.2019, ritenuto più grave il delitto di cui al capo a) della presente imputazione, previa esclusione delle circostanze aggravanti del travisamento, del danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa contestate ai capi a) e c), ha rideterminato la pena inflitta al AR in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200 di multa;
3. ricorre per cassazione il difensore del AR lamentando:
3.1 vizio di motivazione con riferimento al numero minimo di rapinatori e violazione di legge quanto alla aggravante delle più persone riunite: rileva che con l'atto di appello aveva richiamato le SS.UU. del 2012 sulla necessaria contestuale presenza di più persone nel momento in cui sia realizzata la violenza o la minaccia;
ripercorre la ricostruzione dell'episodio operata dal teste Mangiapane, direttore dell'ufficio postale, il quale aveva riferito di un solo soggetto che aveva scavalcato le casse e gli aveva intimato di consegnare i soldi e di un unico soggetto che aveva posto in essere la violenza e la minaccia;
segnala il carattere apparente della motivazione spesa dalla Corte di Appello sulla doglianza difensiva;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione per violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": rileva che il AR è stato riconosciuto responsabile anche del furto della Fiat 500 di cui al capo b) della rubrica pervenendo in tal modo ad una conclusione che non poteva essere tratta dalla mera partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a);
stigmatizza il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la affermazione responsabilità pur in assenza di elementi per concludere nel senso che il veicolo fosse stato effettivamente sottratto dal AR da solo o insieme agli altri;
3.3 vizio di motivazione con riguardo al numero degli autori del furto di cui al capo b) e violazione di legge sulla aggravante delle più persone riunite: segnala che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen. contestata sul furto della Fiat 500 i cui presupposti, tuttavia, non erano in alcun modo emersi;
3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello dove aveva segnalato che il GUP aveva negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando la non decisività delle ammissioni del ricorrente e segnala invece che, già in quella sede aveva osservato che, al contrario, il quadro probatorio che aveva caratterizzato le due rapine era tutt'altro che univoco e "granitico" risultando perciò meritevole di apprezzamento la scelta del ricorrente di definire il processo nelle forme del rito abbreviato e di rendere dichiarazioni ammissive -della sua responsabilità;
sottolinea come la Corte di Appello si sia limitata a ribadire l'assunto del primo giudice senza dar conto delle argomentazioni difensive;
3.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen.: segnala che, nel ritenere la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli giudicati con sentenza definitiva, la Corte di Appello non ha dato conto delle ragioni per le quali quello il reato più grave era stato individuato nel delitto di cui al capo a) del presente processo;
aggiunge che gli aumenti per i reati di cui ai