Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11668

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In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11668
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA LORENZO ORILIA Presidente AMMINISTRAZIONE MAURO MOCCI Consigliere Ud.12/03/2024 PU GIUSEPPE GRASSO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere-Rel. STEFANO OLIVA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11159/2018 R.G. proposto da: REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO N 12, presso lo studio dell'avvocato PUNGI' GRAZIANO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE ([...]) -ricorrente-

contro

AN TO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROTELLA ANTONIA ([...]) Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 -controricorrente- Data pubblicazione 30/04/2024 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 223/2018 depositata il 05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona della Dottoressa OS AR LLRB, che ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi. FATTI DELLA CAUSA 1. La Giunta Regione Calabria, con delibera in data 13 novembre 1998, autorizzava il presidente a conferire all'Avvocato Salvatore Iannota l'incarico per l'assistenza difensiva della Regione in un contenzioso arbitrale che vedeva opposta la Regione al Fallimento Forni e Impianti Industriali di Bartolomei spa Consorzio Cooperativo Costruzioni, a TTR Temono Trattamenti Rifiuti e a Saline Costruzioni sas.

2. L'arbitrato si svolgeva tra Catanzaro e Roma e si concludeva con l'emissione del lodo in data 28 marzo 2006. 3. L'avvocato Iannotta, non avendo ricevuto il compenso per l'attività difensiva svolta, ricorreva al Tribunale di Catanzaro ed otteneva decreto ingiuntivo per € 441.678,77 oltre accessori.

4. Su opposizione della Regione, il Tribunale riduceva la somma che la Regione avrebbe dovuto pagare.

5. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza contro cui la Regione ricorre, ha accolto l'appello dell'avvocato Iannotta, respinto l'appello incidentale della Regione, e liquidato il compenso in € 427.171,28. 8. L'avvocato Iannotta resiste con controricorso.

9. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 2 di 19 Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 30/04/2024 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione Reg. CE 3696/93;
direttiva 92/50;
d.lgs. 157/95;
1350, 1418, 1421, 2229 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” 1.1. Sostiene la ricorrente che il contratto con l'avvocato Iannotta era soggetto alla direttiva n. 92/50 CE, recepita dal d.lgs. 157/95, e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenza pubblica prevista anche per i servizi legali, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo. Su queste basi contesta la decisione impugnata in forza della quale la Corte di Appello ha ritenuto trattarsi non di incarico riconducibile all'appalto di servizi legali bensì di incarico di prestazione d'opera professionale in quanto legato ad una specifica esigenza di difesa dell'Ente, e per il cui conferimento non era necessaria alcuna procedura di evidenza pubblica.

1.2. Il motivo è infondato. Va premesso che la delibera di giunta n.6514/1998, in esecuzione della quale il Presidente della giunta ha dato incarico all'avvocato Iannotta, prevedeva che, “nella more della costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l'avvocato Iannotta della “rappresentanza” dell'Ente (v. controricorso pagina 13 s.).

1.4. La direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 157/1995. Ai sensi dell'art. 1 del decreto: “Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa” 3 di 19 Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 In base all'art. 2, primo e secondo comma, “1. Gli appalti pubblici Data pubblicazione 30/04/2024 di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21”. Tra gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, non soggetti alla procedura di gara, vi erano i "servizi legali". Gli articoli 8, comma 3, 20 e 21 del decreto riguardavano l'eventuale obbligo della pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione e l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di definire le "specifiche tecniche" del servizio nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto. Nell'ottavo "considerando" delle premesse alla direttiva 1992/50/CE, era precisato che "la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto;
nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva". Il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dagli artt. 2229-2238 c.c. La disciplina è inserita nel libro quinto del codice civile, relativo al “lavoro” e, in particolare, nel titolo terzo, relativo al “lavoro autonomo”. 4 di 19 Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 La prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato costituisce, Data pubblicazione 30/04/2024 specificamente, una prestazione “protetta” ai sensi dell'art. 2229 c.c. Vi è un riferimento preciso a tali professioni nell'art. 33 della Costituzione. L'appalto di servizi è disciplinato dall'art. 1677 c.c. Vale la definizione generale di appalto di cui all'art. 1655 c.c. La differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 cod. civ.) e contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento di un servizio. L'appaltatore, inoltre, si impegna ad un risultato. Il professionista avvocato si impegna a fornire la propria prestazione intellettuale, non ad un risultato. Come evidenziato anche dalla Corte di Appello, sul richiamo alla giurisprudenza amministrativa, il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell'incarico legale, che si delinea come contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di appalto (V. Consiglio di Stato Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730). L'affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l'oggetto del servizio è più ampio della difesa dell'ente in un giudizio e delle attività strettamente accessorie a tale difesa e consiste in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente. 5 di 19 Numero registro generale 11159/2018 Numero sezionale 791/2024 Numero di raccolta generale 11668/2024 Così nel caso di affidamento ad uno studio legale per un periodo Data pubblicazione 30/04/2024 prestabilito nel contratto d'appalto, degli affari seriali di un determinato settore. In questo caso il profilo fiduciario trascolora ed assume rilievo, per l'amministrazione, che l'affidatario abbia, oltre che, indubbiamente, determinate qualità per svolgere l'attività richiesta, una organizzazione adeguata per rendere il servizio legale in modo efficace, efficiente e in conformità a definibili specifiche tecniche. In base all'allegato 3 del decreto legislativo, nel caso di appalti pubblici di servizi, si intende per "specifiche tecniche": “l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura.

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